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Sentenza

Sentenza del 22/05/2024 n. 14355 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva emesso, ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, avvisi di accertamento per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, recuperando costi di sponsorizzazione fatturati da Friulmotor Srl: rispettivamente imponibili di 210.000, 200.000 e 120.000 euro, dei quali aveva riconosciuto deducibili soltanto 10.000 euro per ciascun anno. Riteneva tali spese non adeguatamente documentate e antieconomiche, anche in rapporto ai ricavi e alla limitata capacità della pubblicità di promuovere l’attività della contribuente. Dopo l’accoglimento dei ricorsi in primo grado, la CTR del Friuli-Venezia Giulia aveva accolto l’appello dell’Agenzia e respinto le domande della società. In Cassazione MP Srl ha articolato sei motivi: errata applicazione delle regole su pubblicità e rappresentanza e dell’onere della prova; ultrapetizione e violazione del giudicato e del principio di non contestazione; omesso esame dei presupposti dell’accertamento analitico-induttivo; illegittimo sindacato sulle scelte imprenditoriali; omessa motivazione sulla deducibilità dei 10.000 euro annui.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati: la CTR non aveva riqualificato le spese come rappresentanza, ma aveva valutato in concreto l’antieconomicità ai fini dell’inerenza; la sproporzione macroscopica, sostenuta da plurimi elementi presuntivi, poteva fondare il recupero. Sono stati ritenuti inammissibili il quarto motivo, perché formulato genericamente e senza individuare un fatto storico decisivo omesso, e il sesto, per difetto d’interesse, poiché la deducibilità di 10.000 euro annui non era controversa. Il quinto motivo è stato respinto: il sindacato fiscale non invade la libertà imprenditoriale quando verifica, ai fini dell’inerenza, che l’operazione non sia palesemente antieconomica. La società è stata condannata a pagare all’Agenzia 6.000 euro per compensi del giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Il giudizio, di carattere qualitativo e non quantitativo, dell'inerenza comporta comunque, secondo costanti approdi interpretativi, la persistenza della valorizzazione della antieconomicità del costo, almeno quando macroscopico.

    L’inerenza di un costo non dipende soltanto dalla sua classificazione contabile o dalla sua entità assoluta: una sproporzione macroscopica e priva di ragionevole giustificazione economica può essere valorizzata per negarne la deducibilità.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall’art. 54 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012

    introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);

    Per denunciare l’omesso esame occorre indicare un fatto storico discusso e decisivo, non limitarsi a lamentare che il giudice non abbia esaminato una questione o singoli elementi probatori.

  • Artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"

    Il ricorso per Cassazione deve specificare il fatto omesso, dove risulta, quando e come è stato discusso e perché avrebbe potuto determinare un esito diverso; una censura generica è inammissibile.

  • Art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    nel sistema tributario, in applicazione del principio di inerenza statuito dall' art. 109 del TUIR , deve comunque essere assistito da una valutazione di non palese antieconomicità dell'operazione.

    Le scelte imprenditoriali non sono sottratte a ogni valutazione fiscale: la deducibilità richiede che il costo sia inerente e che l’operazione non presenti una palese antieconomicità.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La denominazione contabile di una spesa come pubblicità o sponsorizzazione non impedisce al giudice di valutarne concretamente l’inerenza e la ragionevolezza economica; tale valutazione non equivale necessariamente a riqualificarla come spesa di rappresentanza.
  • Una spesa pubblicitaria macroscopicamente sproporzionata rispetto alla concreta capacità promozionale dell’iniziativa può essere considerata antieconomica e non inerente. Sono rilevanti, tra gli altri, la visibilità effettiva del marchio, il pubblico raggiunto, l’area geografica e il collegamento con l’attività d’impresa.
  • Il giudice tributario può fondare la valutazione dell’antieconomicità su una pluralità di elementi presuntivi; la contestazione in Cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti se non è dedotto correttamente un vizio previsto dalla legge.
  • Il sindacato fiscale sulle spese non comporta, di per sé, un’indebita sostituzione dell’Amministrazione alle scelte dell’imprenditore: può verificare l’inerenza e la presenza di una manifesta irragionevolezza economica.
  • Il motivo di Cassazione per omesso esame deve individuare uno specifico fatto storico discusso e decisivo, con le indicazioni necessarie a reperirlo e a comprenderne la decisività; la generica omissione di una questione o di prove non basta.
  • Non sussiste interesse a impugnare una mancata motivazione su un punto favorevole o non controverso, come il riconoscimento di una quota di deducibilità che non era stata contestata.

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