Corte di giustizia, Sentenza C-502/17
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 novembre 2018. — C&D Foods Acquisition ApS contro Skatteministeriet. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Progetto di cessione di azioni di una controllata indiretta – Spese connesse a prestazioni di servizi acquisiti ai fini di tale cessione – Cessione non realizzata – Domanda di detrazione dell’imposta pagata a monte – Ambito di applicazione dell’IVA. — Causa C-502/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che la detrazione dell’IVA a monte presuppone un nesso diretto e immediato con operazioni imponibili o, in casi particolari, con un’operazione a monte che rientri nell’ambito IVA. Nel caso di una vendita di azioni progettata per rimborsare un debito e non per svolgere o prolungare l’attività imponibile della holding, tale vendita non è un’operazione soggetta a IVA. Di conseguenza, le spese di consulenza sostenute per la cessione non danno diritto a detrazione.
IVA e detrazione dell’imposta a monte per spese di consulenza connesse a una cessione di azioni prevista ma non realizzata, in una holding che presta servizi imponibili alla controllata
La questione giuridica
Se una società holding che presta alla controllata servizi di gestione e informatici soggetti a IVA abbia diritto a detrarre l’IVA assolta su spese di consulenza sostenute per una prevista, ma non realizzata, cessione delle azioni di una controllata indiretta; se rilevi la modalità di remunerazione dei servizi imponibili prestati dalla holding; e, in subordine, se tali spese possano qualificarsi come costi generali idonei a fondare il diritto a detrazione.
Principio di diritto
Una cessione di azioni prevista ma non realizzata non rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA quando non trova la sua causa esclusiva diretta nell’attività economica imponibile della società interessata e non costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario di tale attività; in tal caso, l’IVA assolta sulle spese di consulenza sostenute per preparare tale operazione non è detraibile ai sensi dell’articolo 168 della direttiva 2006/112, anche se la società presta alla controllata servizi imponibili. La circostanza che il prezzo di tali servizi sia determinato a costo più margine non è di per sé decisiva.
Norme richiamate
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 168, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 267 TFUE
IVA e detrazione per spese di consulenza relative a una cessione di azioni non realizzata
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Vestre Landsret (Danimarca) in materia di imposta sul valore aggiunto. Il giudice nazionale chiede se una holding che presta servizi imponibili alla controllata possa detrarre l’IVA pagata su consulenze legate a un progetto di vendita di azioni di una controllata indiretta, progetto poi abortito.
Fatti e procedimento principale
C&D Foods Acquisition ApS faceva parte del gruppo Arovit ed era società controllante di una struttura societaria che includeva Arovit Petfood. Dal 1° marzo 2007 la holding prestava ad Arovit Petfood servizi di gestione e informatici, fatturati con maggiorazione del 10% sui costi del personale, oltre IVA.
In seguito all’acquisizione del gruppo da parte della Kaupthing Bank, fu progettata la vendita delle azioni detenute in Arovit Petfood. Tra dicembre 2008 e marzo 2009 furono quindi acquisiti, per conto di C&D Foods, servizi di consulenza per preparare la cessione. Il progetto non si realizzò, poiché non fu trovato alcun acquirente. Lo SKAT negò poi la detrazione dell’IVA relativa a tali spese; la decisione fu confermata in sede amministrativa e contestata in giudizio.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede in sostanza:
- se la cessione di azioni prevista ma non realizzata rientri nell’ambito di applicazione della direttiva IVA;
- se ciò cambi per il fatto che la holding remunera i propri servizi imponibili con un corrispettivo basato sui costi più un margine del 10%;
- se, comunque, le spese di consulenza possano essere considerate costi generali della holding e quindi consentire la detrazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta all’IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo;
- l’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva, che definisce il soggetto passivo e l’attività economica;
- l’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, che riconosce il diritto a detrazione quando beni e servizi sono impiegati ai fini di operazioni soggette a imposta;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che il diritto a detrazione presuppone che il soggetto passivo sia destinatario dei beni o servizi e che vi sia un nesso diretto e immediato tra gli acquisti a monte e operazioni imponibili a valle, oppure, eccezionalmente, con un’operazione a monte che rientri essa stessa nell’ambito IVA.
Richiama la propria giurisprudenza sulle partecipazioni societarie: il mero acquisto e la mera detenzione di azioni non costituiscono attività economica; la partecipazione diviene rilevante ai fini IVA solo se accompagnata da interferenza nella gestione della società partecipata e se tale interferenza si traduce in operazioni imponibili, come servizi amministrativi, contabili o informatici. Le operazioni su azioni possono inoltre rientrare nell’IVA quando sono il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile della holding.
Nel caso di specie, la Corte osserva che la cessione progettata serviva a destinare il ricavato al rimborso dei debiti verso la Kaupthing Bank, nuova proprietaria del gruppo. Una simile operazione non aveva la sua causa esclusiva diretta nell’attività economica imponibile della C&D Foods e non costituiva il prolungamento diretto, permanente e necessario di tale attività. Di conseguenza, la vendita di azioni non rientrava nell’ambito di applicazione dell’IVA e l’IVA relativa alle consulenze non poteva essere detratta.
La Corte aggiunge che non muta la soluzione il fatto che la cessione non sia stata poi realizzata: ciò che conta è che, se fosse stata effettuata, l’operazione sarebbe comunque rimasta fuori dall’IVA. Neppure è decisiva la circostanza che la holding prestasse servizi imponibili con remunerazione a costo maggiorato, perché le spese controverse non risultavano necessarie come elementi del prezzo delle operazioni imponibili della società.
Decisione
La Corte risponde che gli articoli 2, 9 e 168 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che una cessione di azioni prevista ma non realizzata, che non trova la sua causa esclusiva diretta nell’attività economica imponibile della società interessata e non ne costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario, non rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA.
Principio affermato
Per le spese di consulenza sostenute in vista di una cessione di azioni, il diritto alla detrazione dell’IVA a monte sussiste solo se l’operazione di cessione presenta un nesso diretto con l’attività imponibile della holding o ne costituisce il prolungamento necessario; se invece la cessione serve solo a dismettere una partecipazione e a reperire risorse per estinguere debiti, essa resta fuori dall’IVA e l’imposta sugli acquisti non è detraibile.
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