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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28228/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello aveva parzialmente riformato una condanna per partecipazione ad associazione di tipo mafioso, ritenendo l’imputato ancora inserito, dal dicembre 2017 all’aprile 2021, nella famiglia mafiosa operante nei comuni di Salaparuta e Poggioreale, con ruolo apicale e direttivo. La decisione si fondava soprattutto su conversazioni intercettate e su condotte considerate sintomatiche di una perdurante appartenenza al sodalizio: interlocuzioni in cui l’imputato avrebbe ammesso di essere al vertice della catena gerarchica e di poter concedere autorizzazioni; interventi in controversie tra soggetti del territorio; autorizzazioni a condotte intimidatorie contro un rivale in una disputa su terreni. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 416-bis c.p. e vizio di motivazione per mancata prova del collegamento tra dati fattuali e qualificazione giuridica, nonché per insufficiente dimostrazione dell’esistenza del sodalizio nel periodo contestato e della sua persistente posizione apicale; (2) violazione dell’art. 416-bis c.p. e vizio motivazionale per avere la Corte qualificato la condotta come partecipazione apicale senza spiegare perché non fosse mero coinvolgimento partecipativo; (3) erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma, c.p., fondata sulla disponibilità di armi da parte di terzi senza prova della consapevolezza dell’imputato; (4) violazione dell’art. 649 c.p.p. per asserito bis in idem, poiché i due reati associativi unificati sarebbero stati in realtà unico fatto; (5) violazione dell’art. 99 c.p. per riconoscimento automatico della recidiva senza verifica in concreto della sua attitudine sintomatica e senza escluderla dopo l’unificazione per continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti in cui censurava la logicità e completezza della motivazione sulla perduranza della partecipazione dell’imputato alla medesima associazione mafiosa già accertata con sentenza irrevocabile e sulla sopravvenuta assunzione di un ruolo apicale. Ha rilevato che, pur potendo la precedente condanna costituire elemento del più ampio compendio probatorio, era comunque necessario dimostrare sia la perdurante esistenza dell’associazione nel nuovo periodo sia la stabile e attiva permanenza dell’imputato nella struttura organizzativa. La sentenza impugnata non aveva spiegato in modo adeguato perché le conversazioni intercettate e le condotte valorizzate dovessero essere lette come esercizio attuale dei poteri derivanti dall’appartenenza mafiosa e non, invece, come semplice manifestazione della fama criminale acquisita in passato e dell’ascendente sociale residuo. Sono stati dichiarati assorbiti i restanti motivi. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame nei limiti indicati in motivazione, con esito libero.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La partecipazione ad associazione di tipo mafioso va provata nel periodo temporale contestato; la pregressa condanna irrevocabile per il medesimo delitto può rilevare solo come elemento del compendio probatorio, ma occorre comunque dimostrare la perdurante esistenza del sodalizio e l’attuale inserimento stabile e attivo dell’imputato nella struttura organizzativa.

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    La Corte territoriale aveva unificato sotto il vincolo della continuazione la violazione contestata nel presente procedimento con un precedente reato associativo già giudicato con sentenza irrevocabile.

  • art. 649 c.p.p.

    Il ricorrente invocava il divieto di bis in idem sostenendo che la Corte di appello avesse individuato nei due reati associativi un unico fatto.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva non può essere riconosciuta in modo automatico per il solo dato formale dei precedenti penali, ma richiede una verifica concreta della maggiore colpevolezza e pericolosità.

  • art. 416-bis, primo comma, c.p.

    Oggetto della censura sul necessario accertamento dell’esistenza del sodalizio e della corretta qualificazione della condotta dell’imputato come partecipazione anziché mera vicinanza o ruolo non tipico.

  • art. 416-bis, secondo comma, c.p.

    Richiamato dalla difesa e nella contestazione per gli elementi strutturali dell’associazione mafiosa e del metodo intimidatorio.

  • art. 416-bis, quarto comma, c.p.

    Richiamato in relazione all’aggravante contestata e alla sua asserita automatica desunzione dalla posizione apicale dell’imputato.

Massime di principio

  • In tema di partecipazione ad associazione mafiosa, la precedente condanna irrevocabile per il medesimo reato non basta da sola a fondare la responsabilità per un nuovo periodo: deve essere accertata, con motivazione puntuale, la perdurante operatività del sodalizio nel tempo contestato e la stabile permanenza dell’imputato al suo interno.
  • La prova della permanenza associativa può essere desunta anche da intercettazioni e da condotte sintomatiche, ma il giudice deve spiegare perché tali elementi denotino un’attuale appartenenza al sodalizio e non soltanto la persistenza di una reputazione criminale o di un residuo ascendente sociale.
  • Il ruolo apicale nell’associazione mafiosa non può essere affermato in via meramente assertiva o per implicazione logica: occorrono elementi fattuali coerenti, specifici e attuali che dimostrino l’effettivo esercizio di poteri direttivi nel periodo contestato.
  • La valutazione dell’aggravante prevista dall’art. 416-bis richiede un accertamento concreto della consapevolezza e dell’effettiva incidenza dei fatti valorizzati, non essendo sufficiente un richiamo automatico alla presunta posizione di vertice dell’imputato.
  • Il giudizio sulla recidiva deve essere fondato su una verifica individualizzata della maggiore riprovevolezza e pericolosità, non sul solo dato formale dei precedenti penali.

Come è indicizzato

MaterieCorruzione
RamiReati contro la PA
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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