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Ordinanza

Ordinanza del 24/07/2017 n. 18204 - Corte di Cassazione

Accertamento imposte - Competenze e poteri uffici - Donazione - Accordo simulatorio - Prova delle controdichiarazioni per mezzo di atto pubblico - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che la prova della simulazione parziale soggettiva di una donazione può essere fornita tramite una semplice controdichiarazione scritta e sottoscritta, senza la forma dell’atto pubblico richiesta per la donazione simulata. Inoltre, il giudice d’appello non può dichiarare nuova una domanda sulla quale il giudice di primo grado si sia già pronunciato nel merito, se la parte interessata non ha proposto impugnazione incidentale sull’ammissibilità. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio.

Simulazione soggettiva di donazione e vendita: validità della controdichiarazione non autenticata e giudicato interno sull’ammissibilità della domanda

Simulazione soggettiva di donazione e vendita

La controversia riguarda la simulazione di una donazione obnuziale del 25 novembre 1997 e di una compravendita del 24 gennaio 1998, aventi a oggetto beni immobili. L’attrice sosteneva che gli atti, formalmente intestati alla futura nuora Mi.Gr. (indicata anche come M.G.), fossero stati compiuti anche in favore del figlio C.A., per evitare che i beni risultassero aggredibili dai creditori di quest’ultimo.

La questione centrale esaminata dalla Corte di cassazione concerne sia l’ammissibilità, in appello, delle domande di simulazione soggettiva già esaminate in primo grado, sia il requisito formale della controdichiarazione utilizzata per provare la simulazione di una donazione.

Fatti e domande delle parti

P.G. aveva convenuto in giudizio Mi.Gr. chiedendo che fossero dichiarate simulate, inefficaci o annullate:

  • la donazione obnuziale stipulata il 25 novembre 1997;
  • la compravendita stipulata il 24 gennaio 1998;
  • entrambe relative a immobili situati in località non indicata nel provvedimento.

A sostegno della domanda erano state prodotte due controdichiarazioni, ciascuna coeva al rispettivo atto e redatta sul medesimo foglio sottoscritto dalla convenuta. In tali scritture si dichiarava che i trasferimenti dovevano intendersi effettuati anche in favore di C.A., figlio della donante e futuro coniuge della convenuta.

Quanto alla donazione, la controdichiarazione prevedeva inoltre che, qualora non fosse stata riconosciuta giuridicamente, essa dovesse considerarsi priva di effetti, con conseguente permanenza della piena titolarità del bene in capo alla donante.

Mi.Gr. aveva chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, limitatamente alla compravendita, che l’immobile fosse dichiarato acquistato sia da lei sia da C.A. Quest’ultimo, chiamato nel giudizio, aveva aderito alla domanda della madre, chiedendo che fosse riconosciuto l’acquisto dissimulato in suo favore.

Decisioni dei giudici di merito

Il Tribunale di Tivoli aveva respinto entrambe le domande. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3892/2013, aveva confermato il rigetto.

La Corte territoriale aveva ritenuto che le parti non avessero formulato una specifica domanda diretta ad accertare:

  • la simulazione relativa soggettiva della donazione, con riconoscimento della contitolarità del bene in capo a C.A.;
  • la simulazione relativa soggettiva della compravendita, con riconoscimento dell’acquisto anche da parte di C.A.

Secondo la Corte d’appello, tali domande erano state proposte per la prima volta in appello e risultavano quindi inammissibili ai sensi dell’art. 345 c.p.c. Per la stessa ragione era stata ritenuta inammissibile la domanda di inefficacia della donazione collegata all’avveramento della condizione risolutiva prevista nella scrittura privata del 25 novembre 1997.

Nel merito, la Corte d’appello aveva inoltre ritenuto che:

  • non fosse stata provata la simulazione assoluta della donazione, poiché la controdichiarazione manifestava l’intento di beneficiare entrambi i futuri coniugi;
  • la controdichiarazione non potesse produrre gli effetti di una donazione in favore di C.A., in quanto priva della forma dell’atto pubblico richiesta dall’art. 782 c.c.;
  • non fosse stata dimostrata la simulazione della vendita in una donazione;
  • il mancato pagamento del prezzo, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla convenuta in sede penale, costituisse un possibile inadempimento, ma non fosse di per sé prova della simulazione.

Motivi del ricorso per cassazione

C.A. aveva proposto ricorso sulla base di quattro motivi.

Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 112, 345 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito sulle domande di simulazione soggettiva della donazione e della vendita. Tali domande, infatti, erano già state esaminate e respinte dal Tribunale, con conseguente formazione di un giudicato interno sulla loro ammissibilità.

Il secondo motivo riguardava specificamente la simulazione soggettiva della vendita. Il ricorrente sosteneva che non fosse nuova in appello la domanda volta a estendere gli effetti dell’acquisto a un altro soggetto, quando tale richiesta fosse già stata formulata in primo grado.

Il terzo motivo contestava la valutazione delle dichiarazioni rese dalla convenuta circa il mancato pagamento del prezzo. Secondo il ricorrente, tali dichiarazioni avrebbero costituito una confessione stragiudiziale idonea a dimostrare che la vendita dissimulava una donazione, a sua volta nulla per difetto della forma prescritta, anche in relazione alla mancata presenza dei due testimoni richiesti dalla legge notarile.

Il quarto motivo censurava l’affermazione secondo cui la controdichiarazione relativa alla donazione avrebbe dovuto rispettare lo stesso requisito di forma solenne previsto per il contratto simulato.

Giudicato interno e domanda nuova in appello

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, esaminati congiuntamente.

Il principio affermato è che, quando il giudice di primo grado abbia pronunciato su una domanda o su un’eccezione e tale pronuncia sia stata impugnata nel merito, il giudice d’appello non può dichiarare inammissibile la domanda per novità, se la parte interessata non ha proposto una contrapposta impugnazione incidentale diretta a sostenere che la domanda non avrebbe dovuto essere esaminata in primo grado.

Nel caso concreto, il Tribunale di Tivoli si era pronunciato espressamente nel merito sulle domande di simulazione relativa soggettiva sia della donazione sia della vendita, respingendole. Pertanto, la Corte d’appello non poteva qualificarle come nuove ai sensi dell’art. 345 c.p.c.

La convenuta si era limitata a eccepire la novità delle domande, senza impugnare la decisione del Tribunale nella parte in cui le aveva ritenute esaminabili. Di conseguenza, si era formato un giudicato interno sull’ammissibilità delle domande e il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminarle nel merito.

Forma della controdichiarazione nella simulazione

La Corte ha accolto anche il quarto motivo, richiamando il precedente principio espresso nella sentenza n. 3605/1971 in materia di modificazione di convenzioni matrimoniali.

La Corte ha distinto tra:

  • l’accordo realmente voluto dalle parti, che modifica il precedente contratto e deve rispettare la forma richiesta ad substantiam per il contratto modificato;
  • la controdichiarazione, che non modifica il rapporto sostanziale, ma documenta e prova la simulazione dell’accordo apparente.

La controdichiarazione ha quindi un’oggettività giuridica diversa rispetto all’atto simulato. Essa è destinata normalmente a rimanere segreta tra le parti e non costituisce un nuovo accordo modificativo soggetto alla medesima forma solenne dell’atto apparente.

La Corte ha enunciato, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., il seguente principio di diritto: dall’art. 1417 c.c. deriva che la prova della simulazione tra le parti è soggetta alla forma scritta ad probationem tantum, e non alla forma solenne eventualmente richiesta ad substantiam per l’atto simulato.

Ne consegue che la prova della simulazione parziale soggettiva di una donazione non richiede un atto pubblico. Essa può essere fornita mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle parti oppure dalla parte contro la quale la controdichiarazione viene prodotta.

Vendita e prova della simulazione

L’esame del terzo motivo, relativo alla simulazione della vendita, è stato dichiarato assorbito. L’accoglimento dei primi due motivi imponeva infatti un nuovo esame di una delle domande alternative riguardanti il medesimo contratto.

La Corte di cassazione non ha quindi definito nel merito se il mancato pagamento del prezzo e le dichiarazioni rese dalla convenuta fossero sufficienti a dimostrare che la vendita dissimulasse una donazione. Tale valutazione dovrà essere compiuta dal giudice del rinvio nell’ambito del rinnovato esame della controversia.

Esito del giudizio

La Corte Suprema di cassazione ha:

  • accolto il primo motivo;
  • accolto il secondo motivo;
  • dichiarato assorbito il terzo motivo;
  • accolto il quarto motivo;
  • cassato la sentenza impugnata;
  • rinviato la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Roma;
  • rimesso al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

La decisione è stata pronunciata nella camera di consiglio del 1° marzo 2017 e depositata il 24 luglio 2017.

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