L.R. Abruzzo 6/2026
Istituzione e disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti degli anziani.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso il Consiglio regionale dell’Abruzzo il Garante dei diritti degli anziani, ne disciplina funzioni, nomina, incompatibilità, durata, relazioni e compenso, con copertura finanziaria per il triennio 2026-2028. L’avviso per la nomina va pubblicato entro 30 giorni dall’entrata in vigore; fino all’elezione opera il Difensore civico.
Istituzione del Garante regionale dei diritti degli anziani in Abruzzo
Istituzione del Garante regionale dei diritti degli anziani
La legge della Regione Abruzzo istituisce l’Ufficio del Garante regionale dei diritti degli anziani, quale autorità indipendente di tutela dei diritti fondamentali delle persone anziane. Il provvedimento si applica esclusivamente nel territorio abruzzese e mira a rafforzare protezione, inclusione sociale, assistenza socio-sanitaria e contrasto ad abusi e truffe.
Finalità e ambito di intervento
Il Garante opera in piena indipendenza e autonomia, collaborando con istituzioni pubbliche, forze dell’ordine e associazioni locali. La sua azione è orientata alla promozione della consapevolezza dei diritti degli anziani, con particolare riferimento a:
- diritto alla vita e alla salute;
- diritto alla famiglia;
- assistenza socio-sanitaria;
- inclusione sociale;
- tutela contro discriminazioni, abusi e violenze.
Funzioni istituzionali
Il Garante svolge funzioni di monitoraggio, impulso e supporto operativo. In particolare:
- controlla la corretta e regolare erogazione delle prestazioni socio-sanitarie e collabora con gli enti erogatori per migliorare la qualità dei servizi;
- coopera con gli organi competenti per la tutela contro discriminazioni, abusi e violenze fisiche e psicologiche;
- promuove campagne di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, anche attraverso attività educative sui raggiri e sui mezzi di autotutela;
- costruisce una rete di supporto con forze dell’ordine e istituzioni locali per raccogliere segnalazioni e fornire supporto legale alle vittime;
- formula proposte, anche su richiesta degli organi regionali, per misure preventive e correttive;
- vigila sulla corretta informazione veicolata dai media, in collaborazione con il Comitato regionale per le Comunicazioni;
- promuove accordi con le scuole per corsi, seminari e progetti contro gli abusi agli anziani;
- favorisce piattaforme online e strumenti digitali accessibili per segnalazioni, informazioni e assistenza in tempo reale.
Programmi specifici contro le truffe agli anziani
La legge prevede un programma di monitoraggio e supporto, attuato con forze dell’ordine e istituzioni locali, che include:
- una linea di emergenza per segnalazioni anonime di truffe e abusi;
- incontri, seminari e corsi di formazione per informare gli anziani sui rischi e sulle autorità a cui rivolgersi;
- un database per tracciare le truffe denunciate e supportare le indagini;
- collaborazione con associazioni di categoria e istituzioni locali per sensibilizzazione e aiuto immediato alle vittime.
Nomina, durata e requisiti
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi; se tale maggioranza non è raggiunta nelle prime tre votazioni consecutive della medesima seduta, è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
La durata dell’incarico è di 5 anni, con possibilità di un solo rinnovo. Il mandato decorre dal giorno successivo all’insediamento presso il Presidente del Consiglio regionale. In caso di scadenza o scioglimento del Consiglio regionale, il Garante continua a esercitare le funzioni fino alla scadenza naturale del mandato.
Il soggetto da nominare deve possedere:
- laurea in giurisprudenza, medicina, psicologia o servizi sociali;
- esperienza e competenza comprovata e qualificata di almeno cinque anni nel settore giuridico, dei diritti umani o delle politiche sociali.
Procedura di avviso e candidatura
La nomina è resa pubblica tramite avviso indicante autorità competente, fonte normativa, termine e durata dell’incarico, requisiti, cause ostative e incompatibilità, trattamento economico, modello di candidatura, documentazione richiesta e termine perentorio di presentazione.
L’avviso è pubblicato sul BURAT e sui siti istituzionali del Consiglio e della Giunta. Entro 120 giorni dalla scadenza dell’incarico, il Servizio competente del Consiglio pubblica l’avviso e, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle candidature, trasmette l’elenco delle candidature ammesse al Consiglio regionale.
La candidatura deve essere corredata da:
- attestazione dell’assenza delle condizioni ostative;
- attestazione dell’assenza di cause di ineleggibilità;
- attestazione dell’assenza di incompatibilità, conflitto di interessi e cumulo di incarichi;
- curriculum vitae in formato Europass.
Le attestazioni sono rese con dichiarazione sostitutiva. Le candidature tardive o incomplete sono inammissibili.
Condizioni ostative, ineleggibilità, incompatibilità e conflitti di interesse
Non possono ricoprire l’incarico i soggetti che si trovano nelle condizioni di incandidabilità previste dal decreto legislativo n. 235 del 2012, in stato di interdizione legale o temporanea dagli uffici direttivi, o condannati con sentenza definitiva o assoggettati a misura di prevenzione nelle ipotesi richiamate dalla normativa antimafia richiamata dalla legge.
Sono inoltre previste cause di ineleggibilità per chi, nei due anni precedenti, abbia ricoperto rilevanti cariche politiche o istituzionali, incarichi dirigenziali in aziende sanitarie o ruoli apicali in enti e soggetti che ricevono contributi regionali.
L’incarico è incompatibile, tra l’altro, con:
- parlamentari nazionali ed europei;
- avvocati e procuratori dello Stato o di altri enti pubblici;
- appartenenti alle forze armate in servizio permanente;
- sindaci, assessori e presidenti di provincia o unione di comuni abruzzesi;
- vertici delle Camere di commercio abruzzesi;
- soggetti ricadenti in specifiche ipotesi di ineleggibilità/incompatibilità previste dalla legge regionale n. 51 del 2004;
- presidenti, amministratori, componenti di organi direttivi, dirigenti o amministratori di enti, imprese o associazioni finanziate dalla Regione;
- iscritti a partiti, movimenti politici, associazioni sindacali o di categoria.
Sono esclusi anche coniuge, parenti e affini entro il secondo grado dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta e degli assessori regionali, nonché i conviventi. È inoltre vietato l’incarico in presenza di conflitto di interessi, soprattutto per dipendenti o consulenti di enti pubblici o privati rientranti nell’area di vigilanza del Garante.
La nomina è inefficace se, al momento dell’accettazione, la situazione di incompatibilità o il conflitto non siano rimossi. È prevista una procedura di contestazione, difese entro 30 giorni, archiviazione se la causa è rimossa o insussistente, altrimenti decadenza deliberata dal Consiglio regionale. La decadenza è dichiarata anche in caso di dichiarazioni mendaci rese nel procedimento di nomina o nelle dichiarazioni annuali.
L’incarico non è cumulabile con altri incarichi o nomine di competenza regionale.
Dimissioni, revoca e sostituzione
Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio regionale con almeno 30 giorni di anticipo.
Il Consiglio regionale può revocare l’incarico, con maggioranza dei due terzi, in caso di gravi o ripetute violazioni di legge o totale inattività del Garante.
In caso di morte, decadenza o dimissioni, entro 30 giorni il Presidente del Consiglio regionale trasmette l’elenco delle candidature ammesse per la sostituzione; il subentrante resta in carica fino alla scadenza originaria del mandato.
Dichiarazioni annuali e controlli successivi alla nomina
Il nominato deve presentare annualmente una dichiarazione sull’assenza di cause ostative, ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interessi e cumulo di incarichi. La dichiarazione è richiesta dal Servizio competente.
Se emergono cause ostative o di ineleggibilità, si applica la decadenza ope legis. Se emergono incompatibilità o conflitti di interesse, si applica la procedura di rimozione prevista dalla legge.
L’eventuale sopravvenienza di una causa di esclusione, ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interessi o cumulo deve essere comunicata immediatamente e comunque entro 15 giorni all’organo che ha effettuato la nomina.
Relazione annuale e pubblicità dell’attività
Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, con eventuali proposte di modifiche normative od organizzative.
La relazione è trasmessa tempestivamente ai consiglieri e viene esaminata entro 60 giorni dal Consiglio regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, che audisce il Garante.
Relazione e conclusioni del Consiglio sono pubblicate sul BURAT e sul sito istituzionale del Consiglio regionale. Nei casi di particolare importanza o urgenza il Garante può inviare relazioni al Presidente della Giunta regionale o al Presidente del Consiglio regionale per l’iscrizione all’ordine del giorno dell’Assemblea. È prevista anche pubblicità tramite quotidiani, radio e televisioni a diffusione regionale.
Trattamento economico e rimborsi
Al Garante spetta un’indennità lorda omnicomprensiva pari al 20% dell’indennità di carica dei consiglieri regionali, comprensiva degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali. L’indennità decorre dall’insediamento e cessa con la decadenza.
Sono inoltre previsti:
- rimborso delle spese di viaggio documentate con mezzi pubblici;
- indennità chilometrica pari a un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con mezzo proprio;
- rimborso di vitto e alloggio, per missioni fuori sede, secondo la misura prevista per i dirigenti regionali.
Sede, organizzazione e regolamento interno
Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale della struttura consiliare preposta al supporto delle Autorità indipendenti. Egli adotta un proprio regolamento per disciplinare funzionamento, attività e organizzazione.
Copertura finanziaria e variazioni di bilancio
La legge quantifica gli oneri in 12.000 euro per il 2026 e in 20.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. La copertura è assicurata mediante nuovo stanziamento nel bilancio del Consiglio regionale, denominato «Istituzione garante regionale dei diritti degli anziani», con riduzione di pari importo delle risorse destinate agli interventi per le persone anziane vittime della criminalità.
Sono disposte variazioni di bilancio per il triennio 2026-2028 e la riduzione degli stanziamenti del capitolo 71720/1. Per gli anni successivi al 2028 la spesa è coperta con i relativi bilanci futuri.
Disciplina transitoria ed entrata in vigore
L’avviso per la nomina del Garante deve essere pubblicato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. Fino all’elezione, le funzioni di garanzia sono esercitate dal Difensore civico.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).
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