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Sentenza

Sentenza n. 1797/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’annullamento dell’avviso orale adottato dal Questore di Catanzaro il 23 febbraio 2023 nei confronti del ricorrente.

Giustizia amministrativa202300662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale adottato dal Questore di Catanzaro il 23 febbraio 2023 ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 159/2011

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale, fondato su precedenti di polizia per detenzione di stupefacenti per uso personale e calunnia e sul deferimento in stato di libertà, il 1° gennaio 2023, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope. Ha dedotto: (i) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 159/2011, per assenza di elementi concreti idonei a dimostrare che vivesse di introiti illeciti; (ii) violazione dell’art. 3 l. 241/1990, perché la misura si fondava su precedenti risalenti e non sfociati in condanne; (iii) violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; (iv) eccesso di potere e lesione del diritto di difesa in relazione al deferimento del 2023, lamentando di non avere ricevuto l’esito degli esami del sangue, di non essere stato destinatario di ritiro o sospensione della patente e di avere fatto ritorno a casa alla guida, scortato dai Carabinieri, circostanze che a suo avviso rendevano inconferente il deferimento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha esaminato congiuntamente i motivi (i), (ii) e (iv), ritenendoli infondati: l’avviso orale ha finalità preventiva e può fondarsi su elementi fattuali circostanziati, anche indiziari, senza che occorrano una condanna penale o l’accertamento definitivo di un reato. I precedenti di polizia, pur risalenti, sono stati attualizzati dal deferimento del 2023 per guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope; l’insieme degli elementi è stato giudicato oggettivamente idoneo, univoco e grave a sostenere la prognosi di pericolosità. Il ricorrente non ha adeguatamente smentito la positività all’esame delle urine; le doglianze sul rientro a casa e sulla mancata comunicazione dell’esito degli esami del sangue sono state reputate inconferenti, anche perché non risultava dimostrato che l’esito fosse stato richiesto. È stata respinta anche la censura (iii): per la natura monitoria e preventiva dell’avviso orale, la comunicazione di avvio non è necessaria quando l’urgenza giustifica l’intervento immediato; la valutazione se procedere senza indugio è rimessa al Questore e l’avviso stesso informa il destinatario della condotta contestata, che può chiederne la revoca. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011

    “I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano” fra l'altro a “coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica” (cfr. lett. c).

    La categoria preventiva comprende persone la cui dedizione a reati lesivi della sicurezza o della tranquillità pubblica possa essere desunta, sulla base di elementi di fatto, dal comportamento complessivo; non è necessario un previo accertamento penale definitivo.

  • art. 3, commi 1-3, d.lgs. 159/2011

    La ratio dell’avviso orale- che rappresenta la misura più tenue tra quelle previste dal d.lgs n. 159/2011- non è repressiva, ma eminentemente cautelare e trova adeguato fondamento nella valutazione discrezionale di fatti e circostanze indicativi dell’esposizione del destinatario a occasioni di coinvolgimento personale in attività illecite.

    L’avviso orale è una misura preventiva e cautelare, basata su una prognosi discrezionale di pericolosità ricavabile da fatti e circostanze; può essere adottato anche senza prova della commissione di reati, purché la prognosi sia motivata da elementi circostanziati e il sindacato giudiziale rilevi eventuali abnormità, macroscopiche illogicità o travisamenti.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011

    L’avviso orale, quando – come nel caso oggi all’esame - non risulti accompagnato dalle eventuali prescrizioni che possono esservi annesse ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs n. 159/2011, a differenza delle misure di prevenzione, cui è eventualmente propedeutico, non imponendo al destinatario vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale e in particolare lo privino della facoltà di tenere comportamenti che altrimenti sarebbero leciti, consiste semplicemente nella intimazione di tenere una condotta conforme alla legge, nulla di più o di meno di ciò che è richiesto alla generalità dei cittadini.

    In assenza delle prescrizioni aggiuntive previste dal comma 4, l’avviso orale si limita a intimare il rispetto della legge e non introduce vincoli ulteriori alla libertà del destinatario.

  • art. 3 l. 241/1990

    Alla luce delle esposte coordinate ermeneutiche, il Collegio osserva che nella fattispecie oggi all’esame: - come ben esplicitato nel provvedimento impugnato, gli elementi in quest’ultimo dedotti consentono di delineare un quadro complessivo della personalità del ricorrente, che: i) ne denota in modo attendibile e plausibile, la propensione a porre in essere particolari comportamenti antigiuridici idonei a mettere in pericolo la sicurezza pubblica (cfr. art. 1, comma 1 lett. c) del d.lgs n. 159/2011); ii) dunque, supporta pienamente l’adozione del provvedimento impugnato

    La motivazione dell’avviso è sufficiente quando espone elementi concreti e attuali che, valutati nel loro insieme, sostengono in modo attendibile la prognosi di pericolosità.

  • art. 7 l. 241/1990

    l'avviso orale ex art. 3 del d.lgs. 159/2011 costituisce, (...), un atto avente natura ed efficacia monitoria e non richiede la previa comunicazione ex art. 7, l. n. 241/1990, poiché il presupposto giuridico dell'avviso orale è costituito da una condotta del destinatario del provvedimento tale da far ritenere che lo stesso, ove non modifichi il proprio comportamento, possa commettere ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati.

    La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’avviso orale quando la natura preventiva e l’urgenza dell’intervento giustificano l’adozione immediata; la valutazione se procedere senza indugio è rimessa al Questore.

Massime di principio

  • L’avviso orale previsto dall’art. 3 d.lgs. 159/2011 ha natura preventiva e cautelare, non repressiva: può fondarsi su elementi fattuali circostanziati, anche indiziari, idonei a delineare una personalità incline a condotte antigiuridiche e una pericolosità attuale, senza che occorrano una condanna penale o l’accertamento definitivo di fatti di reato.
  • La prognosi di pericolosità posta a fondamento dell’avviso orale può essere ricavata dalla valutazione complessiva di precedenti e condotte; fatti recenti e gravi possono attualizzare elementi più risalenti. Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione discrezionale è circoscritto ad abnormità dell’iter logico, macroscopica illogicità e travisamento della realtà fattuale.
  • Quando l’avviso orale non è accompagnato dalle prescrizioni aggiuntive previste dall’art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011, esso consiste nell’intimazione a tenere una condotta conforme alla legge e non impone, di per sé, ulteriori limitazioni della libertà personale.
  • La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’adozione dell’avviso orale quando la natura preventiva e l’urgenza dell’intervento ne giustificano l’emanazione senza indugio; la valutazione sulla necessità di procedere immediatamente è rimessa al Questore.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

Testo integrale

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