Cassazione Penale, Sentenza n. 35475/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Marciano ha proposto istanza ex art. 35-ter Ord. pen. relativa al periodo di detenzione presso la Casa di reclusione di Padova (15/11/2015 - 15/11/2019) sostenendo che le condizioni di detenzione fossero inumane per carenza di spazio nella stanza di pernottamento. Ha insistito sul fatto che la sentenza delle Sezioni unite n. 6551/2021 costituisse un novum giuridico tale da giustificare la riapertura dell'esame della sua domanda già decisa in precedenza, contestando il calcolo dello spazio e la valutazione degli arredi (lettI singoli/letto a castello). Il Tribunale aveva ritenuto l'istanza reiterativa e dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso che la sentenza delle Sezioni unite n. 6551/2021 non ha introdotto un mutamento di indirizzo idoneo a costituire novum: essa ha confermato i criteri interpretativi già seguiti in precedenza, precisando che nella misurazione dei 3 metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che consente il normale movimento e che vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi, quali i letti a castello. La Corte ha ritenuto che l'elemento addotto (ingombro del letto singolo imbullonato) sia un errore valutativo che andava impugnato nel rito appropriato e non un novum tale da superare il giudicato esecutivo; pertanto il ricorso è inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 35-ter Ord. pen.
Regola l'istanza per la verifica delle condizioni di detenzione; la Corte ha applicato il principio secondo cui l'istanza è ammissibile solo se fondata su un novum rilevante rispetto alla decisione già irrevocabile
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza reiterativa o priva di novità; impiegato dal Tribunale per rigettare la domanda come reiterativa
art. 616 cod. proc. pen.
Norma cui la Corte ha fatto riferimento per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende per aver proposto ricorso ritenuto infondato o con profili di colpa
art. 3 CEDU
Fondamento del divieto di trattamenti inumani o degradanti; la valutazione della violazione richiede l'accertamento della superficie effettivamente utilizzabile e della possibilità di muoversi normalmente nella cella
art. 3 Cost.
Riferimento costituzionale al divieto di trattamenti inumani e degradanti, evocato dal ricorrente nell'argomentazione
art. 117 Cost.
Richiamato dal ricorrente in connessione con l'applicazione della CEDU; la Corte non ha ritenuto che vi fosse un conflitto di interpretazione tale da integrare un novum
art. 125, comma 3 Cost.
Richiamato nella doglianza circa il rispetto della giurisprudenza europea e della ratio delle garanzie giurisdizionali; non ha determinato esito diverso
Sezioni Unite, n. 6551 del 24/09/2020 (dep. 2021)
Decisione chiarificatrice: conferma il criterio che per la valutazione dei 3 metri quadri si tenga conto della superficie che permette il normale movimento e che vadano detratti gli arredi tendenzialmente fissi, come i letti a castello. Non costituisce mutamento giurisprudenziale idoneo a costituire novum
Torreggiani c. Italia (Corte EDU, 8/01/2013)
Precedente europeo richiamato per il principio che la verifica dello spazio deve considerare la superficie calpestabile e la possibilità di muoversi; supporta il metro interpretativo seguito dalle Sezioni Unite
Giurisprudenza citata (es. Sez. 1, n. 41211/2017 Gobbi; Sez. 1, n. 13124/2016 Morello; Sez. 1, n. 52819/2016 Sciuto)
Decisioni che confermano l'orientamento interpretativo sul calcolo dello spazio individuale e sulla deduzione degli arredi tendenzialmente fissi
Massime di principio
- Un'istanza ex art. 35-ter Ord. pen. è ammissibile solo se presenta un novum rilevante rispetto a quanto già deciso nel provvedimento divenuto irrevocabile; semplici rilievi ripetuti non bastano
- La sentenza delle Sezioni Unite (n. 6551/2021) ha chiarito e confermato criteri già esistenti: nella valutazione dei 3 metri quadrati si considera la superficie che consente il normale movimento e si detraggono gli arredi tendenzialmente fissi, come i letti a castello
- Se il presunto errore della precedente decisione riguarda la valutazione di elementi già presenti negli atti (es. ingombro di un letto imbullonato), tale errore va corretto con gli strumenti di impugnazione ordinari e non mediante la riproposizione dell'istanza ex art. 35-ter come se fosse un novum
- La valutazione della violazione dell'art. 3 CEDU richiede un accertamento concreto della superficie calpestabile e della effettiva possibilità di movimento del detenuto, non un mero computo formale degli arredi
- La reiterazione di istanze senza nuovi elementi può essere dichiarata inammissibile e comportare condanne per spese e somme a favore della Cassa delle ammende
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