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Legge

L.R. Abruzzo 5/2026

Disposizioni in materia di agricoltura sociale e ulteriori disposizioni.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 5/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’agricoltura sociale in Abruzzo: definizioni, Elenco regionale delle fattorie sociali, SCIA, logo, controlli, sanzioni, transitorio e fondo spese, con abrogazione della previgente l.r. 18/2011 dopo la delibera attuativa della Giunta. Contiene inoltre numerose modifiche a leggi regionali e variazioni di bilancio per il 2026 e anni successivi, oltre a debiti fuori bilancio e altri interventi settoriali.

Agricoltura sociale e misure finanziarie e settoriali varie della Regione Abruzzo

Agricoltura sociale in Abruzzo

La legge della Regione Abruzzo disciplina in modo organico l’agricoltura sociale, definendone finalità, soggetti, requisiti, procedure di iscrizione e controlli. Accanto a tale disciplina introduce una serie di ulteriori disposizioni in materia sportiva, agricola, urbanistica, finanziaria e di bilancio, tutte efficaci solo nel territorio regionale.

Finalità e ambito dell’agricoltura sociale

La Regione promuove l’agricoltura sociale in coerenza con la legge statale n. 141/2015, valorizzando la multifunzionalità delle imprese agricole per creare occupazione e reddito e per sviluppare interventi educativi, socio-sanitari e socio-lavorativi a favore delle comunità locali. Viene anche perseguito il potenziamento dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli di welfare regionale tramite le fattorie sociali.

Definizioni e soggetti abilitati

L’agricoltura sociale comprende le attività previste dalla normativa statale svolte, singolarmente o in forma associata, da imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. e da cooperative sociali, nei limiti fissati dalla legge statale. La “fattoria sociale” è l’impresa agricola o la cooperativa sociale in possesso dei requisiti di legge statale, che svolge attività di agricoltura sociale ed è iscritta nell’Elenco regionale. Restano ferme le discipline sulle fattorie didattiche e sugli agriasilo.

Svolgimento delle attività e collaborazioni

Le attività di agricoltura sociale possono essere svolte dall’imprenditore agricolo in accordo con:

  • cooperative sociali;
  • imprese sociali;
  • associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nel RUNTS;
  • soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Quando previsto dalla normativa di settore, le attività si svolgono in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti. La fattoria sociale può svolgere più attività contemporaneamente se rispetta i requisiti di legge e delle disposizioni attuative. Ove necessario, può avvalersi di professionisti specializzati anche tramite collaborazione o convenzioni.

Atti attuativi della Giunta regionale

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, deve definire con deliberazione:

  • criteri per l’esercizio dell’attività;
  • modalità di svolgimento;
  • procedure amministrative e di controllo;
  • eventuale sospensione volontaria;
  • attività esercitabili nelle fattorie sociali;
  • modulistica.

La deliberazione deve rispettare il decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12550.

Elenco regionale delle fattorie sociali e requisiti di iscrizione

Presso il Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura è istituito l’Elenco regionale delle fattorie sociali, pubblicato anche sul sito istituzionale. L’elenco serve a rendere pubblici gli operatori riconosciuti, favorire la conoscenza delle attività svolte e promuovere i servizi offerti.

Per l’iscrizione, la Giunta regionale definisce requisiti soggettivi e aziendali, competenze professionali e formative, criteri, modalità e controlli. In generale è richiesto che il requisito sia in capo:

  • all’imprenditore agricolo;
  • oppure a un collaboratore ex art. 230-bis c.c.;
  • oppure a un dipendente a tempo indeterminato;
  • nelle società, a un socio, al legale rappresentante o a un dipendente a tempo indeterminato.

È richiesta, in alternativa:

  • un’esperienza almeno biennale nel settore, secondo le definizioni regionali attuative;
  • oppure un attestato di frequenza a un corso per operatore di fattoria sociale con verifica finale.

I corsi di formazione e aggiornamento sono erogati da enti accreditati dalla Regione.

Effetti dell’iscrizione, cancellazione e reti

La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall’elenco. I controlli sul mantenimento dei requisiti sono svolti dal Dipartimento Agricoltura. Alle fattorie sociali iscritte è attribuita anche la qualifica di operatori di agricoltura sociale.

Le fattorie sociali e i loro organismi associativi o di rappresentanza possono costituire reti per assistenza, informazione, formazione, aggiornamento, promozione dei servizi e condivisione di competenze ed esperienze.

Immobili, destinazione d’uso e requisiti edilizi

L’attività di agricoltura sociale si svolge utilizzando beni fondiari nella disponibilità della fattoria sociale e immobili abitativi, strutture, fabbricati o porzioni di fabbricati rurali nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, anche esterni alle strutture aziendali.

Gli immobili destinati a tali attività sono considerati beni strumentali dell’azienda agricola e mantengono la ruralità se utilizzati per attività agricola connessa. Devono inoltre rispettare sicurezza sul lavoro, agibilità e normativa edilizia e urbanistica, oltre alle regole sul superamento delle barriere architettoniche.

L’esercizio dell’agricoltura sociale non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali rurali e dei manufatti aziendali impiegati. La Giunta regionale definirà anche le modalità di esercizio contestuale dell’agricoltura sociale e delle altre attività agricole negli stessi immobili.

SCIA, servizi socio-sanitari e autorizzazioni

Le fattorie sociali iscritte presentano al Comune territorialmente competente la SCIA per l’esercizio dell’attività. Alla SCIA vanno allegati i documenti previsti dalle disposizioni attuative regionali e la dichiarazione del possesso dei requisiti dell’imprenditore, dei locali e degli spazi.

Eventuali servizi sociali e socio-sanitari presenti nelle fattorie sociali restano soggetti alle autorizzazioni e alle norme dello specifico settore, tenendo conto delle caratteristiche del patrimonio edilizio rurale e del contesto dell’agricoltura sociale.

Somministrazione di pasti e bevande

La somministrazione di pasti e bevande è consentita solo ai destinatari dell’attività di agricoltura sociale e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Se la somministrazione avviene da parte di imprese agrituristiche iscritte nell’Elenco regionale, i pasti non si computano ai fini dei limiti della disciplina agrituristica regionale. Produzione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande restano soggetti alla normativa nazionale ed europea.

Logo distintivo

Le fattorie sociali iscritte all’Elenco utilizzano il logo “Fattoria sociale - Regione Abruzzo”, approvato dalla Giunta con la deliberazione attuativa. Il logo va riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico ed è utilizzabile solo finché permane l’iscrizione nell’elenco.

Funzioni regionali di promozione e sostegno

La Regione svolge funzioni di promozione, raccordo e supporto, tra cui:

  • diffusione della conoscenza dell’agricoltura sociale;
  • raccordo tra politiche socio-sanitarie e agricole;
  • assistenza tecnica, formazione e sostegno alle imprese;
  • definizione di procedure semplificate e percorsi formativi riconosciuti;
  • predisposizione di accordi o contratti tipo;
  • promozione di organizzazioni di produttori;
  • sollecitazione alla messa a disposizione di beni patrimoniali da parte di enti locali e soggetti pubblici e privati.

Misure regionali di sostegno

La Regione può attivare misure dirette o indirette, tra cui:

  • interventi formativi;
  • azioni di informazione e comunicazione;
  • incentivi per investimenti e adeguamento/allestimento delle fattorie sociali;
  • agevolazioni per l’occupazione delle persone con disabilità;
  • coinvolgimento dei Comuni per la valorizzazione dei prodotti dell’agricoltura sociale nelle aree pubbliche.

Per gli incentivi agli investimenti, criteri di ammissibilità e modalità di concessione ed erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato.

Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale

È istituito presso il Dipartimento Agricoltura l’Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale. Esso svolge funzioni consultive verso la Giunta, favorisce lo scambio di esperienze, promuove iniziative di valorizzazione e coordinamento con le politiche di coesione e sviluppo rurale, propone studi e ricerca e collabora con l’Osservatorio nazionale previsto dalla legge statale.

L’Osservatorio è composto da:

  • un rappresentante del Consiglio delle Autonomie Locali;
  • un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole e della cooperazione presenti sul territorio regionale;
  • due rappresentanti regionali designati dagli assessori competenti in Agricoltura e Welfare.

La partecipazione è gratuita e non comporta oneri per il bilancio regionale. Le modalità di organizzazione e funzionamento sono fissate dalla deliberazione attuativa della Giunta. L’Osservatorio dura per la legislatura ed è costituito entro 60 giorni dall’inizio della legislatura; in prima attuazione entro 30 giorni dall’approvazione della deliberazione sulle modalità di funzionamento.

Vigilanza e controlli

La vigilanza sull’applicazione della disciplina compete ai Comuni, che effettuano ogni anno controlli a campione sulle fattorie sociali del proprio territorio secondo le modalità attuative regionali. Restano ferme le competenze degli organi preposti ai controlli igienico-sanitari e di sicurezza sul lavoro.

Sanzioni e sospensione dell’attività

Sono previste sanzioni amministrative per:

  • esercizio dell’attività senza iscrizione all’Elenco o senza SCIA: da 1.000 a 6.000 euro, con divieto di prosecuzione;
  • uso indebito del logo da parte di non iscritti: da 250 a 1.500 euro;
  • violazione dei limiti e delle modalità di esercizio previsti dalla legge e dagli atti attuativi: da 400 a 2.400 euro.

In caso di violazioni reiterate, il Comune può sospendere l’attività da 3 a 6 mesi. Si applica la legge n. 689/1981. I proventi spettano ai Comuni.

Comunicazione dei dati e monitoraggio

I Comuni comunicano alla Regione i dati degli iscritti all’Elenco, comprensivi di denominazione, sede, contatti, servizi offerti, progetti attivati, operatori e referenti. Trasmettono anche le rilevazioni statistiche per il monitoraggio e la valorizzazione delle attività. La Regione può condividere tali dati con gli enti pubblici coinvolti nelle procedure per finalità istruttorie.

Clausola valutativa

Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della disciplina e ne valuta i risultati in termini di occupazione, reddito, servizi educativi e socio-sanitari, welfare e offerta sociale. Ogni due anni, entro il 30 giugno dell’anno successivo al biennio di riferimento, la Giunta trasmette al Comitato per la legislazione una relazione contenente, tra l’altro, numero e localizzazione delle fattorie sociali, servizi offerti, misure di sostegno, contributi erogati, attività dell’Osservatorio e criticità emerse.

Regime transitorio e abrogazione della disciplina previgente

Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, esercitano agricoltura sociale e risultano iscritte da almeno due anni nell’albo regionale previsto dalla previgente l.r. 18/2011 sono iscritte di diritto nell’Elenco regionale delle fattorie sociali. Devono adeguarsi alla nuova disciplina entro 12 mesi dall’entrata in vigore.

Il mancato adeguamento comporta:

  • inibizione alla prosecuzione dell’attività da parte del Comune;
  • cancellazione d’ufficio dall’Elenco da parte del Dipartimento Agricoltura.

La previgente l.r. 18/2011 e il relativo regolamento attuativo sono abrogati dalla data di approvazione della deliberazione di Giunta prevista per le norme attuative dell’art. 3, comma 6.

Disposizioni finanziarie per l’agricoltura sociale

Gli oneri del capo sull’agricoltura sociale sono coperti dal 2027 tramite nuovi stanziamenti nel bilancio regionale, su Missione 16, Programma 01, Titoli 1 e 2, nei limiti degli equilibri di bilancio e delle somme annualmente iscritte. La Giunta e il Dipartimento competente adottano gli atti necessari all’attuazione.

Modifiche alla disciplina delle guide alpine

La legge aggiorna la composizione di alcuni organi della disciplina regionale sulle guide alpine e sugli accompagnatori di media montagna, prevedendo membri dipendenti della Giunta regionale o della Regione, con specifici requisiti professionali e funzioni di presidente per i componenti regionali designati.

Modifiche alla disciplina dei maestri di sci

È introdotta la possibilità per il Collegio regionale dei maestri di sci di conferire il titolo onorifico di “Maestro di sci ad honorem” a personalità distintesi per meriti sportivi, istituzionali o per la promozione delle discipline sciistiche. Il titolo non abilita all’esercizio professionale, non comporta iscrizione all’albo e non attribuisce la qualità di componente del Collegio. Le modalità sono rimandate al regolamento del Collegio.

Sospensione eccezionale per la legge regionale sullo sport

Per il solo anno 2026 sono sospese le previsioni relative alla presentazione delle domande e all’approvazione del riparto previste dalla legge regionale organica in materia di sport, al fine di consentire un riordino della disciplina. In via eccezionale, l’eventuale stanziamento disponibile sul capitolo del Titolo I è utilizzabile, secondo un apposito atto della Giunta e nel rispetto della normativa amministrativa e sugli aiuti di Stato, per attività e iniziative sportive realizzate dai soggetti dell’art. 3 della medesima legge.

Turismo motoristico

La disciplina del mototurismo è ridenominata in termini di “turismo motoristico”. Le modifiche estendono il riferimento anche alle auto, ai collegamenti per auto e moto di porti e aeroporti, alle rievocazioni con moto e auto e a collaborazioni con associazioni ed enti impegnati nella promozione e tutela del patrimonio motoristico italiano e nella valorizzazione di musei, collezioni e luoghi di interesse correlati. Viene altresì aggiornato il riferimento alla figura dell’accompagnatore.

Disposizioni di bilancio e fondi settoriali

La legge contiene numerose variazioni al bilancio regionale 2026-2028 e istituzioni o rifinanziamenti di capitoli, destinati a coprire attività già svolte, contributi, accordi di collaborazione, sostegni a comparti agricoli, fauna, ambiente, sport e altre finalità settoriali. Le poste riguardano in particolare stanziamenti per il 2026 e, in diversi casi, per gli esercizi 2027 e 2028, sempre nei limiti delle autorizzazioni di spesa indicate.

Fondo regionale per gli orfani di femminicidio

La Regione istituisce un Fondo regionale per sostenere la crescita e l’autonomia degli orfani di femminicidio residenti in Abruzzo. La Giunta deve stabilire entro 60 giorni criteri, modalità di accesso, erogazione e interventi finanziabili. Per il 2026 è autorizzato uno stanziamento complessivo di 30.000 euro, subordinato all’effettivo verificarsi di maggiori entrate e a un successivo provvedimento normativo di copertura; per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

Ulteriori interventi agricoli, ambientali e venatori

La legge dispone ulteriori rifinanziamenti e modifiche settoriali, tra cui:

  • supporto al credito agrario di conduzione per imprese agricole regionali;
  • indennizzi per prevenzione, controllo ed eradicazione di epizoozie;
  • nuova disciplina delle spese istruttorie sui procedimenti in materia di usi civici, con oneri a carico dei richiedenti e copertura condizionata all’accertamento delle entrate;
  • contributi per consulenza dell’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo e per libri genealogici;
  • partecipazione al Consorzio dell’Area marina protetta “Torre del Cerrano”;
  • convenzione con il Ministero per l’impiego delle unità di carabinieri forestali;
  • funzionamento del Centro Recupero Rapaci e Selvatici e del Centro ittiogenico sperimentale e di idrobiologia;
  • supporto scientifico al Piano Operativo sull’Enoturismo in Abruzzo mediante accordo con l’Università “Gabriele d’Annunzio”;
  • sostegno alla marineria pescarese;
  • quota massima di partecipazione per la caccia di selezione al cinghiale fissata in 50 euro;
  • accesso di cacciatori e tartufai a strade forestali nei periodi consentiti;
  • risarcimento danni da fauna selvatica nel Parco regionale Sirente-Velino;
  • stanziamenti per il Centro ittiogenico dell’Aquila e per il primo insediamento dei giovani agricoltori.

Debiti fuori bilancio e altri adeguamenti di bilancio

Sono riconosciuti due debiti fuori bilancio: uno di 488.000 euro per attività svolte da Rai Com nel 2024 a beneficio del Dipartimento Sociale-Enti Locali-Cultura; uno di 660.656,61 euro per servizi di promozione e comunicazione del “Brand Abruzzo” svolti da Ryanair DAC nel biennio 2022-2023. In entrambi i casi la copertura avviene tramite utilizzo di risorse accantonate del risultato di amministrazione e mediante apposite variazioni di bilancio 2026.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. Poiché il testo indica un’entrata in vigore dal 16 aprile 2026, tale data rappresenta il momento di efficacia generale della legge, ferma restando la decorrenza differita di alcune misure finanziarie o attuative previste nei singoli articoli.

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