Cassazione Civile, Ordinanza n. 03841/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte resistente)
La controversia
Il provvedimento non decide il merito della controversia originaria, ma corregge un errore materiale contenuto nell'ordinanza di cassazione n. 21264/2025. In quella ordinanza la Corte aveva rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti, in solido con Roma Capitale, alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti, ma aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, avvocato Emilio Nicola Ricci, benché tale richiesta fosse stata formulata espressamente nel controricorso. L'avvocato delle società controricorrenti ha quindi segnalato l'errore materiale. I ricorrenti del giudizio originario hanno prodotto copia del ricorso per revocazione proposto avverso la stessa ordinanza, ma la Corte ha chiarito che tale ricorso non impedisce la correzione dell'errore materiale, trattandosi di piani distinti.
La decisione
La Corte ha disposto la correzione dell'errore materiale nell'ordinanza n. 21264/2025, integrando il dispositivo nel senso che, dopo la liquidazione delle spese in favore dei controricorrenti, va aggiunta la formula "da distrarsi in favore dell'avvocato Emilio Nicola Ricci dichiaratosi antistatario". Ha inoltre precisato che nulla è dovuto per le spese del procedimento di correzione, per la sua natura. Non vi è riforma del precedente rigetto del ricorso originario: viene solo corretto il dispositivo quanto alla distrazione delle spese.
Norme richiamate
art. 288, comma 2, c.p.c.
Consente la correzione dell'errore materiale nel provvedimento giudiziario e il relativo adempimento di cancelleria.
art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.
È richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla correzione dell'errore materiale.
Massime di principio
- La mancata pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario integra un errore materiale correggibile d'ufficio dalla Corte di cassazione.
- La proposizione di un ricorso per revocazione avverso la medesima ordinanza non preclude la correzione dell'errore materiale, poiché i due rimedi operano su piani distinti.
- La distrazione delle spese può essere disposta quando la richiesta sia stata espressamente formulata dalla parte vittoriosa nel giudizio e il difensore abbia dichiarato di essere antistatario.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non si provvede, di regola, alla liquidazione delle spese del relativo incidente, ove la Corte ritenga la sua natura tale da escluderne la regolazione.
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