Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-495/17

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'8 novembre 2018. — Cartrans Spedition Srl contro Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova e Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Prahova. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 146, paragrafo 1, lettera e), e articolo 153 – Operazioni di trasporto su strada direttamente connesse all’esportazione di beni – Prestazioni effettuate da intermediari che intervengono in siffatte operazioni – Regime probatorio afferente all’esportazione dei beni – Dichiarazione in dogana – Carnet TIR. — Causa C-495/17

Giurisprudenza europea62017CJ0495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che l’esenzione IVA per i trasporti direttamente connessi all’esportazione non può essere negata solo perché il prestatore non produce la dichiarazione doganale di esportazione. Le autorità fiscali devono valutare complessivamente tutti gli elementi disponibili per verificare l’effettiva esportazione. Il carnet TIR vidimato dal paese terzo di destinazione costituisce un elemento probatorio importante che deve essere considerato, salvo motivi specifici di dubbio.

Esenzione IVA per trasporti direttamente connessi all’esportazione di beni: sufficienza probatoria del carnet TIR e illegittimità della richiesta esclusiva della dichiarazione doganale di esportazione

La questione giuridica

Se l’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA, eventualmente in combinato disposto con l’articolo 153, osti a una prassi nazionale che subordina l’esenzione IVA per i trasporti direttamente connessi all’esportazione di beni, e per i servizi resi da intermediari in tali trasporti, alla prova esclusiva dell’esportazione mediante dichiarazione doganale di esportazione; e se il carnet TIR vidimato dalle autorità doganali del paese terzo di destinazione possa costituire prova idonea dell’avvenuta esportazione.

Principio di diritto

L’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, la medesima disposizione in combinato disposto con l’articolo 153, ostano a una prassi nazionale che neghi l’esenzione IVA per i trasporti direttamente connessi all’esportazione e per i servizi di intermediari solo perché manca la dichiarazione doganale di esportazione. Gli Stati membri possono fissare regole probatorie, ma non possono imporre un mezzo di prova esclusivo che escluda ogni altro elemento idoneo a dimostrare, con sufficiente verosimiglianza, l’effettiva esportazione; un carnet TIR vidimato dal paese terzo di destinazione deve essere considerato, in linea di principio, un elemento probatorio rilevante, salvo seri dubbi sulla sua autenticità o attendibilità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 131 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 153 della direttiva 2006/112/CE
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario)
  • Articoli 4, 59, 91, 161, 182 bis e 182 ter del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Convenzione TIR del 14 novembre 1975
  • Regolamento (CEE) n. 2112/78
  • Decisione 2009/477/CE

Esenzione IVA per trasporti connessi all’esportazione e valore probatorio del carnet TIR

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Prahova (Romania) in materia di IVA, con riferimento all’esenzione per prestazioni di trasporto direttamente connesse all’esportazione di beni e al valore probatorio del carnet TIR. La controversia opponeva una società di trasporti rumena alle autorità fiscali nazionali, che avevano negato l’esenzione per mancanza della dichiarazione doganale di esportazione.

Fatti e procedimento principale

Cartrans Spedition SRL, intermediario nel trasporto merci su strada, aveva effettuato sette prestazioni di trasporto connesse a esportazioni verso Turchia, Georgia, Iraq e Ucraina. A seguito di controllo fiscale, l’amministrazione le contestava IVA per tali operazioni, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta, in quanto non comprendeva la dichiarazione doganale di esportazione.

La società impugnava l’avviso di accertamento, sostenendo che i carnet TIR e i documenti CMR, vidimati dalle autorità doganali dei paesi terzi di destinazione, provavano l’effettiva esportazione dei beni. Il giudice del rinvio osservava che il diritto nazionale non indicava espressamente quale documento fosse necessario per provare l’esportazione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiedeva in sostanza:

  • se, ai fini dell’esenzione IVA, il carnet TIR vidimato nel paese di destinazione costituisca documento giustificativo dell’esportazione;
  • se l’articolo 153 della direttiva IVA osti a una prassi che impone di provare l’esportazione solo mediante dichiarazione doganale, negando l’esenzione in assenza di tale documento.

La Corte ha ricondotto l’esame principalmente all’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA, e, se del caso, a tale disposizione in combinato disposto con l’articolo 153.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato l’articolo 131 della direttiva IVA, che consente agli Stati membri di stabilire le condizioni necessarie per assicurare corretta applicazione delle esenzioni e prevenire frodi, nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione.

Sono state inoltre considerate le disposizioni doganali del regolamento n. 2913/92, in particolare quelle sul regime di esportazione, sulla dichiarazione doganale e sul transito esterno, nonché la convenzione TIR, che disciplina il trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR.

Ragionamento della Corte

La Corte ha anzitutto ricordato che l’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), mira a garantire la tassazione delle prestazioni di trasporto nel luogo di destinazione, cioè nel paese terzo in cui i beni saranno consumati. L’esenzione richiede un nesso diretto tra la prestazione e l’effettiva esportazione dei beni.

Tuttavia, gli Stati membri, pur potendo fissare condizioni probatorie, devono rispettare certezza del diritto, proporzionalità e neutralità fiscale. In particolare:

  • non possono subordinare il diritto all’esenzione a meri adempimenti formali, se i requisiti sostanziali risultano comunque soddisfatti;
  • non possono imporre un unico mezzo di prova, escludendo ogni altro elemento idoneo;
  • possono negare l’esenzione solo in casi di frode o quando la violazione formale impedisce di accertare con certezza il rispetto dei requisiti sostanziali.

Nel caso di specie, la Corte ha osservato che l’obbligo di presentare la dichiarazione doganale di esportazione riguarda il regime doganale dell’operazione di esportazione e non la prestazione di trasporto in regime TIR. Pertanto, non si può presumere che l’assenza di quella dichiarazione escluda automaticamente l’avvenuta esportazione.

La Corte ha inoltre attribuito rilievo al carnet TIR: trattandosi di un documento uniforme previsto dalla convenzione TIR, vidimato dalle autorità doganali del paese terzo di destinazione, esso costituisce in linea di principio un documento ufficiale idoneo a dimostrare il movimento fisico delle merci oltre le frontiere dell’Unione e il loro arrivo nel paese terzo. Le autorità fiscali devono quindi considerarlo insieme agli altri elementi di prova disponibili, compresi eventualmente i documenti CMR.

Decisione

La Corte ha dichiarato che l’articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA e, se del caso, tale disposizione in combinato disposto con l’articolo 153, ostano a una prassi nazionale che subordina l’esenzione IVA alla sola produzione della dichiarazione doganale di esportazione. Spetta alle autorità competenti verificare, sulla base dell’insieme degli elementi disponibili, se l’esportazione sia effettivamente avvenuta con un grado di verosimiglianza sufficientemente elevato.

Il carnet TIR vidimato dalle autorità doganali del paese terzo di destinazione deve essere preso in debita considerazione come elemento probatorio rilevante, salvo precisi motivi per dubitare della sua autenticità o attendibilità.

Principio affermato

In materia di esenzione IVA per trasporti direttamente connessi all’esportazione, la prova dell’effettiva esportazione non può essere limitata alla sola dichiarazione doganale di esportazione: il contribuente può dimostrarla con altri elementi, incluso il carnet TIR vidimato nel paese di destinazione, che le autorità fiscali devono valutare unitamente a tutte le circostanze del caso.

Come è indicizzato

Materieivaesenzioni all’esportazionetrasporto internazionale di mercidiritto doganaleonere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.