Cassazione Penale, Sentenza n. 31241/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che dichiarava inammissibile per tardività l'opposizione al decreto penale di condanna del 4/8/2022. Il ricorrente ha dedotto che la notificazione del decreto non era pervenuta effettivamente a lui: l'avviso di giacenza indicava l'8/9/2022 ma il plico era stato erroneamente recapitato a un diverso ufficio postale, poi rispedito al centro di smistamento e consegnato al competente ufficio di Porto Empedocle solo il 4/10/2022, con ritiro il 5/10/2022. L'opposizione proposta il 13/10/2022 sarebbe dunque tempestiva. Si lamentava la violazione dell'art. 461 c.p.p. in relazione all'art. 24 Cost. e carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto provata, tramite la relazione di Poste Italiane acquisita nel ricorso, l'errata consegna e il successivo corretto recapito soltanto il 4/10/2022 e il ritiro il 5/10/2022; pertanto il ricorrente ha fornito prova che la conoscenza dell'atto è avvenuta il 5/10/2022 e l'opposizione del 13/10/2022 è tempestiva. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati restituiti al GIP presso il Tribunale di Enna per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 461 cod. proc. pen.
Norma sulle modalità e termini dell'opposizione al decreto penale; il giudice doveva valutare correttamente la tempestività dell'opposizione alla luce della reale conoscenza dell'atto
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione alla garanzia del diritto di difesa e all'effettiva possibilità per l'imputato di esercitare i rimedi processuali nei termini; usato a supporto dell'argomento che la mancata effettiva conoscenza dell'atto impedisce di far decorrere i termini
giurisprudenza consolidata
Principio secondo cui la presunzione di conoscenza dell'atto notificato a mani diverse dell'imputato può essere superata se l'interessato fornisce prova dell'effettiva mancata ricezione; la prova documentale della società postale può valere a dimostrare la data effettiva di conoscenza
Massime di principio
- La presunzione di conoscenza di un atto notificato non è assoluta: il destinatario può sempre fornire prova contraria della mancata o ritardata ricezione.
- La prova documentale rilasciata da Poste Italiane o dal servizio postale (relazioni sulla giacenza, smistamento e ritiro del plico) è idonea a dimostrare la effettiva data di conoscenza dell'atto e a sospendere il decorso dei termini fino a quella data.
- In caso di contestazione della tempestività di un rimedio (es. opposizione a decreto penale), il termine va calcolato a partire dalla effettiva conoscenza dell'atto, non dalla data dell'avviso di giacenza quando esistano elementi che dimostrino un errore di recapito.
- Il difensore deve acquisire e produrre tempestivamente documentazione postale (relazioni, tracciature, pec di ricezione) per sovvertire la presunzione di conoscenza e ottenere l'ammissione dell'impugnazione.
- Se il giudice omette di considerare o di motivare in modo adeguato la prova documentale sulla notificazione, il provvedimento può essere annullato: è necessario che il giudice risponda espressamente alle deduzioni rilevanti riguardanti la notificazione.
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