Corte di giustizia, Sentenza C-257/17
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2018. — C e A contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi). — Rinvio pregiudiziale – Competenza della Corte – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare – Articolo 15 – Rifiuto di rilascio di un permesso di soggiorno autonomo – Normativa nazionale che prevede l’obbligo di superare un esame di integrazione civica. — Causa C-257/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto di poter rispondere ai quesiti del Raad van State perché il diritto olandese aveva reso direttamente applicabile l'articolo 15 della direttiva 2003/86 anche a una situazione altrimenti esclusa dalla direttiva. Nel merito, ha ammesso che uno Stato membro può subordinare il permesso autonomo al superamento di un esame di integrazione civica, ma solo nel rispetto del principio di proporzionalità. Ha inoltre escluso che il diritto dell'Unione impedisca di far decorrere il permesso dalla data della domanda.
Permesso di soggiorno autonomo dopo ricongiungimento familiare: competenza della Corte su una situazione interna resa applicabile dal diritto nazionale e compatibilità di un esame di integrazione civica e della decorrenza del titolo
La questione giuridica
1) Se la Corte sia competente, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, a interpretare l'articolo 15 della direttiva 2003/86 in una controversia relativa a familiari di cittadini olandesi, quando il diritto nazionale rende tale disposizione applicabile in modo diretto e incondizionato. 2) Se l'articolo 15, paragrafi 1 e 4, osti a una normativa nazionale che subordina il rilascio del permesso di soggiorno autonomo al superamento di un esame di integrazione civica su lingua e società. 3) Se la stessa disposizione osti a una norma nazionale che fa decorrere il permesso autonomo solo dalla data di presentazione della domanda.
Principio di diritto
La Corte è competente a interpretare l'articolo 15 della direttiva 2003/86 anche in una fattispecie esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva, se il diritto nazionale ha reso tale disposizione direttamente e incondizionatamente applicabile per garantire un trattamento identico alle situazioni interne e a quelle rientranti nel diritto dell'Unione. Quanto al merito, l'articolo 15, paragrafi 1 e 4, non osta né a che il rilascio del permesso di soggiorno autonomo sia subordinato al superamento di un esame di integrazione civica, purché le modalità siano proporzionate e non rendano l'accesso al titolo eccessivamente difficile, né a che il permesso produca effetti solo dalla data di domanda.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/86/CE
- Articolo 2, lettera c), direttiva 2003/86/CE
- Articolo 3, paragrafo 3, direttiva 2003/86/CE
- Articolo 7, paragrafo 2, direttiva 2003/86/CE
- Articolo 15, paragrafi 1 e 4, direttiva 2003/86/CE
- Direttiva 2003/109/CE
- Articolo 5, paragrafo 2, direttiva 2003/109/CE
Permesso di soggiorno autonomo, esame di integrazione civica e competenza della Corte
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Raad van State nei procedimenti promossi da C e A contro il segretario di Stato olandese. La questione centrale è l'interpretazione dell'articolo 15 della direttiva 2003/86, in un contesto in cui i familiari interessati sono coniugi di cittadini olandesi che non hanno esercitato la libera circolazione.
Fatti e procedimento principale
C e A avevano soggiornato nei Paesi Bassi in qualità di familiari di cittadini olandesi e avevano chiesto la modifica del proprio permesso in un titolo autonomo o prolungato. Le domande erano state respinte perché non avevano dimostrato di aver superato l'esame di integrazione civica né di essere esonerate o dispensate; nel caso di C, il permesso era stato inoltre revocato con effetto retroattivo. I giudici nazionali di primo grado avevano respinto i loro ricorsi, e gli appelli erano stati riuniti dinanzi al Raad van State.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- la direttiva 2003/86/CE sul diritto al ricongiungimento familiare;
- l'articolo 2, lettera c), che definisce il "soggiornante" come cittadino di paese terzo legalmente soggiornante;
- l'articolo 3, paragrafo 3, che esclude i familiari di cittadini dell'Unione dall'ambito di applicazione della direttiva;
- l'articolo 7, paragrafo 2, che consente agli Stati membri di esigere misure di integrazione;
- l'articolo 15, paragrafi 1 e 4, relativo al permesso di soggiorno autonomo dopo un massimo di cinque anni;
- la direttiva 2003/109/CE e il suo articolo 5, paragrafo 2, richiamati in via comparativa.
Prima questione: competenza della Corte in presenza di un rinvio nazionale alla direttiva
Il giudice del rinvio dubitava della competenza della Corte, richiamando la sentenza Nolan, poiché la direttiva 2003/86 non si applica, in linea di principio, ai familiari di cittadini dell'Unione che non hanno esercitato la libera circolazione. La Corte ricorda però la propria giurisprudenza costante: essa è competente quando il diritto nazionale rende applicabili, in modo diretto e incondizionato, disposizioni del diritto dell'Unione anche a situazioni non coperte da esso, così da garantire un'interpretazione uniforme ed evitare divergenze future.
La Corte osserva che il diritto olandese prevedeva un trattamento identico per le situazioni rientranti e non rientranti nel diritto dell'Unione, e che il giudice del rinvio aveva chiarito di dover applicare l'articolo 15 della direttiva 2003/86 alla controversia. Di conseguenza, la Corte afferma la propria competenza anche se l'articolo 3, paragrafo 3, esclude tali situazioni dall'ambito di applicazione della direttiva. La sentenza Nolan non impedisce tale soluzione, perché quel precedente presentava specificità diverse e non vi era un rinvio nazionale diretto e incondizionato del tipo riscontrato qui.
Seconda questione: esame di integrazione civica come requisito per il permesso autonomo
Sul merito, la Corte interpreta l'articolo 15, paragrafi 1 e 4, nel senso che il rilascio del permesso autonomo è, dopo cinque anni di soggiorno per ricongiungimento, la regola, ma gli Stati membri conservano un margine per stabilire i requisiti di rilascio. Tale margine, tuttavia, non può essere esercitato in modo da pregiudicare l'obiettivo della norma, che è attribuire al familiare uno status indipendente, né l'effetto utile della disposizione.
La Corte ritiene quindi che uno Stato membro possa subordinare il permesso al superamento di un esame di integrazione civica volto a verificare la conoscenza della lingua e della società nazionale, in coerenza con l'obiettivo generale di integrazione dei cittadini di paesi terzi e con le altre disposizioni della direttiva, tra cui l'articolo 7, paragrafo 2. Tuttavia, il requisito deve rispettare la proporzionalità: il livello richiesto deve essere elementare, devono essere prese in considerazione circostanze individuali come età, istruzione, condizioni economiche e salute, e le spese non devono essere eccessive. Inoltre, non può trasformarsi in un ostacolo difficilmente superabile che renda in pratica impossibile ottenere il permesso autonomo.
Terza questione: decorrenza del permesso dalla data della domanda
Quanto alla decorrenza del titolo, la Corte osserva che l'articolo 15 non disciplina specificamente la procedura di rilascio né qualifica il permesso come atto meramente dichiarativo. Al contrario, la stessa disposizione ammette che il diritto al permesso sia subordinato alla presentazione di una domanda, e lascia agli Stati membri il compito di stabilire le condizioni applicabili al rilascio, comprese quelle procedurali.
Ne consegue che una norma nazionale che faccia decorrere il permesso autonomo solo dalla data della domanda non è, di per sé, incompatibile con la direttiva, purché non produca un ostacolo tale da svuotare il diritto riconosciuto dall'articolo 15. Nel caso esaminato, la Corte ritiene che non si tratti di un effetto del genere.
Dispositivo e portata pratica
La Corte dichiara:
- di essere competente a interpretare l'articolo 15 della direttiva 2003/86 nelle circostanze descritte;
- che l'articolo 15, paragrafi 1 e 4, non osta a una normativa nazionale che subordina il permesso autonomo al superamento di un esame di integrazione civica, purché le modalità concrete siano proporzionate;
- che la stessa disposizione non osta a una normativa che preveda la decorrenza del permesso solo dalla data di presentazione della domanda.
Principio affermato
La pronuncia conferma che il rinvio nazionale al contenuto di una direttiva può aprire la via alla competenza pregiudiziale della Corte anche in fattispecie escluse dall'ambito applicativo dell'atto UE. Inoltre, nel sistema dell'articolo 15 della direttiva 2003/86, l'autonomia del permesso di soggiorno del familiare dopo cinque anni è la regola, ma gli Stati membri possono introdurre requisiti di integrazione e regole procedurali, purché non rendano illusorio il diritto al titolo autonomo e rispettino la proporzionalità.
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