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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35516/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame della custodia cautelare in carcere (ex art. 309 c.p.p.) per detenzione illegale di armi e stupefacenti. Il ricorrente deduce in primo luogo che l'area in cui era collocato il bidone contenente armi e droga è molto vasta e di facile accesso pubblico, quindi non idonea a dimostrare la sua responsabilità esclusiva; in secondo luogo contesta che le esigenze cautelari siano state valutate sulla sola gravità del fatto, rilevando la propria incensuratezza e sostenendo l'assenza di concretezza e attualità delle esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure, confermando la valutazione del Tribunale di merito sulla gravità indiziaria: lo stupefacente e le armi erano occultati in nove bidoni collocati lungo il sentiero che porta alla proprietà dell'indagato, con un bidone identico rinvenuto nella piena disponibilità del ricorrente; dalle intercettazioni emergono conversazioni che collegano l'indagato all'attività di traffico di droga gestita dal padre (poi assassinato) e suggeriscono che il ricorrente ne abbia preso le redini; la quantità di stupefacente (7,2 kg) e la tipologia delle armi (più pistole, una con matricola abrasa, munizionamento di grosso calibro) giustificano le esigenze cautelari. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione non è idoneo a rinnovare la valutazione di fatti e prove salvo liti che denuncino violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione. Condanna del ricorrente alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e ordine di inviare copia della sentenza al Direttore dell'istituto in cui il ricorrente è ristretto (art. 94 disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    ex art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base procedurale per il riesame dell'ordinanza di custodia cautelare; la Corte valuta la correttezza della motivazione del Tribunale di merito in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione che impone l'invio di copia della sentenza al Direttore dell'istituto di detenzione quando il condannato è ristretto; adempimento disposto dalla Corte vista la situazione detentiva del ricorrente.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965)

    Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965

    Principio interpretativo richiamato: la Corte di Cassazione non può essere utilizzata per una nuova valutazione del merito probatorio o per proporre una diversa ricostruzione dei fatti; è ammesso il ricorso che denunci violazione di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione, nonché vizi essenziali della motivazione stessa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso valutazioni cautelari è ammissibile solo se si denuncia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è lo strumento per rinnovare la valutazione probatoria.
  • Elementi di collegamento materiale (es. identità di contenitori, disponibilità diretta di oggetti occultati) uniti a elementi indiziari intercettati possono costituire una prova di gravità indiziaria sufficiente a giustificare la custodia cautelare.
  • L'incensuratezza del soggetto è un elemento rilevante ma, da sola, spesso insufficiente a rimuovere esigenze cautelari quando sussistono gravi indizi, elevata quantità di stupefacente e armi pericolose.
  • La valutazione sulla concretezza e attualità delle esigenze cautelari deve essere motivata analiticamente dal giudice di merito; chi impugna deve specificamente indicare dove la motivazione è essenziale e manifestamente illogica per ottenere accoglimento in cassazione.
  • In caso di rigetto, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e adottare adempimenti procedurali relativi allo stato di detenzione (es. invio copia della sentenza al Direttore dell'istituto).

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