Cassazione Civile, Ordinanza n. 21642/2021 del 28/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una successione aperta nel 1995 e da un avviso di liquidazione relativo a imposta di successione e sanzioni, poi contestato dagli eredi. Dopo una precedente decisione della Cassazione che aveva cassato la sentenza favorevole agli eredi e rinviato alla CTR, una delle eredi ha impugnato davanti alla CTP una cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione, deducendo vari vizi e, in particolare, la prescrizione della pretesa tributaria per il lungo tempo trascorso dalla denuncia di successione e per gli effetti della mancata riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio. La ricorrente ha chiesto alle Sezioni Unite, con regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alla questione di prescrizione. L’agente della riscossione ha eccepito anzitutto la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altra coerede e ha sostenuto la giurisdizione del giudice tributario, richiamando il criterio del discrimine temporale fissato dalle Sezioni Unite e dalla Corte costituzionale: le questioni che incidono sulla pretesa fiscale e si collocano fino alla notifica della cartella restano al giudice tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato poi integrato mediante notifica del regolamento anche all’altra coerede, escludendo la relativa eccezione. Nel merito della questione di giurisdizione ha applicato il principio secondo cui appartengono alla giurisdizione tributaria le contestazioni che investono fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, o dell’intimazione, se validamente avvenute. Ha quindi qualificato la doglianza sulla prescrizione come questione attinente a una vicenda maturata prima della notifica della cartella e non come censura sulla sola legittimità formale dell’atto esecutivo. Per questo ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario, rimettendo a quel giudice anche la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 41 c.p.c.
utilizzato come base del regolamento preventivo di giurisdizione richiesto dalla parte ricorrente
D.Lgs. n. 546/1992, art. 2
discrimine tra giurisdizione tributaria e ordinaria nelle controversie relative all'attuazione della pretesa tributaria
D.P.R. n. 602/1973, artt. 49 e segg.
insieme alle norme processuali tributarie delimita l'ambito della giurisdizione tributaria nell'esecuzione esattoriale
D.P.R. n. 602/1973, art. 57
considerato nel testo come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018
D.P.R. n. 602/1973, art. 50
richiamato nel ragionamento sul momento di rilevanza della cartella/intimazione ai fini del riparto di giurisdizione
Corte cost. n. 114/2018
ha avuto portata additiva nella definizione del confine tra giurisdizione tributaria e ordinaria in materia esecutiva
Cass. S.U. n. 34447/2019
richiamata per il principio secondo cui la cartella non impugnata consolida la pretesa fiscale e apre una fase sottratta alla giurisdizione tributaria
Cass. S.U. n. 7822/2020
precedente ritenuto correttamente applicabile: alla giurisdizione tributaria spettano i fatti incidenti sulla pretesa fino alla notifica della cartella o fino al pignoramento in caso di notifica invalida
Massime di principio
- Nel sistema delle opposizioni agli atti esecutivi fondati su pretesa tributaria, il criterio di riparto della giurisdizione è temporale: restano devolute al giudice tributario le questioni che investono fatti costitutivi, modificativi o impeditivi del credito maturati fino alla notifica valida della cartella o dell’intimazione di pagamento.
- Se la contestazione del contribuente riguarda la prescrizione della pretesa tributaria verificatasi prima della notifica della cartella, la controversia appartiene alla giurisdizione tributaria, anche quando la pretesa sia poi azionata in sede esecutiva.
- La giurisdizione ordinaria interviene invece sulle sole questioni inerenti alla legittimità formale dell’atto esecutivo e sui fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria successivi alla valida notifica della cartella o dell’intimazione, ovvero successivi all’atto esecutivo che abbia svolto funzione di conoscenza in caso di notifica nulla, mancante o inesistente.
- Nel regolamento preventivo di giurisdizione, il contraddittorio va integrato nei confronti di tutte le parti necessarie del giudizio di merito; tuttavia, se la notifica del regolamento viene poi eseguita nei confronti della parte inizialmente non evocata, l’eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio viene meno.
- La mancata riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio può incidere sulla definitività del titolo e sul decorso della prescrizione, ma la qualificazione della relativa doglianza, ai fini del riparto di giurisdizione, dipende dal momento in cui il fatto estintivo o impeditivo del credito si assume verificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21603/2021 del 28/07/2021
- ordinanza_civile · 28 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21604/2021 del 28/07/2021
- ordinanza_civile · 28 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21605/2021 del 28/07/2021
- ordinanza_civile · 28 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21606/2021 del 28/07/2021
- ordinanza_civile · 28 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21607/2021 del 28/07/2021
- ordinanza_civile · 28 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21608/2021 del 28/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →