Sentenza del 18/12/2019 n. 33579 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo al 2008, contestando la qualificazione dei terreni come edificabili anziché agricoli. Ha sostenuto, tra l'altro, che l'annullamento da parte del TAR della delibera di approvazione del PRG avesse travolto anche la precedente delibera di adozione, rendendo le aree non edificabili; ha inoltre contestato la motivazione dell'avviso, la perizia dell'Agenzia del Territorio e i criteri utilizzati dal Comune per determinare il valore venale delle aree.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'annullamento della delibera di approvazione del PRG non avesse comportato automaticamente l'annullamento della delibera di adozione, trattandosi di atti distinti e relativi a procedimenti autonomi. Poiché i terreni erano stati inseriti nel piano adottato, essi dovevano essere considerati edificabili ai fini ICI, anche senza il perfezionamento dell'iter urbanistico. È stata inoltre ritenuta legittima la determinazione del valore venale per zone omogenee effettuata dal Comune, sulla base della relazione tecnica dell'Agenzia del Territorio. Il contribuente non aveva fornito una prova adeguata del minor valore dei terreni. P.G. è stato condannato al pagamento di 1.400 euro per spese processuali, oltre rimborso forfettario, accessori di legge e ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L.R. Abruzzo n. 18 del 1983, artt. 10 e 11
Le procedure di adozione e approvazione dello strumento urbanistico sono distinte e producono atti autonomi; l'annullamento dell'approvazione non determina automaticamente l'annullamento dell'adozione.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
Il valore imponibile delle aree edificabili ai fini ICI è determinato considerando il valore venale in comune commercio, tenendo conto degli elementi rilevanti previsti dalla norma.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g)
I Comuni possono determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori venali delle aree fabbricabili. Tali valori costituiscono presunzioni semplici e supporti razionali per l'accertamento, superabili dal contribuente con prova contraria concreta.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52
Gli enti locali possono adottare regolamenti nell'ambito della propria potestà regolamentare, anche per disciplinare i criteri di determinazione dei valori delle aree edificabili.
D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 4 e seguenti
La mancata valutazione ambientale strategica o verifica di assoggettabilità, quando necessaria prima dell'approvazione del piano, può determinare l'illegittimità dell'atto di approvazione, senza necessariamente incidere sull'adozione precedente.
L.R. Abruzzo n. 28 del 2011, art. 5
La mancata integrazione del piano con gli studi di microzonizzazione sismica prima dell'approvazione può viziare il procedimento di approvazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente può essere tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Ai fini dell'ICI, un terreno può essere considerato edificabile già quando è inserito in uno strumento urbanistico adottato, senza che sia necessariamente intervenuta l'approvazione definitiva, perché l'adozione può determinare un incremento del valore venale.
- L'annullamento giudiziale dell'approvazione di un piano urbanistico non travolge automaticamente la precedente adozione: occorre verificare il contenuto della sentenza e accertare se i vizi riguardino solo la fase di approvazione o anche la sostanza e la validità dell'adozione.
- I valori deliberati dal Comune per zone omogenee costituiscono un criterio presuntivo e razionale per la determinazione della base imponibile, ma non sono insuperabili.
- Il contribuente che contesta il valore accertato deve fornire una prova concreta e adeguatamente motivata del minor valore, considerando caratteristiche del terreno, ubicazione, reale potenzialità edificatoria, vincoli e condizioni del mercato.
- Una perizia di parte generica, priva di spiegazioni sulle cause della riduzione di valore e di elementi comparativi verificabili, può non essere sufficiente a superare la stima comunale o quella dell'Agenzia del Territorio.
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