Sentenza n. 699/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento datato 16 gennaio 2026, notificato il 13 gennaio 2026, con il quale la Questura di Firenze ha decretato l’improcedibilità della domanda volta a ottenere la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 19 giugno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Firenze che ha dichiarato improcedibile la domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale il 25 agosto 2022 e, dopo il riconoscimento della protezione speciale da parte della Commissione territoriale, aveva ottenuto un permesso di soggiorno con scadenza 4 ottobre 2025. Prima della scadenza, il 19 giugno 2025, aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, avendo reperito un'occupazione. La Questura ha dichiarato improcedibile la domanda ritenendo applicabile il divieto di conversione introdotto dal decreto-legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023. Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina transitoria dell'art. 7 del decreto-legge n. 20/2023, sostenendo che dovesse applicarsi il regime previgente in ragione della data anteriore al 5 maggio 2023 della domanda originaria di protezione internazionale. Ha inoltre dedotto la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e l'impossibilità di individuare l'autore della sottoscrizione del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Il Collegio ha applicato l'interpretazione dell'art. 7, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 20/2023, fornita dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 9634 del 5 dicembre 2025 e fatta propria dalla Sezione. La disciplina transitoria mantiene il regime previgente con riferimento alla domanda originaria di rilascio del titolo per protezione speciale, non alla sola domanda successiva di conversione. Poiché la domanda di protezione internazionale era stata presentata il 25 agosto 2022, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 50/2023, al ricorrente continuava ad applicarsi la disciplina che consentiva la conversione del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, ove sussistessero gli ulteriori requisiti di legge. L'Amministrazione, pertanto, non poteva negare in radice la possibilità di conversione sulla base della normativa sopravvenuta. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di lite sono state compensate per l'incertezza normativa esistente in materia.
Norme richiamate
art. 7 D.L. n. 20/2023, conv. in L. n. 50/2023
per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente
La disciplina transitoria si riferisce alla domanda originaria di rilascio del titolo di soggiorno per protezione speciale, non alla successiva domanda di conversione; la presentazione della domanda originaria prima del 5 maggio 2023 mantiene applicabile l'intero regime previgente, compresa la facoltà di conversione in permesso per lavoro subordinato.
art. 7, comma 3, D.L. n. 20/2023, conv. in L. n. 50/2023
Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i presupposti di legge
La disposizione conferma, nel regime transitorio, la facoltà di conversione dei permessi per protezione speciale già rilasciati, ove ricorrano i requisiti di legge.
art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998
La disciplina previgente consentiva la conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale in permessi per motivi di lavoro.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione è richiamata quale base del permesso per protezione speciale e del regime transitorio relativo ai titoli già rilasciati.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo la discussione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria dell'art. 7, comma 2, del D.L. n. 20/2023, conv. in L. n. 50/2023, rileva la data di presentazione della domanda originaria di ammissione alla protezione internazionale o di rilascio del titolo per protezione speciale, non la data di presentazione della successiva domanda di conversione.
- Il divieto di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale introdotto dal D.L. n. 20/2023, conv. in L. n. 50/2023, opera nei confronti di chi abbia presentato la domanda originaria di protezione internazionale dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, il 5 maggio 2023.
- Quando la domanda originaria di protezione internazionale è stata presentata prima del 5 maggio 2023, la disciplina previgente continua ad applicarsi integralmente, includendo la possibilità di convertire il permesso per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, se sussistono gli ulteriori requisiti di legge.
- La disciplina transitoria deve essere interpretata in modo da evitare che l'applicazione della normativa sopravvenuta dipenda dai tempi di esame amministrativo della domanda originaria, determinando disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente analoghe.
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