Sentenza del 23/12/2016 n. 9726 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - Accertamento di diritti a contenuto patrimoniali - Tassazione in misura proporzionale - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza di ammissione di un credito precedentemente escluso dal passivo fallimentare è soggetta all'imposta di registro proporzionale dell'1%. Dal testo non risultano indicati né le parti processuali né l'esito formale del giudizio in termini di accoglimento o rigetto del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la tassazione, ai fini dell'imposta di registro, delle sentenze che accertano diritti a contenuto patrimoniale. Il principio affermato è che costituisce indice di capacità contributiva l'accertamento giudiziale dell'esistenza di un credito di determinato ammontare. Di conseguenza, l'imposta proporzionale dell'1% si applica soltanto alla sentenza che, all'esito di un giudizio di opposizione, ammette al passivo fallimentare un credito precedentemente escluso.
Norme richiamate
Art. 8, comma 1, lettera c), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986
Imposta di registro proporzionale dell'1%
La disposizione trova applicazione quando la sentenza accerta l'esistenza e l'ammontare di un credito, in particolare quando ammette al passivo fallimentare un credito precedentemente escluso.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il testo unico disciplina l'imposta di registro; per gli accertamenti giudiziali di diritti a contenuto patrimoniale, la tassazione dipende dall'effettivo accertamento di una capacità contributiva.
Massime di principio
- Non ogni sentenza relativa a una procedura concorsuale è automaticamente soggetta a imposta di registro proporzionale: occorre verificare se essa accerta concretamente l'esistenza e l'ammontare di un credito.
- La sentenza che conferma l'esclusione del credito o si limita a esaminare aspetti meramente processuali, senza accertare un diritto patrimoniale, non integra necessariamente il presupposto per l'imposta proporzionale.
- L'ammissione al passivo di un credito precedentemente escluso costituisce un accertamento patrimoniale rilevante ai fini dell'imposta di registro dell'1%.
- Per determinare il regime fiscale della sentenza occorre concentrarsi sul contenuto sostanziale della decisione e non soltanto sulla sua forma o sulla qualificazione del procedimento.
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