L.R. Abruzzo 12/2026
Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Abruzzo 9/2011 per adeguare l’organizzazione e l’affidamento del Servizio Idrico Integrato al d.lgs. 201/2022, prevedendo anche la possibile suddivisione dell’ATUR in sub-ambiti. Disciplina transitoria: studio ERSI entro 30 giorni, decisione della Giunta, nuovi affidamenti entro il 31 dicembre 2027 o 2031 a seconda dei casi. È prevista una spesa regionale di 20.000 euro per il 2026.
Modifiche alla disciplina regionale del Servizio Idrico Integrato in Abruzzo
Modifiche alla disciplina del Servizio Idrico Integrato in Abruzzo
La legge regionale interviene sulla l.r. Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9, per adeguarne l’assetto organizzativo e le regole di affidamento al d.lgs. 201/2022. Introduce la possibile articolazione dell’ATUR in sub-ambiti territoriali, rafforza il ruolo dell’ERSI e disciplina una fase transitoria per la riorganizzazione del servizio e dei futuri affidamenti.
Finalità e perimetro dell’intervento
Il provvedimento ha finalità di efficienza gestionale e di miglioramento della qualità del servizio all’utenza, consentendo ulteriori economie e allineando la disciplina regionale ai principi statali sui servizi pubblici locali di rilevanza economica. L’ambito è esclusivamente quello della Regione Abruzzo e riguarda la governance del Servizio Idrico Integrato regionale.
Articolazione dell’ATUR in sub-ambiti territoriali
La legge consente, solo ai fini della gestione del servizio, la suddivisione dell’ATUR in non più di due sub-ambiti territoriali, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’ERSI. La scelta deve rispettare l’unitarietà della gestione in ciascun sub-ambito e tener conto di parametri fisici, demografici e tecnici, tra cui domanda del servizio, estensione territoriale, orografia, economie di scala, fonti di approvvigionamento, bilancio idrico, qualità del servizio, investimenti infrastrutturali e obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità.
Ruolo della Regione e dell’ERSI
La Regione promuove l’unitarietà della gestione all’interno dell’ATUR o di ciascun sub-ambito. L’ERSI esercita le funzioni previste dalla normativa statale sul servizio idrico, promuove e garantisce in via permanente la gestione delle attività del Servizio Idrico Integrato nel rispetto dei principi di sussidiarietà e unitarietà, e opera con principi e criteri unitari su tutto il territorio regionale.
L’ERSI svolge anche il controllo analogo sui gestori in house, la valutazione e l’analisi comparativa delle gestioni. In caso di gestione unitaria o di sub-ambiti, può promuovere la gestione in house anche tramite forme di collaborazione, incluse quelle consortili, tra gli attuali gestori in house. Per affidamenti di importo superiore alle soglie europee, la deliberazione di affidamento deve essere accompagnata da una motivazione qualificata sul mancato ricorso al mercato e da un piano economico-finanziario.
Organi dell’ERSI e composizione delle rappresentanze locali
Gli organi dell’ERSI sono il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti. Il Presidente è il rappresentante legale dell’ente, è nominato dal Consiglio regionale su terna proposta dalla Giunta e resta in carica secondo la disciplina sulle nomine regionali.
Il Consiglio Direttivo ha funzioni di indirizzo e controllo ed è composto dal Presidente e da componenti designati dalle Assemblee dei Sindaci. La composizione varia in base all’assetto territoriale:
- nell’assetto ordinario, quattro componenti dell’ASSI corrispondente all’ATUR;
- in caso di sub-ambiti, due componenti per ogni ASSI.
Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio regionale e dura in carica tre anni.
Assemblee dei Sindaci: funzioni e voto ponderato
Nell’ATUR, o in ciascun sub-ambito se istituito, opera l’Assemblea dei Sindaci (ASSI), composta dai sindaci dei Comuni interessati, con possibilità di delega a un consigliere o assessore comunale. La partecipazione è gratuita.
L’ASSI:
- designa i componenti del Consiglio Direttivo dell’ERSI;
- esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sugli atti di pianificazione dell’ERSI, in particolare sul Piano d’Ambito e sul Piano tariffario.
Il regolamento interno dell’ASSI, approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul BURAT, disciplina il funzionamento e il procedimento dei pareri. Il voto è ponderato secondo:
- 50% estensione della rete idrica;
- 35% numero di utenze servite;
- 5% popolazione residente;
- 10% estensione territoriale.
Pareri, termini e coordinamento regionale
I pareri dell’ASSI sono validi se approvati con voto palese della maggioranza dei presenti. Se l’ASSI non si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevole; nei casi urgenti e indifferibili, motivati, il termine scende a 15 giorni.
In caso di sub-ambiti, l’ERSI coordina e unifica a livello regionale le deliberazioni delle ASSI per superare eventuali contrasti e garantire l’uniformità di azione. La Commissione consiliare competente deve esprimersi definitivamente entro 21 giorni dalla richiesta; decorso tale termine senza pronuncia, il parere si intende favorevole.
Abrogazioni e soppressioni rilevanti
La legge elimina la figura del Commissario unico straordinario prevista nella fase di costituzione dell’ERSI e abroga varie disposizioni ormai non più compatibili con il nuovo assetto. Inoltre, sostituisce il riferimento al divieto di società di patrimonio con un rinvio alla disciplina statale di settore integrata dall’art. 21 del d.lgs. 201/2022.
Disciplina transitoria per la riorganizzazione del servizio
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore, l’ERSI deve predisporre uno studio sulla fattibilità della suddivisione dell’ATUR in sub-ambiti. La Giunta regionale decide, sulla base dello studio e previo parere delle Commissioni consiliari competenti, se confermare l’ATUR o istituire i sub-ambiti. Nelle more del rinnovo del Consiglio Direttivo, l’ERSI continua ad agire con pieni poteri ordinari e straordinari.
Per consentire lo studio, la Regione assegna all’ERSI un contributo di 20.000 euro per l’esercizio finanziario in corso.
Tempistiche per i nuovi affidamenti
La legge distingue due scenari:
- se l’ATUR è confermato: entro i sei mesi antecedenti la scadenza delle concessioni in essere, fissata al 31 dicembre 2027, l’ERSI affida il servizio dell’intero territorio regionale a un unico gestore, salvo le ipotesi di gestioni separate già previste; resta comunque garantita fino al 31 dicembre 2031 la concessione in corso con tale scadenza;
- se il territorio è suddiviso in sub-ambiti: per ciascun sub-ambito, l’ERSI affida il servizio a un gestore unico entro i sei mesi dalla scadenza delle concessioni previste per il 31 dicembre 2027 oppure, per il sub-ambito interessato dalla concessione che scade per ultima, entro i sei mesi antecedenti il 31 dicembre 2031.
Solo per quest’ultimo sub-ambito, l’ERSI può prorogare i contratti concessori con scadenza anteriore fino al 31 dicembre 2031, per assicurare continuità e coordinamento delle procedure di affidamento.
Adeguamento di statuto e regolamenti
Entro 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta sulla conferma dell’ATUR o sull’istituzione dei sub-ambiti, vengono convocati i soggetti competenti per l’ASSI al fine di adottare il regolamento interno. Il regolamento deve essere approvato dalla Giunta e pubblicato sul BURAT.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del regolamento, l’ASSI designa i nuovi componenti del Consiglio Direttivo; in caso di inerzia provvede il Presidente dell’ASSI. I componenti in carica decadono con la nomina dei nuovi, salvo il Presidente dell’ERSI.
Entro 90 giorni dall’insediamento, il nuovo Consiglio Direttivo propone le eventuali modifiche dello Statuto dell’ERSI. Entro 90 giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta sulla suddivisione territoriale, la Giunta approva anche la proposta di modifica del regolamento di esecuzione della l.r. 9/2011.
Tutela dei livelli occupazionali
Nelle procedure di affidamento del servizio, l’ERSI deve applicare, per quanto compatibili, le disposizioni della l.r. 27/2017 in materia di tutela dei livelli occupazionali, al fine di salvaguardare la stabilità del personale impiegato nelle gestioni esistenti.
Servizio idrico per le imprese nelle aree ARAP
La legge disciplina separatamente il servizio idrico destinato alle imprese insediate nelle aree di competenza dell’ARAP e in quelle assegnate convenzionalmente. Per i profili non rientranti nel Servizio Idrico Integrato, il servizio è assicurato da ARAP mediante le infrastrutture e gli impianti ad essa attribuiti.
Rientrano nella competenza ARAP:
- la fornitura e depurazione di acque industriali per i cicli produttivi;
- il trattamento dei rifiuti liquidi industriali e, senza esclusività, dei fanghi da attività produttive.
Gli impianti ARAP a prevalente vocazione civile possono essere trasferiti, anche in concessione d’uso, ai gestori del SII individuati dall’ERSI, tramite accordi o convenzioni che regolano i rapporti patrimoniali e gestionali e prevedono un corrispettivo determinato con criteri oggettivi coerenti col metodo tariffario idrico nazionale.
Se gli impianti servono sia utenze civili sia industriali, si applica un regime di uso condiviso delle infrastrutture. I corrispettivi per i servizi resi da ARAP ai gestori del SII seguono il metodo tariffario nazionale e i criteri ARERA; per i servizi resi alle utenze industriali, i canoni devono garantire la copertura integrale dei costi efficienti della sezione industriale.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, ARAP e i gestori devono verificare e adeguare convenzioni e pattuizioni esistenti. Decorso tale termine, le clausole incompatibili sono sostituite di diritto.
Copertura finanziaria
La legge dichiara che, salvo il contributo di 20.000 euro per lo studio di fattibilità sull’eventuale suddivisione dell’ATUR, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La copertura è assicurata con un nuovo stanziamento nel bilancio 2026-2028, esercizio 2026, e con corrispondente variazione di entrata. Le spese possono essere impegnate solo dopo l’accertamento delle maggiori entrate.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT; nel testo fornito la decorrenza è indicata dal 18 giugno 2026.
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