Cassazione Civile, Ordinanza n. 04088/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti della società debitrice principale e dei fideiussori, per il pagamento di una rilevante esposizione derivante da un rapporto di conto corrente. I fideiussori avevano proposto opposizione deducendo, tra l'altro, la necessità di una consulenza tecnica per verificare le poste di conto e l'usurarietà degli interessi applicati. In appello la Corte territoriale aveva comunque respinto le censure, ritenendo che la commissione di massimo scoperto dovesse essere considerata nel calcolo del tasso effettivo, ma secondo il criterio indicato dalla giurisprudenza di legittimità, e che il tasso soglia di riferimento fosse quello previsto per le aperture di credito sino a 5.000 euro. In cassazione i ricorrenti hanno articolato due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame dei contratti prodotti dalla banca, sostanzialmente per contestare la ricostruzione del rapporto e il mancato riconoscimento di elementi documentali rilevanti; con il secondo hanno dedotto la violazione dell'art. 1421 c.c. in relazione all'art. 2 l. n. 287/1990, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità delle fideiussioni perché conformi al modello ABI sanzionato dalla Banca d'Italia come intesa anticoncorrenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la doglianza, sotto la veste della violazione dell'art. 116 c.p.c., mirasse in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e dell'apprezzamento delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità se non nei rigorosi limiti del vizio motivazionale. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la dedotta nullità antitrust delle fideiussioni era stata prospettata per la prima volta in cassazione, senza che risultasse ritualmente allegata in precedenza la conformità delle clausole al modello ABI e senza che il giudice di merito avesse compiuto l'accertamento fattuale necessario; inoltre ha ribadito che il provvedimento della Banca d'Italia ha natura amministrativa e non normativa, è elemento di fatto e non vincola il giudice, restando ammissibile prova contraria. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se si denuncia che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia violato la regola del prudente apprezzamento; non è invece consentito usare la norma per sollecitare una semplice rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali è ammesso solo nei limiti rigorosi attualmente consentiti dalla norma, non per contestare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove.
art. 1421 c.c.
La nullità può essere rilevata d'ufficio anche in cassazione solo se i fatti costitutivi della nullità siano stati ritualmente allegati nei gradi di merito.
art. 2 l. n. 287/1990
La dedotta nullità delle fideiussioni è collegata alla possibile intesa anticoncorrenziale del modello ABI; tuttavia il relativo accertamento richiede la previa allegazione e verifica dei fatti rilevanti in giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La deduzione di violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando si contesti l'attribuzione a una prova di un valore legale o l'inosservanza della regola del prudente apprezzamento; non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito introdurre per la prima volta una nullità negoziale che presupponga fatti costitutivi non ritualmente allegati e verificati nei gradi di merito.
- Il provvedimento della Banca d'Italia che accerta un'intesa anticoncorrenziale non ha valore normativo né vincolante per il giudice, ma costituisce un elemento probatorio di fatto, superabile con prova contraria.
- La nullità delle singole clausole fideiussorie, ove dipendente da un'intesa anticoncorrenziale, non comporta automaticamente la nullità dell'intero contratto, occorrendo un autonomo accertamento del contenuto delle clausole contestate.
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