Sentenza n. 269/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 1); - del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022 (doc. 2) - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc. 3); - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (doc. 4); - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa - l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali, accordo della Conferenza Stato-Regioni e circolare ministeriale relativi alla certificazione e al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, contestando gli atti finalizzati a porre a suo carico una quota del ripiano del superamento dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Nel corso dell'udienza del 12 dicembre 2025, il difensore della ricorrente ha dichiarato che l'impresa non aveva più interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione resa dalla parte ricorrente nel verbale d'udienza è stata valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quale univoco argomento di prova della sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione, con conseguente applicazione dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudizio non è stato deciso nel merito delle censure rivolte agli atti sul payback dei dispositivi medici. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della natura della causa.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
univoco argomento di prova della sopravventa carenza di interesse alla decisione del ricorso
La dichiarazione della parte ricorrente resa a verbale circa il venir meno dell'interesse alla decisione costituisce univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento nel contesto della decisione, senza una specifica interpretazione autonoma nel testo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, senza una specifica interpretazione autonoma nel testo.
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Indicato nell'oggetto degli atti impugnati quale base normativa dell'individuazione dei tetti di spesa regionali per l'acquisto di dispositivi medici e delle modalità di ripiano, ma non interpretato dal giudice poiché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
Massime di principio
- La dichiarazione univoca resa dalla parte ricorrente in udienza circa il venir meno dell'interesse alla decisione può costituire univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse e determinare la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito le censure rivolte agli atti amministrativi impugnati.
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