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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31762/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale e ha disposto che nell'ordinanza n. 2925 del 2021, ove nella parte motiva e nel dispositivo fosse indicato il Giudice di pace di Roma, dovesse intendersi il Giudice di pace di Arezzo. Non è stata pronunciata condanna alle spese, in difetto di resistenza della parte intimata.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La parte ricorrente ha proposto istanza di correzione di errore materiale avverso un'ordinanza della Corte di cassazione n. 2925/2021, deducendo che nella motivazione e nel dispositivo era stato indicato per errore il Giudice di pace di Roma come autorità giudiziaria a quo, mentre quello correttamente indicato nell'intestazione dell'ordinanza era il Giudice di pace di Arezzo. La Corte ha verificato la difformità tra intestazione e parti motiva/dispositivo e ha ritenuto sussistente un mero errore materiale emendabile.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma implicata dal procedimento di correzione dell'errore materiale in sede di legittimità; la Corte interviene per emendare un errore meramente materiale senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.

  • art. 287 c.p.c.

    Richiamabile quale base generale del procedimento di correzione degli errori materiali e di calcolo; la correzione è ammessa quando l'errore risulta evidente dal testo del provvedimento.

Massime di principio

  • L'errore materiale in un provvedimento giudiziario è correggibile quando consiste in una erronea indicazione testuale chiaramente riconoscibile dal complesso dell'atto e non incide sulla volontà decisoria.
  • In sede di correzione, il giudice può rettificare la sola parte erronea del provvedimento mantenendo fermo il resto della decisione, senza riaprire il merito della controversia.
  • La mancata resistenza della parte intimata può giustificare la mancata statuizione sulle spese del procedimento di correzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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