Sentenza del 29/05/2015 n. 3134 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposte sul reddito - IRES - Errore di fatto o di diritto commesso dal contribuente in sede di dichiarazione - Emendabilità in sede contenziosa - Limite temporale di cui all'art. 38 DPR 602/1973 - Applicabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la maggiore pretesa tributaria derivante da errori, di fatto o di diritto, commessi nella dichiarazione dei redditi e sosteneva di poter emendare la dichiarazione anche in sede contenziosa, senza essere vincolato dal termine previsto dall'art. 38 del DPR 602/1973 per la richiesta di rimborso.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che il contribuente può correggere la dichiarazione dei redditi, facendo valere errori incidenti sull'obbligazione tributaria, non soltanto mediante una domanda di rimborso entro il termine dell'art. 38 del DPR 602/1973, ma anche nel giudizio promosso per contestare una maggiore pretesa fiscale. Il limite temporale previsto per i rimborsi non si applica, quindi, all'emendabilità della dichiarazione esercitata in sede contenziosa.
Norme richiamate
Art. 53 della Costituzione
Il principio di capacità contributiva impone che il contribuente sia assoggettato a imposizione in base alla sua effettiva situazione fiscale; ciò giustifica la possibilità di correggere errori dichiarativi che abbiano determinato un'imposizione maggiore di quella dovuta.
Art. 38 del DPR 602/1973
Il termine previsto dalla norma riguarda la presentazione della domanda di rimborso e non limita la possibilità del contribuente di far valere, in sede contenziosa, errori dichiarativi per contestare una maggiore pretesa tributaria.
Massime di principio
- Un errore commesso nella dichiarazione dei redditi può essere fatto valere anche durante un contenzioso tributario, se incide sull'effettiva misura dell'imposta dovuta.
- Il termine previsto per chiedere il rimborso di un pagamento indebito non coincide necessariamente con il termine entro cui il contribuente può difendersi da una maggiore pretesa dell'Amministrazione finanziaria.
- La correzione deve riguardare errori di fatto o di diritto rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria e deve essere adeguatamente documentata.
- In una situazione analoga, il contribuente può utilizzare l'errore dichiarativo come motivo di opposizione all'accertamento o alla maggiore imposizione, anche se non ha presentato tempestivamente una domanda di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/1973.
- Il principio è finalizzato a garantire che la tassazione rispetti la reale capacità contributiva, evitando che un errore formale o dichiarativo comporti il pagamento di un'imposta non dovuta.
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