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Sentenza

Sentenza n. 874/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: a) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 683 del 20 dicembre 2024, recante la revoca parziale del finanziamento assegnato al Comune di San Pietro Infine per gli interventi di riparazione e ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984, con conseguente invito alla restituzione della somma di € 897.011,24; b) di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi inclusa la nota regionale prot. n. 522251 del 6 novembre 2024, recante l’avvio del procedimento di revoca del finanziamento; quanto al ricorso per motivi aggiunti: c) della relazione della Regione Campania prot. n. 136451 del 18 marzo 2025, limitatamente alla parte in cui è stata parzialmente integrata la motivazione e/o la documentazione del suddetto decreto dirigenziale di revoca.

Giustizia amministrativa202501081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca parziale di un finanziamento pubblico, con invito alla restituzione di € 897.011,24, nonché gli atti presupposti e la relazione integrativa della motivazione

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione erogante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato il decreto regionale di revoca parziale del finanziamento concesso in via definitiva per interventi di riparazione e ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 1984. La Regione aveva contestato l’inadempimento degli obblighi di destinazione delle risorse, ritenendo che una parte rilevante dei fondi fosse stata utilizzata per spese correnti anziché per il programma finanziato. Il ricorso e i motivi aggiunti prospettavano vizi dell’atto di revoca e della relativa istruttoria e motivazione, contestando la pretesa restitutoria. Nel giudizio la Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la fase esecutiva di un rapporto di sovvenzione già definitivamente instaurato e l’inadempimento del beneficiario alle condizioni di concessione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Il finanziamento era stato concesso in via definitiva e la controversia non riguardava la fase discrezionale di assegnazione del beneficio, bensì la fase successiva di erogazione e ripetizione delle somme, fondata sull’asserito inadempimento del Comune agli obblighi di destinazione delle risorse. In tale fase il beneficiario è titolare di una posizione di diritto soggettivo, anche quando l’atto impugnato sia formalmente qualificato come revoca, decadenza o risoluzione; pertanto la cognizione spetta al giudice ordinario. La domanda può essere riproposta davanti a quest’ultimo secondo l’art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, mentre il contributo unificato è rimasto a carico del Comune ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali secondo la disciplina della translatio iudicii.

Massime di principio

  • Nelle controversie sui finanziamenti pubblici, il riparto di giurisdizione deve essere determinato in base alla natura della situazione soggettiva azionata, in assenza di una specifica ipotesi di giurisdizione esclusiva.
  • Quando il finanziamento è già stato attribuito con provvedimento, la controversia relativa alla fase esecutiva, all’erogazione o alla ripetizione delle somme per asserito inadempimento del beneficiario riguarda un diritto soggettivo e spetta al giudice ordinario.
  • La qualificazione formale dell’atto come revoca, decadenza o risoluzione non determina di per sé la giurisdizione amministrativa: se il ritiro del finanziamento dipende dall’inadempimento degli obblighi di concessione, la controversia resta riconducibile alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando la controversia riguarda la fase procedimentale anteriore all’attribuzione discrezionale del beneficio oppure quando il provvedimento attributivo viene rimosso per vizi di legittimità o per un contrasto originario con il pubblico interesse, e non per inadempienze del beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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