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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 84/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva applicato la pena concordata ex art. 599-bis c.p.p. a Gangi, ai fratelli Leonardi e ad Argentino per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e plurimi furti in abitazione (art. 624-bis c.p.), e aveva dichiarato la responsabilità penale di Patanè per un furto in abitazione (artt. 110, 624-bis, 625 nn. 2 e 7). Le censure principali sono: per Patanè vizio di motivazione e travisamento di prove sulle intercettazioni (sostiene che non risulta sua compartecipazione e che alcune espressioni sarebbero state equivocamente interpretate), richiesta di riqualificazione del fatto da furto in abitazione a favoreggiamento reale; per Gangi doglianza sulla determinazione della pena e applicazione dell'art. 133; per Camillo lamenta disparità di trattamento rispetto agli altri concordanti; per Argentino contestazione della mancata pronuncia ex art. 129 c.p.p. sull'insussistenza dell'associazione; per Domenico censura sul calcolo della pena in relazione ai criteri di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (art. 69, art. 624-bis, art. 99).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. In particolare: il primo motivo di Patanè è ritenuto inammissibile come mera reiterazione del motivo di appello; il secondo motivo di Patanè, che chiedeva la riqualificazione in favoreggiamento, è manifestamente infondato perché la Corte di merito ha ritenuto che Patanè abbia offerto un contributo causale recandosi con il veicolo per il trasporto della refurtiva; i ricorsi di Gangi e Argentino sono inammissibili per genericità o per essere connessi a questioni rinunciate con il concordato in appello; i ricorsi dei Leonardi sono inammissibili perché le doglianze sulla determinazione della pena non mostrano illegittimità rispetto ai limiti edittali e la Corte ha correttamente applicato la disciplina di cui all'art. 624-bis ultimo comma e alle regole sul concordato. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il rito del concordato in appello; la Corte ricorda che in sede di ricorso per cassazione contro sentenza resa ex art. 599-bis sono ammissibili solo alcune censure (formazione della volontà della parte di aderire, consenso del P.M., contenuto difforme della pronuncia), mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e molte questioni sulla determinazione della pena se non travalicano i limiti edittali.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione per delinquere; la Corte di merito ha ritenuto provata l'associazione riferita ai ricorrenti Gangi, Leonardi e Argentino.

  • art. 624-bis cod. pen.

    "Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti"

    La norma vieta il bilanciamento tra alcune attenuanti e le aggravanti previste dall'art. 625; la Corte ha ritenuto legittima la metodologia di calcolo della pena adottata dal giudice di primo grado e ripresa in parte dalla Corte d'appello.

  • art. 648 cod. pen.

    Reato di ricettazione; citato rispetto alla posizione di altro imputato (Mirenda) la cui pena concordata è stata confermata.

  • artt. 110, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.

    Concorso nel reato e circostanze aggravanti relative al furto in abitazione (es. uso di effrazione, specifiche aggravanti numerate) utilizzate in sede di determinazione della responsabilità e della pena.

  • art. 379 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente Patanè per la riqualificazione in favoreggiamento; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta perché l'elemento fattuale dimostra un contributo causale al furto, non un intervento solo successivo.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiesta di pronuncia su condizioni di proscioglimento; Argentino lamentava omissione ma la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, anche per questioni connesse al concordato.

  • art. 99 comma 4 cod. pen.

    Riferimento alla recidiva; discussa nella determinazione della pena e nel computo delle circostanze aggravanti, ma la Corte ha ritenuto legittimo il calcolo eseguito dai giudici di merito.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti per chi ha collaborato o attuato determinate condotte; richiamata nella critica sul calcolo della pena ma la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione conforme alla normativa vigente.

  • art. 69 cod. pen.

    Regola la prevalenza/equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti; il ricorso che criticava il bilanciamento è stato ritenuto infondato alla luce dell'art. 624-bis ultimo comma e della corretta applicazione del divieto di prevalenza.

  • art. 23, comma 8 d.l. 137/2020

    Norma che consente la requisitoria scritta del Procuratore generale in Cassazione in casi specifici; citata per indicare la conclusione del Procuratore generale sul merito dei ricorsi.

Massime di principio

  • I ricorsi avverso sentenze pronunciate mediante il rito del concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) sono limitati: sono ammissibili soprattutto censure relative alla formazione della volontà di concordare, al consenso del P.M. o a diversità nel contenuto della pronuncia; molte altre doglianze, soprattutto se riguardano motivi rinunciati o solo la determinazione della pena nei limiti edittali, risultano inammissibili.
  • Quando le imputazioni si fondano anche su intercettazioni con linguaggio criptico, il giudice di merito può valorizzarne il contesto e ricavarne partecipazione o disponibilità al trasporto della refurtiva; la difesa deve proporre elementi concreti che ristrutturino il quadro probatorio per superare la valutazione di merito.
  • La distinzione tra favoreggiamento reale (intervento successivo) e contributo causale al furto dipende dai fatti: chi organizza o mette a disposizione mezzi per il trasporto della refurtiva può essere ritenuto partecipe, non semplicemente un favoreggiatore successivo.
  • Nella quantificazione della pena, ove operino le aggravanti speciali di art. 624-bis e le attenuanti generiche, il divieto di bilanciamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 624-bis è centrale: le diminuzioni vanno calcolate sulla pena già aumentata per le aggravanti previste.
  • La diversa modulazione della pena fra coimputati che hanno definito la posizione mediante concordato è ammissibile e non costituisce automaticamente vizio di motivazione: il trattamento differenziato può dipendere dalla funzione deflattiva del rito concordato e dalle scelte negoziali delle parti.
  • Le doglianze generiche o ripetitive delle stesse questioni già trattate nei gradi precedenti rischiano l'inammissibilità in Cassazione; è necessario proporre innovazioni di diritto o motivo che incidano sulla corretta applicazione della legge.

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