Sentenza n. 3385/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia n. 762/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 03.12.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1829/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto la carta del docente per cinque anni scolastici, per complessivi 2.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione lavoro e previdenza, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, nella misura di 500 euro per ciascun anno, per complessivi 2.500 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 dicembre 2025 ed era passata in giudicato. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce aventi ad oggetto obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. La ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., a titolo di penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile e fondato, rilevando che il giudicato del Tribunale di Pavia riconosceva importi determinati e che l'Amministrazione non aveva provato né allegato l'adempimento. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi dovuti, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che il commissario venga investito direttamente dalla creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda nei successivi 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di penalità di mora: il Collegio ha ritenuto che, considerata la nomina del commissario e l'eccezionale mole del contenzioso seriale relativo alla carta del docente, la condanna a un'ulteriore somma sarebbe stata manifestamente iniqua nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha utilizzato tale disposizione per dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare il commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Consente di fissare, su richiesta, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma ne esclude l'applicazione quando ciò risulti manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative. Nel caso concreto la penalità è stata negata per la nomina del commissario ad acta e per l'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine decorso il quale è procedibile l'azione esecutiva o di ottemperanza relativa a obbligazioni pecuniarie a carico di pubbliche amministrazioni; il TAR ha ritenuto rispettato tale termine dalla notificazione della sentenza al Ministero.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme determinate, il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della pronuncia previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- La mancata allegazione o documentazione dell'avvenuto adempimento da parte dell'amministrazione, a fronte di un giudicato che riconosce importi determinati e documentalmente comprovati, giustifica la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine di pagamento entro un termine assegnato dal giudice.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare fin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, valutate in concreto le circostanze, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o comunque eccessivamente afflittiva, anche in considerazione dell'effettività di altri strumenti esecutivi e della particolare natura seriale del contenzioso.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica, l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali e non comporta il riconoscimento di uno specifico compenso.
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