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Ordinanza

Ordinanza del 25/07/2017 n. 18321 - Corte di Cassazione

Contenzioso Tributario - Atti, notificazioni e comunicazioni - Notificazione telematica da parte del difensore in data antecedente alle disposizioni del D.M. 4 agosto 2015, art. 16 - decorrenza breve termine per impugnazione - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di A.M. s.r.l. in liquidazione e M.A., stabilendo che la notificazione di una sentenza o di atti processuali tributari effettuata dal difensore tramite PEC l’8 gennaio 2013 era priva di un modello legale applicabile. La notificazione era quindi giuridicamente inesistente, non sanabile e inidonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. All’epoca, nel processo tributario la PEC era prevista solo per le comunicazioni di segreteria; le notificazioni telematiche tra le parti divennero operative, in via sperimentale per Toscana e Umbria, dal 1° dicembre 2015. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.100, oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Notificazione via PEC nel processo tributario prima dell’operatività del processo tributario telematico e mancata decorrenza del termine breve per impugnare

Notificazione telematica nel processo tributario prima del 1° dicembre 2015

La decisione riguarda la validità delle notificazioni effettuate tramite posta elettronica certificata nel processo tributario anteriormente all’entrata in vigore delle disposizioni attuative del processo tributario telematico. La Corte di cassazione ha escluso che una notificazione via PEC eseguita dal difensore l’8 gennaio 2013 potesse produrre gli effetti propri della notificazione processuale, compresa la decorrenza del termine breve per proporre impugnazione.

La massima richiamata afferma che la notificazione della sentenza effettuata via PEC dal difensore del contribuente, anche se munito dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine, era inesistente e insuscettibile di sanatoria quando eseguita prima dell’operatività della disciplina speciale prevista per il processo tributario telematico.

Origine della controversia e svolgimento del processo

Con sentenza del 7 ottobre 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, aveva respinto l’appello proposto da A.M. s.r.l. in liquidazione e M.A. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 505/13/13.

La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato:

  • inammissibile il ricorso della società contro un avviso di accertamento relativo a IRAP, IRES e altre imposte, nonché IVA 2007;
  • inammissibile l’atto di intervento proposto da M.A. nel medesimo procedimento.

La CTR aveva ritenuto che la notificazione via PEC degli atti processuali, eseguita dal procuratore delle parti ai sensi della legge n. 53 del 1994, non fosse consentita nel processo tributario. La modalità utilizzata, essendo difforme dal modello legale, era stata qualificata come inesistente e insanabile.

La società contribuente e M.A. hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e le ricorrenti hanno depositato memoria.

Motivi di ricorso

Le ricorrenti hanno dedotto:

  • la violazione o falsa applicazione della legge n. 53 del 1994, sostenendo che la CTR avesse confuso le notificazioni dirette effettuate dal difensore con le notificazioni a mezzo posta;
  • la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, assumendo che fosse stata applicata una disciplina superata dal d.P.R. n. 68 del 2005, dall’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 e dall’art. 26 della legge n. 183 del 2011;
  • la violazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c., contestando la ritenuta insanabilità del vizio della notificazione;
  • l’omessa pronuncia sulle eccezioni di merito formulate dalle ricorrenti.

La Corte ha esaminato congiuntamente le censure, ritenendole infondate.

Quadro normativo applicabile nel 2013

La Corte ha ricostruito la disciplina vigente alla data dell’8 gennaio 2013, rilevando che la PEC non poteva essere utilizzata per le notificazioni tra le parti nel processo tributario in assenza di una specifica disciplina autorizzatoria e tecnica.

In particolare, sono stati richiamati i seguenti elementi:

  • L’art. 1 della legge n. 53 del 1994, nel testo modificato dal d.l. n. 90 del 2014, consentiva la notificazione tramite PEC degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, ma tale previsione doveva essere coordinata con la disciplina speciale del processo tributario.
  • L’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, introdotto dal d.l. n. 179 del 2012, disciplinava la notificazione tramite PEC secondo modalità proprie, senza estendere automaticamente tale sistema al processo tributario.
  • L’art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 68 del 2005 stabiliva che il regolamento sulla posta elettronica certificata non si applicasse all’uso degli strumenti informatici o telematici nel processo tributario.
  • L’art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo allora vigente, prevedeva l’utilizzo della PEC esclusivamente per le comunicazioni di segreteria, non per le notificazioni degli atti processuali effettuate dal difensore alle altre parti.

Secondo la Corte, la specialità della disciplina tributaria impediva di applicare in via generale le norme tecniche previste per il processo civile o amministrativo. Neppure l’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, che equiparava la trasmissione telematica del documento informatico alla notificazione per mezzo della posta, poteva operare nel caso concreto, poiché tale equivalenza valeva «salvo che la legge disponga altrimenti» e, per il processo tributario, esisteva una disciplina speciale ostativa.

Evoluzione della disciplina e processo tributario telematico

La materia è stata successivamente ridefinita dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che ha introdotto l’art. 16-bis nel d.lgs. n. 546 del 1992.

Il nuovo art. 16-bis, comma 3, prevedeva che le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria potessero avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, e nei relativi decreti di attuazione.

Il d.m. n. 163 del 2013, all’art. 3, comma 3, aveva demandato a successivi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze la definizione delle regole tecnico-operative relative, tra l’altro, a:

  • abilitazione al Sistema informativo della giustizia tributaria, S.I.Gi.T.;
  • costituzione in giudizio mediante deposito telematico;
  • comunicazione e notificazione degli atti;
  • consultazione e rilascio di copie del fascicolo informatico;
  • assegnazione dei ricorsi;
  • accesso dei soggetti abilitati;
  • redazione e deposito di sentenze, decreti e ordinanze.

Il d.m. 4 agosto 2015 ha dato attuazione a tale disciplina, individuando le specifiche tecniche per l’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario.

Decorrenza dell’operatività della PEC nel processo tributario

La Corte ha precisato che l’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 non è divenuto automaticamente operativo il 1° gennaio 2016, data generale di entrata in vigore della riforma del contenzioso tributario prevista dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 156 del 2015.

L’art. 12, comma 3, dello stesso decreto ha stabilito che le disposizioni dell’art. 16-bis, comma 3, si applicassero secondo la decorrenza e le modalità previste dai decreti attuativi del d.m. n. 163 del 2013.

L’art. 16 del d.m. 4 agosto 2015 ha previsto l’avvio sperimentale del processo tributario telematico per i ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana. L’operatività è stata fissata al primo giorno del mese successivo al decorso di 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, cioè al 1° dicembre 2015.

Ne consegue che, prima di tale data e comunque al di fuori degli uffici giudiziari presso i quali la disciplina telematica era operativa, non era possibile effettuare validamente notificazioni processuali tributarie tramite PEC.

Qualificazione del vizio e conseguenze sul termine breve

La notificazione eseguita l’8 gennaio 2013 dal difensore delle contribuenti all’Amministrazione finanziaria non era conforme ad alcun modello legale applicabile al processo tributario.

La Corte l’ha pertanto qualificata come giuridicamente inesistente, non semplicemente nulla o irregolare. Tale qualificazione comporta che la notificazione:

  • non produce gli effetti processuali tipici della notificazione;
  • non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza;
  • non può essere sanata ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c.;
  • non può essere equiparata alla notificazione a mezzo posta sulla base dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005.

La Corte ha richiamato, quale precedente conforme, l’ordinanza della Sezione sesta-5 n. 17941 del 12 settembre 2016, Rv. 640801-01, secondo cui la notificazione via PEC della sentenza effettuata dal difensore nel processo tributario prima dell’avvio della disciplina telematica è inesistente e insuscettibile di sanatoria.

Inapplicabilità dei precedenti richiamati dalle ricorrenti

La Corte ha escluso la pertinenza delle Sezioni Unite n. 7665 del 2016. Tale pronuncia riguardava la regolarità tecnica della notificazione PEC in concreto, non la questione preliminare della legittimità astratta dell’utilizzo della PEC nel processo tributario in un periodo in cui tale modalità non era ancora prevista dalla disciplina speciale.

È stata inoltre esclusa la validità ultrattiva dell’intervento volontario di M.A. L’inammissibilità del ricorso originario travolge gli effetti processuali dell’intervento, incidendo sulla validità genetica del rapporto processuale e non soltanto sulla sua prosecuzione.

Decisione e conseguenze economiche

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso.

Le ricorrenti sono state condannate, in solido secondo quanto disposto, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in:

  • euro 4.100;
  • oltre alle spese prenotate a debito.

La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

La decisione è stata assunta a Roma il 3 maggio 2017 e depositata in cancelleria il 25 luglio 2017.

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