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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-827/16

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell'8 novembre 2018. — QB contro Banca centrale europea. — Funzione pubblica – Personale della BCE – Esercizio di valutazione – Rapporto di valutazione della carriera [2015] – Possibilità di farsi accompagnare da un rappresentante sindacale in occasione del colloquio di valutazione – Violazione delle regole di obiettività e di imparzialità da parte del valutatore – Retribuzione – Decisione che nega il beneficio di un aumento di stipendio – Ricevibilità di elementi di prova – Messaggio di posta elettronica scambiato tra un dipendente e il suo “coach” su un indirizzo di posta elettronica di servizio – Responsabilità. — Causa T-827/16

Giurisprudenza europea62016TJ0827

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto il ricorso di una dipendente della BCE contro il rapporto di valutazione 2015 e la decisione che le negava un aumento di stipendio. Ha escluso che la ricorrente avesse diritto a farsi assistere da un rappresentante sindacale al colloquio di valutazione, ma ha ritenuto che alcuni messaggi di posta elettronica dimostrassero una mancanza di imparzialità soggettiva del secondo valutatore. Per questo ha annullato il rapporto informativo e, di riflesso, la decisione ASBR 2015. È stata invece respinta la domanda di risarcimento del danno morale.

Funzione pubblica BCE: annullamento del rapporto di valutazione 2015 e della decisione ASBR 2015 per difetto di imparzialità soggettiva del secondo valutatore; rigetto della domanda di risarcimento danni

La questione giuridica

La controversia verteva, in particolare, su: (i) se la BCE avesse violato la guida alla valutazione, i diritti della difesa e il dovere di sollecitudine negando alla ricorrente la presenza di un rappresentante sindacale al colloquio di valutazione; (ii) se la valutatrice 2 fosse priva dell’obiettività e imparzialità richieste dall’articolo 41 della Carta, alla luce di messaggi di posta elettronica prodotti in giudizio; (iii) se la decisione ASBR 2015 fosse illegittima per derivazione dal rapporto di valutazione; (iv) se spettasse un risarcimento del danno morale.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che, nella procedura di valutazione del personale BCE, la guida alla valutazione non conferisce un diritto alla presenza di un rappresentante sindacale al colloquio di valutazione, che resta in linea di principio bilaterale tra valutatore e valutato; tuttavia, il rapporto di valutazione è illegittimo se i documenti prodotti dimostrano, con indizi precisi e concordanti, una mancanza di imparzialità soggettiva di uno dei valutatori. Nel caso concreto, i messaggi di posta elettronica attribuiti alla valutatrice 2 rivelavano sentimenti personali fortemente negativi verso la ricorrente e rendevano verosimile la sua parzialità, sicché il rapporto informativo 2015 è stato annullato; per effetto del collegamento indiretto, è stata annullata anche la decisione ASBR 2015. La domanda di risarcimento è stata respinta perché l’annullamento degli atti era sufficiente a riparare l’eventuale danno morale, e non era dimostrato un pregiudizio autonomo risarcibile.

Norme richiamate

  • Articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 36.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6, paragrafo 1, TUE
  • Articolo 6, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Funzione pubblica BCE: valutazione 2015, imparzialità del valutatore e decisione ASBR

La sentenza riguarda un ricorso di una membro del personale della BCE contro il rapporto informativo relativo all’esercizio di valutazione 2015 e contro la decisione che le negava un aumento di stipendio nell’ambito della procedura ASBR 2015. Il Tribunale esamina inoltre una domanda di risarcimento del danno morale e la ricevibilità di messaggi di posta elettronica prodotti come prova.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente, assunta dalla BCE nel 2001, era assegnata alla divisione [riservato] durante il periodo di valutazione 1º settembre 2014 - 31 agosto 2015. Nel corso del 2015 vi furono tensioni con la gerarchia, in particolare sullo svolgimento del colloquio di valutazione e sulla richiesta della ricorrente di essere accompagnata dal presidente di un sindacato, l’IPSO.

Il 7 e il 15 ottobre 2015 la ricorrente non partecipò ai colloqui di valutazione, ritenendo di dover essere assistita da un rappresentante sindacale. La BCE avviò anche una procedura informale sulla dignità sul lavoro, che però non sospese la procedura di valutazione e si concluse senza accertare un pregiudizio alla dignità sul lavoro. Il rapporto informativo 2015 fu adottato il 3 febbraio 2016 e la decisione ASBR 2015, notificata il 6 gennaio 2016, negò l’aumento di stipendio per insufficienza del rendimento.

La ricorrente presentò ricorso amministrativo e reclamo, entrambi respinti. Propose quindi ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento dei due atti e il risarcimento di EUR 15 000 per danno morale.

Conclusioni delle parti

La ricorrente chiedeva:

  • l’annullamento del rapporto informativo 2015;
  • l’annullamento della decisione ASBR 2015;
  • in subordine, l’annullamento delle decisioni di rigetto del ricorso amministrativo e del reclamo;
  • il risarcimento del danno morale.

La BCE chiedeva il rigetto integrale del ricorso.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale ha affrontato tre profili principali:

  • se il rifiuto di consentire la presenza di un rappresentante sindacale al colloquio di valutazione avesse violato la guida alla valutazione, i diritti della difesa e il dovere di sollecitudine;
  • se la valutatrice 2 avesse mancato di obiettività e imparzialità, con conseguente illegittimità del rapporto di valutazione;
  • se la decisione ASBR 2015 dovesse essere annullata per il suo collegamento con il rapporto di valutazione e se fosse dovuto un risarcimento danni.

Inammissibilità autonoma delle decisioni di rigetto del ricorso amministrativo e del reclamo

Il Tribunale ha ricordato che il ricorso contro una decisione di rigetto di reclamo priva di contenuto autonomo rimette in discussione l’atto originario. Poiché le decisioni del 2 maggio e del 15 settembre 2016 si limitavano a confermare il rapporto informativo controverso e la decisione ASBR 2015, esse non avevano contenuto autonomo; perciò il Tribunale non ha statuito separatamente su di esse, pur tenendo conto della loro motivazione nell’esame della legittimità degli atti originari.

Sul primo motivo: colloquio di valutazione e presenza del rappresentante sindacale

Il Tribunale ha anzitutto chiarito la natura della guida alla valutazione della BCE: non è una norma giuridica in senso stretto, ma una linea direttiva che vincola l’istituzione nei limiti del principio di parità di trattamento e dell’autolimitazione del potere discrezionale.

Ha poi osservato che la stessa guida prevede che le persone valutate siano tenute a partecipare al colloquio di valutazione e che, di regola, il colloquio sia bilaterale tra primo valutatore e valutato. La formula "in linea di principio" consente eccezioni, ma non implica un diritto generale alla presenza di un rappresentante sindacale. Il protocollo BCE-IPSO richiamato dalla ricorrente riguarda solo situazioni conflittuali o sensibili specificamente previste, non il colloquio di valutazione ordinario.

Il Tribunale ha inoltre constatato che la ricorrente era stata invitata due volte al colloquio, che i termini le erano stati ricordati e che non risulta avesse proposto soluzioni alternative per consentire un dialogo diretto entro i termini. Ne ha concluso che la BCE non l’aveva privata del colloquio di valutazione e non aveva violato i suoi diritti della difesa. Questa parte del primo motivo è stata respinta.

Sul secondo motivo: imparzialità, obiettività e articolo 41 della Carta

La parte centrale della decisione riguarda il secondo motivo, con il quale la ricorrente contestava la mancanza di imparzialità della valutatrice 2, sostenendo che alcuni messaggi di posta elettronica dimostrassero un pregiudizio personale contro di lei.

Ricevibilità dei documenti contestati

La BCE aveva sollevato dubbi sulla ricevibilità di quattro messaggi di posta elettronica, sostenendo che fossero interni, riservati o personali e che fossero stati ottenuti irregolarmente. Il Tribunale ha ricordato che il diritto dell’Unione non prevede un divieto espresso di utilizzare prove illecitamente ottenute e che, in alcune circostanze, documenti interni o riservati possono essere mantenuti agli atti quando siano decisivi per il controllo di legittimità.

Nel caso concreto, il Tribunale ha rilevato che:

  • non era dimostrato che la ricorrente avesse ottenuto i documenti in modo illecito;
  • la BCE non aveva provato l’illiceità dell’acquisizione né avviato indagini sulla provenienza dei documenti;
  • i documenti erano pertinenti e potenzialmente decisivi per verificare la pretesa mancanza di imparzialità della valutatrice 2;
  • il carattere personale o riservato di alcuni messaggi non impediva, in queste circostanze, il loro esame nel processo.

I documenti sono quindi stati dichiarati ricevibili.

Valutazione della mancanza di imparzialità soggettiva

Nel merito, il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta impone che le questioni che riguardano una persona siano trattate in modo imparziale. L’imparzialità soggettiva si presume, ma può essere superata da indizi precisi e concordanti di partito preso o pregiudizio personale.

Il Tribunale ha esaminato i messaggi contestati e ha ritenuto che essi andassero oltre la normale frustrazione derivante da divergenze professionali. In particolare, ha valorizzato espressioni nelle quali la valutatrice 2:

  • manifestava collera all’idea del ritorno della ricorrente alla divisione;
  • parlava del tempo e dell’energia che la ricorrente "ruba";
  • descriveva la ricorrente con toni molto negativi presso altre strutture della BCE;
  • ipotizzava di parlarne con un membro del comitato esecutivo per risolvere un caso di scarso rendimento.

Secondo il Tribunale, questi elementi dimostravano sentimenti personali molto marcati e negativi verso la ricorrente, idonei a mettere in dubbio l’imparzialità soggettiva della valutatrice 2, o quantomeno a rendere verosimile tale difetto. Il fatto che la valutatrice 2 fosse solo il secondo valutatore non impediva che il suo comportamento viziasse l’intero rapporto informativo, poiché la sua funzione era proprio quella di offrire una garanzia di equilibrio, controllo e correzione della valutazione del primo valutatore.

Il secondo motivo è stato quindi accolto.

Effetti sull’annullamento del rapporto informativo e della decisione ASBR 2015

L’accoglimento del secondo motivo ha comportato l’annullamento del rapporto informativo 2015 senza necessità di esaminare gli altri motivi. Il Tribunale ha poi annullato anche la decisione ASBR 2015, in ragione del collegamento indiretto e della necessaria coerenza tra l’esercizio di valutazione e l’ASBR prevista dalle linee direttive interne della BCE.

Domanda di risarcimento danni

Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale ha ricordato che la responsabilità dell’Unione richiede tre condizioni cumulative: illegittimità del comportamento, esistenza del danno e nesso causale. Ha poi osservato che, di regola, l’annullamento dell’atto illegittimo costituisce riparazione adeguata e sufficiente del danno morale, salvo che l’atto contenga valutazioni esplicitamente negative e lesive o che sia dimostrato un danno morale autonomo e separabile.

Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che:

  • non fosse dimostrato alcun errore del valutatore 1;
  • non fosse provata una mancanza di imparzialità del valutatore 1;
  • l’eventuale danno morale derivasse direttamente dalla mancanza di imparzialità della valutatrice 2 e fosse quindi assorbito dall’illegittimità accertata;
  • i commenti del rapporto, pur negativi, non avessero carattere offensivo tale da giustificare un risarcimento autonomo;
  • nella parte in cui la domanda si fondava sui documenti contestati come illecito distinto, essa fosse comunque irricevibile per difetto di previa domanda risarcitoria in sede amministrativa.

La domanda di risarcimento è stata pertanto respinta.

Spese e dispositivo

Poiché la ricorrente è risultata sostanzialmente vittoriosa, la BCE è stata condannata a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente.

Il dispositivo ha dichiarato:

  • annullato il rapporto informativo di QB per il 2015;
  • annullata la decisione BCE del 15 dicembre 2015 che negava l’aumento di stipendio;
  • respinto il ricorso per il resto;
  • poste le spese a carico della BCE.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

  • il colloquio di valutazione, di regola, è bilaterale e non attribuisce automaticamente il diritto all’assistenza sindacale;
  • la prova di una mancanza di imparzialità può fondarsi anche su messaggi interni o riservati, se decisivi e acquisiti in circostanze non dimostrate come illecite;
  • un solo valutatore parziale può inficiarne l’intero procedimento, specie quando il suo ruolo dovrebbe garantire equilibrio e correttezza;
  • il danno morale derivante dall’atto annullato è normalmente assorbito dall’annullamento, salvo pregiudizio autonomo dimostrato.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell'unione europeapersonale bcevalutazione del personaleparità di trattamento e imparzialitàresponsabilità extracontrattuale dell'unione

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