Ordinanza del 21/07/2017 n. 18058 - Corte di Cassazione
Accertamento imposte - Accertamento sintetico- redditometro - giustificazione delle spese - raggiungimento della prova da parte del contribuente esclusivamente in fase procedurale dinnanzi all'ufficio fiscale - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza che aveva annullato due avvisi di accertamento sintetico relativi agli anni d’imposta 2000 e 2001. La contribuente aveva giustificato le spese rilevanti mediante il ricavato della vendita di un immobile, un mutuo e prelievi di capitale da una società partecipata. La sentenza di merito è stata ritenuta sufficientemente motivata, poiché indicava gli elementi concreti posti a fondamento della capacità di spesa. L’Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in Euro 3.400, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.
Accertamento sintetico mediante redditometro: il contribuente può giustificare le spese anche con somme derivanti dalla vendita di un immobile, prelievi da società partecipate e mutuo; non è necessario fornire la prova esclusivamente nella fase amministrativa.
Accertamento sintetico mediante redditometro e giustificazione delle spese
La controversia riguarda la legittimità di due avvisi di accertamento emessi mediante accertamento sintetico secondo il cosiddetto redditometro. La decisione stabilisce che il contribuente può dimostrare la disponibilità di risorse idonee a sostenere le spese contestate anche attraverso elementi documentali relativi a operazioni patrimoniali e finanziarie, senza che tale prova debba essere necessariamente fornita soltanto nella fase procedurale davanti all’ufficio fiscale.
Parti e provvedimenti impugnati
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso contro B.G., B.A. e B.B., quali eredi di S.N., impugnando la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano – sezione di Brescia, n. 53/66/09 del 16 marzo 2009. La CTR aveva confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale, che aveva annullato due avvisi di accertamento relativi ai periodi d’imposta 2000 e 2001.
Gli avvisi erano stati emessi ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché dei D.M. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992.
Origine dell’accertamento e spese contestate
Il 15 aprile 2005 l’Agenzia delle Entrate, avendo rilevato spese ritenute non immediatamente giustificabili, aveva inviato alla contribuente un questionario, invitandola a produrre la documentazione utile a spiegare le spese sostenute per beni e servizi negli anni dal 1998 al 2004.
Gli elementi considerati dall’ufficio comprendevano:
- due autoveicoli alimentati a benzina;
- un’abitazione destinata a residenza principale;
- ulteriori spese complessive per circa Euro 415.000.
L’ufficio aveva ritenuto che le spese eccedessero il reddito dichiarato per almeno un quarto e, sulla base dello scostamento rilevato, aveva recuperato a tassazione una maggiore imposta.
Prova fornita dalla contribuente
La contribuente aveva sostenuto che la propria capacità di spesa derivasse da disponibilità economiche non imponibili ai fini Irpef e aveva prodotto documentazione a giustificazione delle somme utilizzate.
In particolare, secondo quanto evidenziato nelle decisioni di merito e richiamato nel controricorso, le risorse erano riconducibili a:
- il ricavato, pari a circa Euro 200.000, della vendita di un altro immobile;
- l’accensione di un mutuo per Euro 150.000;
- un prelievo di capitale da una società partecipata, pari a Euro 38.500.
La CTR aveva rilevato che tali elementi fornivano copertura alla parte principale delle somme impiegate per l’acquisto dell’immobile, residuando soltanto una minima parte della spesa priva di diretta copertura documentale.
Motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia aveva dedotto un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la sentenza regionale fosse insufficiente.
Secondo l’ente impositore, la CTR si sarebbe limitata ad affermare genericamente l’esistenza di una prova documentale della capacità di spesa, senza indicare concretamente i documenti utilizzati e senza valorizzare adeguatamente:
- l’ammontare ridotto dei redditi dichiarati dalla contribuente;
- l’assenza di indicazioni specifiche sui redditi del marito e del figlio;
- la documentazione richiamata in modo analitico dalla sentenza di primo grado;
- il motivo di appello relativo alla sproporzione tra redditi dichiarati e spese sostenute.
L’Agenzia sosteneva, pertanto, che la motivazione non consentisse di comprendere il percorso logico seguito dai giudici di merito.
Valutazione della Corte di cassazione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e ha escluso l’insufficienza della motivazione.
Pur riconoscendo che la sentenza regionale fosse redatta in forma sintetica, la Corte ha osservato che essa faceva riferimento agli elementi probatori posti dalla contribuente a giustificazione delle spese. In particolare, la sentenza richiamava:
- l’utilizzazione di somme provenienti dalla vendita di un immobile;
- i prelievi effettuati da società partecipate;
- l’accensione di un mutuo.
Tali elementi costituivano dati di fatto concreti e idonei a spiegare la ricostruzione della capacità di spesa della contribuente. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, non aveva contestato la sussistenza dei fatti materiali indicati nella sentenza, limitandosi a criticare la valutazione e il grado di specificità della motivazione.
Principio affermato
La decisione conferma che, nell’accertamento sintetico effettuato mediante redditometro, il contribuente può superare la presunzione derivante dalla sproporzione tra spese sostenute e redditi dichiarati dimostrando l’utilizzo di risorse finanziarie derivanti, tra l’altro, da:
- somme ottenute dalla vendita di beni o immobili;
- prelievi o restituzioni di capitale provenienti da società partecipate;
- finanziamenti ottenuti mediante mutuo.
La prova della disponibilità e dell’impiego di tali risorse non è esclusa per il solo fatto di essere valutata nel giudizio tributario. Nel caso esaminato, la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta sufficiente perché indicava gli elementi concreti sui quali si fondava la giustificazione delle spese.
Esito del giudizio e spese
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando sostanzialmente l’annullamento degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2000 e 2001.
L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.400, oltre:
- spese forfettarie nella misura del 15%;
- accessori di legge.
La decisione è stata adottata a Roma il 20 aprile 2017 e depositata in Cancelleria il 21 luglio 2017.
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