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Ordinanza

Ordinanza del 21/07/2017 n. 18061 - Corte di Cassazione

Contenzioso -Trattazione e decisione- mancata allegazione di prova da parte dell'ufficio - Decisione basata esclusivamente su una generica asserzione della correttezza dell'accertamento della Agenzia delle Entrate - legittimità - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società Se.Ge.Co.V. Srl contro la sentenza della CTR di Roma che aveva ritenuto fondato un accertamento Iva e Irap relativo al 2004. La CTR si era limitata ad affermare genericamente la correttezza dell'operato dell'Agenzia delle Entrate, senza esaminare la documentazione e le contestazioni della contribuente. Tale motivazione apparente determina la nullità della sentenza. La decisione è stata cassata con rinvio alla CTR di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nullità della sentenza tributaria per motivazione apparente e mancata valutazione delle prove e delle specificità dell'accertamento fiscale.

Nullità della sentenza per motivazione apparente nell'accertamento tributario

La pronuncia riguarda la validità di una sentenza tributaria fondata sulla generica affermazione della correttezza dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, senza un'effettiva valutazione delle prove prodotte e delle specifiche contestazioni della contribuente. La Corte di cassazione ha escluso la legittimità di tale decisione, ravvisando una motivazione solo apparente e, quindi, la nullità della sentenza.

Accertamento fiscale e precedenti gradi di giudizio

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti della società Se.Ge.Co.V. - Servizi Gestioni Vendite Srl, contestando per l'anno 2004 un maggior imponibile ai fini Iva e Irap.

La Commissione tributaria provinciale di Rieti, con sentenza n. 118/03/2008, aveva accolto il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione di Roma, con sentenza n. 60/07/11, depositata il 19 aprile 2011, aveva invece accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato l'avviso di accertamento.

Contenuto dell'accertamento

Secondo quanto riportato dalla CTR, l'Ufficio aveva contestato:

  • sopravvenienze attive imponibili per euro 21.862,32;
  • ricavi non dichiarati derivanti da un contributo erogato dal Comune di Spoleto, pari a euro 35.200,00;
  • costi non riconosciuti relativi a spese telefoniche e postali;
  • costi relativi a merci contro acquisti;
  • spese per consulenze;
  • spese per carburanti e lubrificanti;
  • ammortamenti ordinari;
  • sopravvenienze passive.

La CTR aveva ritenuto corretto il metodo seguito dall'Agenzia delle Entrate, basato sul principio di competenza, affermando che, sulla base delle scritture contabili, l'Ufficio aveva accertato maggiori ricavi per euro 57.062,32 e minori costi per euro 15.916,08.

Difese e motivi del ricorso della società

La società aveva premesso di aver depositato, su invito dell'Agenzia delle Entrate, la documentazione contabile, fiscale e del lavoro relativa all'anno 2004. Aveva inoltre sostenuto che le singole voci riprese a tassazione:

  • non avessero natura reddituale, trattandosi di mere correzioni contabili; oppure
  • fossero state correttamente contabilizzate come reddito;
  • non potessero essere nuovamente tassate ove riferite a operazioni già assoggettate a imposizione in esercizi precedenti.

La ricorrente aveva formulato quattro motivi:

  • violazione e falsa applicazione dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per omessa motivazione e mancata valutazione della documentazione prodotta;
  • violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per mancata prova, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della natura reddituale delle registrazioni contestate e dell'evasione d'imposta;
  • violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990, per l'inesistenza o contraddittorietà della motivazione dell'accertamento;
  • violazione dell'art. 163 del D.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 67 del D.P.R. n. 600/1973, poiché il disconoscimento di costi ritenuti di competenza del 2003, con conseguente tassazione nel 2004, avrebbe comportato una duplicazione d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate si era costituita esclusivamente per partecipare all'udienza di discussione.

Valutazione della Corte di cassazione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, reputando non necessario esaminare gli ulteriori motivi.

La sentenza della CTR è stata qualificata come caratterizzata da una motivazione solo apparente. Per quanto riguardava la controversia concreta, la motivazione si limitava a una generica affermazione della correttezza dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate e a un richiamo generale al principio di competenza fiscale.

Secondo la Corte, tale principio non costituiva neppure, alla luce delle premesse della sentenza regionale, la questione effettivamente decisiva. La CTR avrebbe dovuto esaminare le specifiche voci contestate, la documentazione depositata dalla contribuente e le argomentazioni secondo cui le registrazioni erano mere correzioni contabili, erano state correttamente contabilizzate oppure erano già state tassate in precedenti esercizi.

La decisione non indicava quali elementi probatori avessero consentito di disattendere la valutazione favorevole alla società compiuta dal giudice di primo grado, né forniva una spiegazione concreta del percorso logico seguito per confermare l'accertamento.

Irrilevanza della mancata partecipazione all'udienza

La CTR aveva attribuito rilievo negativo all'assenza della società all'udienza di discussione, ritenendo che la sua presenza avrebbe potuto mettere il giudice nelle condizioni di comprendere meglio i motivi di doglianza.

La Corte di cassazione ha definito tale argomentazione eccentrica. L'assenza all'udienza non poteva sostituire l'esame degli atti e della documentazione già prodotti, né poteva giustificare la mancata valutazione delle specifiche difese della contribuente.

Principio affermato e conseguenze processuali

La totale assenza di una motivazione effettiva e di qualsiasi segno di valutazione della specificità del caso comporta la nullità della sentenza. Non è sufficiente affermare in termini generici la correttezza dell'accertamento dell'Ufficio o richiamare astrattamente un principio fiscale, senza confrontarsi con le prove e con le contestazioni rilevanti.

La Corte ha pertanto:

  • accolto il ricorso;
  • cassato la sentenza impugnata;
  • rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale di Roma, in diversa composizione;
  • demandato al giudice del rinvio anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata assunta a Roma il 20 aprile 2017 e depositata in cancelleria il 21 luglio 2017.

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