Ordinanza n. 930/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania - Salerno, Sez. III, n. 563/2025, relativa alla remunerazione delle prestazioni sanitarie della struttura e alla delibera del Direttore Generale dell’ASL di Salerno n. 1610 del 30 ottobre 2025
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura privata ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR che aveva regolato provvisoriamente la remunerabilità delle prestazioni sanitarie. Il Consiglio di Stato non riporta in dettaglio i singoli motivi d’appello, ma rileva che la loro delibazione richiede un approfondimento proprio della fase di merito, già fissata dinanzi al TAR per il 23 giugno 2026. Il Collegio evidenzia inoltre che la controversia non può essere esaminata senza l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre strutture erogatrici interessate dalla medesima branca sanitaria, ritenute controinteressate.
La decisione
Il Consiglio di Stato respinge l’appello cautelare. In sede di sommaria delibazione, ritiene che le questioni dedotte necessitino dell’approfondimento riservato al giudizio di merito e che debba essere previamente assicurata la partecipazione delle altre strutture sanitarie interessate, quali controinteressate. Considera inoltre che l’ordinanza impugnata garantisce alla struttura appellante la remunerabilità delle prestazioni erogate fino alla concorrenza del budget individuale assegnatole dalla delibera dell’ASL n. 1610 del 30 ottobre 2025. La domanda cautelare è quindi respinta, impregiudicate le questioni di rito. Le spese della fase cautelare sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; l’esame resta sommario e non anticipa la decisione sul merito.
Massime di principio
- Nell’appello cautelare, quando la delibazione dei motivi richiede approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria, il giudice può respingere la domanda cautelare rimettendo ogni questione all’esame del merito.
- La tutela cautelare non può essere accordata o modificata senza assicurare il contraddittorio nei confronti dei soggetti individuabili come controinteressati, direttamente interessati dagli effetti della misura richiesta.
- La valutazione cautelare deve considerare anche la portata della misura già adottata dal giudice di primo grado: se essa assicura provvisoriamente la remunerazione delle prestazioni entro il budget individuale assegnato, non sussistono, nella fase sommaria, ragioni sufficienti per sostituirla o modificarla.
Come è indicizzato
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