Cassazione Penale, Sentenza n. 84/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva applicato la pena concordata ex art. 599-bis c.p.p. a Gangi, ai fratelli Leonardi e ad Argentino per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e plurimi furti in abitazione (art. 624-bis c.p.), e aveva dichiarato la responsabilità penale di Patanè per un furto in abitazione (artt. 110, 624-bis, 625 nn. 2 e 7). Le censure principali sono: per Patanè vizio di motivazione e travisamento di prove sulle intercettazioni (sostiene che non risulta sua compartecipazione e che alcune espressioni sarebbero state equivocamente interpretate), richiesta di riqualificazione del fatto da furto in abitazione a favoreggiamento reale; per Gangi doglianza sulla determinazione della pena e applicazione dell'art. 133; per Camillo lamenta disparità di trattamento rispetto agli altri concordanti; per Argentino contestazione della mancata pronuncia ex art. 129 c.p.p. sull'insussistenza dell'associazione; per Domenico censura sul calcolo della pena in relazione ai criteri di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (art. 69, art. 624-bis, art. 99).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. In particolare: il primo motivo di Patanè è ritenuto inammissibile come mera reiterazione del motivo di appello; il secondo motivo di Patanè, che chiedeva la riqualificazione in favoreggiamento, è manifestamente infondato perché la Corte di merito ha ritenuto che Patanè abbia offerto un contributo causale recandosi con il veicolo per il trasporto della refurtiva; i ricorsi di Gangi e Argentino sono inammissibili per genericità o per essere connessi a questioni rinunciate con il concordato in appello; i ricorsi dei Leonardi sono inammissibili perché le doglianze sulla determinazione della pena non mostrano illegittimità rispetto ai limiti edittali e la Corte ha correttamente applicato la disciplina di cui all'art. 624-bis ultimo comma e alle regole sul concordato. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina il rito del concordato in appello; la Corte ricorda che in sede di ricorso per cassazione contro sentenza resa ex art. 599-bis sono ammissibili solo alcune censure (formazione della volontà della parte di aderire, consenso del P.M., contenuto difforme della pronuncia), mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e molte questioni sulla determinazione della pena se non travalicano i limiti edittali.
art. 416 cod. pen.
Norma sull'associazione per delinquere; la Corte di merito ha ritenuto provata l'associazione riferita ai ricorrenti Gangi, Leonardi e Argentino.
art. 624-bis cod. pen.
"Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti"
La norma vieta il bilanciamento tra alcune attenuanti e le aggravanti previste dall'art. 625; la Corte ha ritenuto legittima la metodologia di calcolo della pena adottata dal giudice di primo grado e ripresa in parte dalla Corte d'appello.
art. 648 cod. pen.
Reato di ricettazione; citato rispetto alla posizione di altro imputato (Mirenda) la cui pena concordata è stata confermata.
artt. 110, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
Concorso nel reato e circostanze aggravanti relative al furto in abitazione (es. uso di effrazione, specifiche aggravanti numerate) utilizzate in sede di determinazione della responsabilità e della pena.
art. 379 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente Patanè per la riqualificazione in favoreggiamento; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta perché l'elemento fattuale dimostra un contributo causale al furto, non un intervento solo successivo.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiesta di pronuncia su condizioni di proscioglimento; Argentino lamentava omissione ma la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, anche per questioni connesse al concordato.
art. 99 comma 4 cod. pen.
Riferimento alla recidiva; discussa nella determinazione della pena e nel computo delle circostanze aggravanti, ma la Corte ha ritenuto legittimo il calcolo eseguito dai giudici di merito.
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti per chi ha collaborato o attuato determinate condotte; richiamata nella critica sul calcolo della pena ma la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione conforme alla normativa vigente.
art. 69 cod. pen.
Regola la prevalenza/equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti; il ricorso che criticava il bilanciamento è stato ritenuto infondato alla luce dell'art. 624-bis ultimo comma e della corretta applicazione del divieto di prevalenza.
art. 23, comma 8 d.l. 137/2020
Norma che consente la requisitoria scritta del Procuratore generale in Cassazione in casi specifici; citata per indicare la conclusione del Procuratore generale sul merito dei ricorsi.
Massime di principio
- I ricorsi avverso sentenze pronunciate mediante il rito del concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) sono limitati: sono ammissibili soprattutto censure relative alla formazione della volontà di concordare, al consenso del P.M. o a diversità nel contenuto della pronuncia; molte altre doglianze, soprattutto se riguardano motivi rinunciati o solo la determinazione della pena nei limiti edittali, risultano inammissibili.
- Quando le imputazioni si fondano anche su intercettazioni con linguaggio criptico, il giudice di merito può valorizzarne il contesto e ricavarne partecipazione o disponibilità al trasporto della refurtiva; la difesa deve proporre elementi concreti che ristrutturino il quadro probatorio per superare la valutazione di merito.
- La distinzione tra favoreggiamento reale (intervento successivo) e contributo causale al furto dipende dai fatti: chi organizza o mette a disposizione mezzi per il trasporto della refurtiva può essere ritenuto partecipe, non semplicemente un favoreggiatore successivo.
- Nella quantificazione della pena, ove operino le aggravanti speciali di art. 624-bis e le attenuanti generiche, il divieto di bilanciamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 624-bis è centrale: le diminuzioni vanno calcolate sulla pena già aumentata per le aggravanti previste.
- La diversa modulazione della pena fra coimputati che hanno definito la posizione mediante concordato è ammissibile e non costituisce automaticamente vizio di motivazione: il trattamento differenziato può dipendere dalla funzione deflattiva del rito concordato e dalle scelte negoziali delle parti.
- Le doglianze generiche o ripetitive delle stesse questioni già trattate nei gradi precedenti rischiano l'inammissibilità in Cassazione; è necessario proporre innovazioni di diritto o motivo che incidano sulla corretta applicazione della legge.
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