L.R. Abruzzo 9/2026
Nuove disposizioni per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo individua ulteriori aree idonee per impianti da fonti rinnovabili, con regole specifiche per fotovoltaico, biometano e biomasse, e con esclusioni a tutela di aree agricole, paesaggio, salute e zone protette. Prevede monitoraggio annuale dal 2027, disciplina transitoria per le procedure già pendenti e abroga varie disposizioni della l.r. 8/2025. In vigore dal 14 maggio 2026.
Individuazione di ulteriori aree idonee per impianti da fonti rinnovabili in Abruzzo
Individuazione di ulteriori aree idonee per impianti da fonti rinnovabili in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo 7 maggio 2026, n. 9 disciplina, in attuazione del d.lgs. 190/2024, l’individuazione di ulteriori aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili nel territorio regionale. Il provvedimento mira a favorire la transizione energetica e la diffusione delle rinnovabili, nel rispetto di paesaggio, patrimonio culturale, risorse naturali e vocazione agricola del territorio.
Finalità e perimetro della disciplina
La legge integra la disciplina statale sulle aree idonee, richiamando i principi e criteri previsti dal d.lgs. 190/2024. La finalità dichiarata è la conversione energetica verso la neutralità climatica al 2050, con riduzione della dipendenza dalle fonti fossili e senza ricorso all’energia nucleare. L’applicazione è limitata al territorio della Regione Abruzzo.
Aree ulteriormente qualificate come idonee
Sono considerate idonee, in aggiunta a quelle già previste dalla normativa statale e ferme restando le regole speciali sulle aree agricole, diverse categorie di aree, anche quando ricadono in Rete Natura 2000 e, per gli interventi dell’allegato A del d.lgs. 190/2024, anche nelle zone di protezione dei siti UNESCO. In particolare:
- cave e miniere cessate, non recuperate, abbandonate o degradate, nonché porzioni non ulteriormente sfruttabili, con obbligo di ripristino ambientale in capo al titolare dell’impianto, anche mediante piani diversi da quelli originari previo parere favorevole dell’autorità competente;
- discariche e lotti di discarica chiusi o ripristinati;
- cave e miniere ripristinate;
- aree non agricole destinate a impianti fotovoltaici al servizio di comunità energetiche rinnovabili o per autoconsumo, anche collettivo, fino a 1 MW;
- per il fotovoltaico, aree interne o prossime a stabilimenti e impianti industriali, a infrastrutture stradali e autostradali, a insediamenti industriali/commerciali/logistici, a edifici e strutture esistenti, a parcheggi con riferimento alle sole coperture, e a impianti e pertinenze nel perimetro del servizio idrico integrato;
- per il biometano, aree interne o prossime a stabilimenti e impianti industriali, a zone industriali/artigianali/commerciali, ai siti di interesse nazionale e alle infrastrutture stradali e autostradali;
- aree adiacenti alle centrali di trasformazione della rete di trasmissione nazionale entro 500 metri, compatibilmente con la pianificazione del gestore e la disponibilità degli stalli;
- aree interne a porti e interporti.
Tutela delle aree agricole, della salute e del patrimonio paesaggistico
La legge esclude dalla nozione di aree idonee alcune fattispecie, anche se ricadenti nelle categorie sopra indicate. Restano quindi non qualificabili come idonee:
- le aree che rientrano nell’ambito dell’art. 11-bis, comma 4, lettera m), del d.lgs. 190/2024;
- le aree agricole oggetto di investimenti finanziati con contributi regionali, statali o europei con vincolo di destinazione, fino alla scadenza degli impegni assunti;
- le aree agricole con colture permanenti, quali vigneti non destinati all’autoconsumo, frutteti, tartufaie e oliveti con densità superiore a 50 piante per ettaro e superficie superiore a 5.000 mq;
- le aree agricole dell’ex alveo del lago Fucino, perimetrate da via Circonfucense, salvo progetti per comunità energetiche rinnovabili o autoconsumo, anche collettivo, fino a 1 MW;
- per impianti a biomasse, gas di discarica, gas di depurazione, biogas e biometano, la fascia fino a 200 metri dalle zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici, se gli impianti non sono sottoposti a valutazioni ambientali di cui alla parte seconda, titolo III, del d.lgs. 152/2006; la regola si applica anche a interventi di modifica di impianti già esistenti, salvo che la fascia ricada in zona D artigianale-industriale;
- le aree individuate dal P.A.T.O.M. per la tutela dell’Orso Marsicano.
Monitoraggio e obblighi informativi
Il Consiglio regionale verifica lo stato di attuazione della legge. A partire dall’anno successivo all’entrata in vigore, entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la Legislazione un rapporto di monitoraggio con dati a livello comunale, provinciale e regionale su:
- potenza installata da fonti rinnovabili e confronto con gli obiettivi annuali della Tabella 1 dell’allegato C-bis del d.lgs. 190/2024, nonché produzione di energia;
- autorizzazioni rilasciate;
- autorizzazioni in istruttoria;
- rapporto tra SAU regionale e superfici agricole utilizzate per impianti da fonti rinnovabili. I Comuni coinvolti devono fornire alla Giunta le informazioni necessarie. Le modalità di trasmissione dei dati sono definite con deliberazione della Giunta entro 60 giorni dall’entrata in vigore. Il rapporto è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale, insieme agli eventuali ulteriori documenti prodotti.
Regime transitorio e adeguamento amministrativo
Alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore continua ad applicarsi la disciplina previgente della l.r. 8/2025. Sono considerate pendenti le procedure per le quali risultino già adempiuti gli oneri economici richiesti dai gestori o distributori delle reti di trasmissione o distribuzione di energia elettrica o gas per il rilascio del documento di soluzione tecnica minima (STGM). La Giunta regionale deve inoltre adeguare, entro 60 giorni, gli atti amministrativi contrastanti con la nuova legge e con la normativa statale; in ogni caso, dall’entrata in vigore cessano di efficacia gli atti amministrativi incompatibili.
Abrogazioni
Sono abrogate, o restano abrogate, le principali disposizioni della l.r. 8/2025 in materia di aree idonee e non idonee e semplificazione dei procedimenti autorizzativi, e in particolare gli articoli 1, 2, 3, 5 e i commi 1, 1-bis, 2 e 3 dell’art. 4.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT ed è quindi applicabile dal 14 maggio 2026.
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