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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02367/2026 del 21/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi dedotti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma deducendo, da un lato, che il fatto dovesse essere riqualificato nella ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che si trattasse di piccolo spaccio; dall'altro lato, ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo ignorava il compendio probatorio valorizzato in appello, in particolare la quantità di hashish e marijuana detenuta, il possesso di materiale per il confezionamento in dosi e le circostanze dell'intervento di polizia che indicavano la presenza dell'imputato in un contesto di spaccio non riconducibile al piccolo spaccio. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato, poiché la giovane età e lo stato di incensuratezza non bastavano, da soli, a imporre la concessione delle attenuanti generiche in assenza di ulteriori elementi positivamente valutabili.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La riqualificazione nel fatto di lieve entità richiede una valutazione complessiva degli indici concreti; nel caso esaminato, quantità della sostanza, materiale da confezionamento e contesto operativo escludevano il piccolo spaccio.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non sono dovute automaticamente per la giovane età o per l'incensuratezza, in assenza di elementi ulteriori positivamente apprezzabili.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della configurabilità della fattispecie lieve in materia di stupefacenti occorre una valutazione globale del fatto, che tenga conto non solo del dato quantitativo della sostanza ma anche di elementi accessori significativi, come il materiale per il confezionamento e il contesto del rinvenimento.
  • La mera affermazione difensiva di "piccolo spaccio" non è sufficiente se non si confronta con il complessivo compendio probatorio valorizzato nei precedenti gradi di giudizio.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi concreti e positivamente apprezzabili; non bastano, di regola, la sola giovane età o la semplice incensuratezza dell'imputato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati o meramente generici e si risolvono in una contestazione non ancorata alle risultanze probatorie richiamate nella sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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