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Ordinanza

Ordinanza del 26/07/2017 n. 18425 - Corte di Cassazione

Condono - accertamento ricorsi - tardiva presentazione della dichiarazione integrativa prevista dal D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 26 convertito in L. 7 agosto 1982, n. 516 - applicazione della proroga dei termini ex art, 65, comma 3,DPR n. 600/73 a favore del curatore fallimentare - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale e rigettato il ricorso originario del fallimento. La proroga semestrale per i termini pendenti prevista dall’art. 65, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 opera esclusivamente a favore degli eredi e dei chiamati all’eredità e, trattandosi di norma eccezionale, non può essere estesa al curatore fallimentare. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Esclusione della proroga semestrale prevista dall’art. 65, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 per il curatore fallimentare che presenta tardivamente la dichiarazione integrativa per il condono.

Esclusione della proroga per la dichiarazione integrativa presentata dal curatore fallimentare

La decisione riguarda il diniego di condono opposto dall’Amministrazione finanziaria a causa della tardiva presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall’art. 26 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella L. 7 agosto 1982, n. 516. La questione esaminata concerne l’applicabilità al curatore fallimentare della proroga semestrale prevista dall’art. 65, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 per i termini pendenti.

Vicenda processuale

Il fallimento di L.R., titolare della ditta D.S., aveva impugnato il diniego di condono disposto dall’ufficio per la tardiva presentazione della dichiarazione integrativa. La Commissione Tributaria di secondo grado di Palermo aveva accolto il ricorso con decisione n. 228/07/93.

La Commissione Tributaria Centrale, sezione di Palermo, con sentenza n. 734/04/11, depositata il 18 aprile 2011, aveva confermato tale decisione. Secondo il giudice tributario, il fallito era deceduto quattro mesi prima della dichiarazione di fallimento, quando il termine per presentare la dichiarazione integrativa era ancora pendente. Per tale ragione, la proroga semestrale prevista dall’art. 65, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, riferita a “tutti i termini pendenti”, era stata riconosciuta al curatore che aveva presentato la dichiarazione integrativa.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La procedura fallimentare intimata non ha svolto difese.

Questione normativa

L’art. 65, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 prevede una proroga semestrale dei termini pendenti in favore degli eredi e dei chiamati all’eredità. La funzione della proroga è consentire a tali soggetti di disporre di un periodo ulteriore per adempiere agli obblighi che il defunto avrebbe potuto eseguire tempestivamente se non fosse intervenuto il decesso.

La controversia richiedeva di stabilire se tale proroga potesse applicarsi anche al curatore fallimentare, nel caso in cui il titolare dell’impresa fosse deceduto prima della dichiarazione di fallimento e il termine per la dichiarazione integrativa fosse ancora pendente.

Principio affermato dalla Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha ravvisato nella sentenza impugnata una evidente violazione di legge.

È stato affermato il seguente principio: la proroga prevista dall’art. 65, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 è predisposta esclusivamente a favore degli eredi e dei chiamati all’eredità. Essa consente soltanto a questi specifici coobbligati di beneficiare di un termine maggiore per gli adempimenti che il de cuius avrebbe potuto compiere tempestivamente in assenza del decesso.

La disposizione non può essere estesa al curatore fallimentare. Ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, trattandosi di una disposizione eccezionale, la norma deve essere applicata esclusivamente nei casi espressamente contemplati e non può essere oggetto di interpretazione estensiva oltre i soggetti indicati dalla legge.

Decisione nel merito

La Corte ha ritenuto non necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto. Di conseguenza, dopo aver cassato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale, ha deciso direttamente la controversia nel merito, rigettando il ricorso originariamente proposto dal fallimento contro il diniego di condono.

La dichiarazione integrativa presentata dal curatore deve quindi considerarsi tardiva, senza possibilità di beneficiare della proroga semestrale prevista dall’art. 65, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.

Spese processuali

La Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese di ogni fase e grado. La decisione è stata motivata dall’assenza di specifici precedenti sul tema.

Dispositivo e date

La Corte, con decisione assunta a Roma il 19 aprile 2017 e depositata in cancelleria il 26 luglio 2017, ha:

  • accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate;
  • cassato la sentenza impugnata;
  • deciso la controversia nel merito, rigettando il ricorso originario del fallimento;
  • compensato integralmente le spese di ogni fase e grado.

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