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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-454/17

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell'8 novembre 2018. — "Pro NGO!" (Non-Governmental-Organisations/Nicht-Regierungs-Organisationen) eV contro Commissione europea. — Appalti pubblici – Gara d’appalto – Indagine di un revisore privato – Indagine dell’OLAF – Constatazione d’irregolarità – Decisione della Commissione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa nei confronti della ricorrente – Esclusione dalle procedure di appalto e di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione per un periodo di sei mesi – Inserimento nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione – Motivo nuovo – Diritti della difesa. — Causa T-454/17

Giurisprudenza europea62017TJ0454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha confermato l’esclusione per sei mesi di Pro NGO! da appalti e sovvenzioni UE. Ha ritenuto che la ricorrente avesse concorso, quantomeno per responsabilità nella trasmissione dei documenti al revisore, a un comportamento idoneo a indurre in errore sull’osservanza della procedura di appalto. Ha inoltre escluso la violazione del diritto di essere ascoltata e dichiarato irricevibile la censura di sproporzione, perché tardiva.

Impugnazione di una sanzione amministrativa di esclusione da appalti e sovvenzioni UE per presunto grave illecito professionale e violazione del diritto di essere ascoltato

La questione giuridica

Se la Commissione abbia correttamente accertato i fatti che fondavano la sanzione di esclusione per grave illecito professionale, in particolare quanto alla trasmissione al revisore di documenti relativi a una procedura di appalto, se tale valutazione fosse incompatibile con la relazione finale di revisione contabile e con la relazione OLAF, se fosse stato violato il diritto di essere ascoltata e se, infine, la sanzione fosse sproporzionata.

Principio di diritto

Il Tribunale ha respinto il ricorso: la Commissione poteva fondare la sanzione di esclusione sul comportamento della ricorrente, ritenuta responsabile della trasmissione al revisore di documenti falsi o comunque idonei a indurre in errore, senza essere vincolata da una lettura diversa delle relazioni del revisore o dell’OLAF; il diritto di essere ascoltata non è stato violato, perché la ricorrente era stata sentita nel procedimento dinanzi all’istanza e la Commissione si è limitata a seguire la raccomandazione di quest’ultima; la censura di sproporzione era irricevibile perché proposta per la prima volta in replica. In particolare, quando la Commissione non intende discostarsi in peius dalla raccomandazione dell’istanza ex articolo 108 del regolamento n. 966/2012, non è necessaria una nuova audizione prima dell’adozione della decisione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Articolo 105 bis del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Articolo 106 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Articolo 108 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
  • Regolamento (UE) 2015/323
  • Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale

Esclusione da appalti e sovvenzioni UE per grave illecito professionale

Il Tribunale, nella causa T-454/17, ha esaminato un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Pro NGO! avverso una decisione della Commissione che le irrogava l’esclusione per sei mesi dalle procedure di appalto e di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio dell’Unione, nonché dai fondi dell’11o Fondo europeo di sviluppo. La controversia nasceva nell’ambito di un progetto sovvenzionato in Moldavia e di una successiva revisione contabile/indagine OLAF.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente era partner di un progetto relativo alla prevenzione e cura dell’HIV/AIDS. In forza della dichiarazione di partenariato e dell’accordo di cooperazione, essa partecipava alla gestione del progetto insieme all’ISHR-MS, beneficiaria del contratto di sovvenzione. Il contratto imponeva, per forniture tra EUR 10 000 e EUR 60 000, una procedura negoziata senza pubblicazione con consultazione di almeno tre fornitori.

A seguito della revisione contabile richiesta dalla Commissione, il revisore riferì che, in una riunione del 9 aprile 2013, la ricorrente e l’ISHR-MS avevano inizialmente indicato che non era stata seguita alcuna procedura specifica; il giorno seguente sarebbero state presentate tre offerte editoriali. L’OLAF concluse poi per l’esistenza di documenti falsi redatti per dare l’impressione del rispetto delle regole. Sulla base della raccomandazione dell’istanza istituita ai sensi dell’articolo 108 del regolamento n. 966/2012, la Commissione adottò la decisione di esclusione del 16 maggio 2017.

Motivi dedotti dalla ricorrente

La ricorrente invocava quattro censure principali:

  • accertamento incompleto dei fatti rilevanti;
  • contraddizione tra la decisione e la relazione finale di revisione contabile;
  • contraddizione tra la decisione e la relazione OLAF;
  • violazione del diritto di essere ascoltata. Nella replica aggiungeva anche una censura sulla sproporzione della sanzione.

Valutazione del Tribunale sui fatti e sulle prove

Il Tribunale ha ricostruito la sequenza probatoria valorizzando tre elementi: la lettera del revisore del 3 maggio 2013, la relazione OLAF e la relazione finale di revisione contabile. Ha osservato che la lettera del revisore, redatta in prossimità dei fatti e da soggetto indipendente, indicava che la ricorrente aveva presentato al revisore tre offerte di diverse società editoriali dopo aver inizialmente affermato che non era stata svolta alcuna procedura. La relazione OLAF confermava che i documenti erano falsi e predisposti per simulare il rispetto della procedura; la relazione finale di revisione contabile riferiva anch’essa della ricezione delle tre offerte in una riunione cui partecipavano sia la ricorrente sia l’ISHR-MS.

Il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente, alla luce del suo ruolo di partner e delle funzioni di supporto previste dagli atti contrattuali, fosse responsabile di verificare la veridicità dei documenti trasmessi al revisore e del rispetto della procedura di consultazione di tre fornitori. Anche se non avesse materialmente redatto i documenti, la sua presenza alla consegna e la mancata dissociazione dall’atto dell’ISHR-MS bastavano, secondo il Tribunale, a fondare la responsabilità per il comportamento ingannevole. Le tre censure di merito sono quindi state respinte.

Diritto di essere ascoltata

Quanto al diritto di difesa, il Tribunale ha richiamato l’articolo 41 della Carta e la disciplina speciale dell’articolo 108 del regolamento n. 966/2012. Ha distinto tra la fase dinanzi all’istanza e quella dinanzi alla Commissione: l’istanza aveva notificato i fatti alla ricorrente e le aveva consentito di presentare osservazioni in più occasioni. Poiché la Commissione aveva semplicemente seguito la raccomandazione dell’istanza e non intendeva adottare una decisione più severa, non era necessaria una nuova audizione della ricorrente prima della decisione finale. La censura è stata quindi respinta.

Censura di proporzionalità e regime processuale

La ricorrente sosteneva, solo in replica, che la sanzione fosse sproporzionata alla luce della sua storia di collaborazione con la Commissione, dell’assenza di danno finanziario e della natura isolata dell’episodio. Il Tribunale ha dichiarato la censura irricevibile: non si trattava di un ampliamento di un motivo già dedotto nel ricorso, ma di un motivo nuovo fondato su elementi già noti al momento del deposito dell’atto introduttivo.

Dispositivo e principio applicato

In conclusione, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e condannato la ricorrente alle spese. La pronuncia conferma che, nel sistema di esclusione ex regolamento finanziario, la responsabilità dell’operatore può essere desunta anche dalla partecipazione consapevole alla trasmissione di documenti idonei a ingannare il revisore; inoltre, il controllo giurisdizionale non consente di introdurre tardivamente nuove censure non formulate nell’atto introduttivo.

Come è indicizzato

Materieappalti pubblicisovvenzioni uesanzioni amministrativediritti della difesacontrollo giurisdizionale

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