L.R. Abruzzo 11/2026
Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione delle dimore storiche e delle residenze d'epoca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Abruzzo il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione delle dimore storiche e delle residenze d’epoca, istituendo un registro regionale e un elenco turistico dedicato. Prevede criteri di riconoscimento, una commissione tecnica, forme di promozione e monitoraggio, oltre a regole specifiche per le residenze d’epoca, anche extralberghiere.
Riconoscimento e valorizzazione delle dimore storiche e delle residenze d'epoca in Abruzzo
Riconoscimento e valorizzazione delle dimore storiche e delle residenze d'epoca
La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione delle dimore storiche e delle residenze d’epoca, anche in attuazione della disciplina regionale sul sistema culturale. Le dimore e le residenze sono considerate patrimonio culturale e identitario, nonché risorsa per la promozione del territorio, della cultura e del turismo sostenibile.
Ambito e definizioni
La disciplina riguarda, sul territorio regionale, due categorie di beni:
- le dimore storiche, cioè edifici, complessi architettonici o insediamenti abitativi di rilevanza storica, artistica o culturale, costruiti anteriormente al 1950 e con elementi originari significativi, rilevanti nella storia locale o nazionale;
- le residenze d’epoca, ossia strutture ricettive alberghiere o extralberghiere collocate in immobili di pregio storico, artistico e architettonico, arredate con mobili d’epoca o di alto valore e destinate a un’accoglienza qualificata.
Tra le dimore storiche rientrano espressamente ville, palazzi, castelli, masserie, casali, case padronali e residenze di pregio, anche con pertinenze agricole o giardini storici.
Registro regionale delle dimore storiche
Presso la Direzione regionale competente in materia di beni culturali è istituito il Registro regionale delle Dimore Storiche. L’iscrizione avviene su istanza del proprietario o del gestore, accompagnata da documentazione storico-artistica e tecnico-fotografica.
La verifica dei requisiti di storicità e integrità è affidata a una Commissione tecnico-scientifica nominata dalla Giunta regionale. L’iscrizione ha valore di riconoscimento formale del bene, senza comportare obblighi economici per la Regione.
Effetti del riconoscimento delle dimore storiche
L’iscrizione al Registro costituisce titolo ufficiale di riconoscimento ai fini culturali e promozionali. Tale riconoscimento attribuisce un titolo preferenziale nell’accesso a:
- programmi regionali di valorizzazione e promozione turistica e culturale;
- richieste di patrocinio o co-organizzazione di eventi da parte della Regione;
- bandi pubblici in cui la rilevanza storico-artistica sia criterio di valutazione.
Rete regionale e collaborazione con i Comuni
La Regione promuove una rete regionale delle dimore storiche con finalità di coordinamento, promozione e valorizzazione integrata. Alla rete possono partecipare soggetti pubblici e privati, enti locali, associazioni, fondazioni e operatori culturali e turistici.
I Comuni possono istituire elenchi comunali delle dimore storiche e collaborare con la Regione per la raccolta e la valutazione preliminare delle istanze. La Regione promuove inoltre attività educative, didattiche e turistiche, tra cui visite guidate, progetti scolastici, inserimento delle dimore in itinerari culturali regionali e diffusione di materiali informativi multilingue.
Residenze d'epoca: riconoscimento e requisiti
Le strutture ubicate in immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, se in adeguato stato di conservazione e in possesso dei requisiti previsti, acquisiscono la qualifica di Residenza d’Epoca e sono iscritte nell’Elenco regionale presso il settore Turismo.
Le strutture non vincolate possono comunque essere riconosciute come Residenze d’Epoca, ma solo previa valutazione della Commissione regionale competente.
Per le Residenze d’Epoca extralberghiere:
- sono inserite nel sistema informativo turistico della Regione Abruzzo;
- devono possedere i requisiti previsti dalla disciplina turistica regionale e garantire i servizi base, fatte salve le deroghe imposte dal vincolo storico-architettonico;
- possono svolgere attività nella sede principale, nelle pertinenze e in immobili posti entro 100 metri, anche per attività accessorie ricreative, culturali e di somministrazione di alimenti e bevande, senza cambio di destinazione d’uso;
- possono ospitare fino a 25 persone in massimo 10 camere e unità abitative, offrendo servizi accessori e attività culturali.
L’attività ricettiva extralberghiera può essere esercitata:
- in forma imprenditoriale, se la struttura resta aperta tutto l’anno e l’attività è continuativa, abituale e professionale con dipendenti;
- in forma non imprenditoriale, se è gestita prevalentemente dai titolari e dal loro nucleo familiare, con numero limitato di dipendenti e periodi di chiusura di più mesi durante l’anno, anche non consecutivi.
È previsto inoltre un logo regionale ufficiale delle Residenze d’Epoca, da esporre visibilmente all’ingresso.
Commissione regionale per il riconoscimento delle Residenze d'Epoca
Presso il Settore Turismo è istituita una Commissione regionale che esprime parere obbligatorio e vincolante sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle strutture non vincolate.
La Commissione è nominata con decreto del Direttore del Settore Turismo, dura in carica tre anni ed è composta da:
- un dirigente del Settore Turismo, con funzioni di presidente;
- un rappresentante dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.);
- un rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara;
- un rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo.
I componenti operano a titolo gratuito. La Commissione si riunisce almeno tre volte l’anno o su richiesta del Settore Turismo e delibera a maggioranza. Valuta i requisiti storici, architettonici e di pregio documentati dal richiedente e trasmette l’esito al Settore Turismo per l’iscrizione nell’Elenco regionale.
Integrazione tra dimore storiche e residenze d'epoca
Le dimore storiche già iscritte nel Registro regionale possono ottenere anche il riconoscimento come Residenza d’Epoca se svolgono attività ricettiva secondo la normativa turistica.
Il passaggio richiede la valutazione prevista per le Residenze d’Epoca e, per gli immobili non vincolati, anche il parere della Commissione regionale. Il doppio riconoscimento può essere utilizzato nelle attività promozionali nel rispetto dei regolamenti regionali.
Monitoraggio, revoca e relazioni alla Giunta e al Consiglio
La Regione effettua annualmente il monitoraggio e l’aggiornamento del Registro delle Dimore Storiche e dell’Elenco delle Residenze d’Epoca. Se vengono meno i requisiti, il riconoscimento è revocato previa comunicazione e contraddittorio.
La Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e, con cadenza annuale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, trasmette una relazione su:
- numero di dimore storiche iscritte;
- numero di strutture riconosciute come residenze d’epoca;
- partecipazione a reti, iniziative promozionali e circuiti culturali;
- distribuzione territoriale e tipologica dei beni;
- efficacia delle attività informative, educative e promozionali;
- criticità applicative e proposte di modifica normativa.
Il Comitato per la Legislazione esamina le relazioni e ne comunica gli esiti alla Commissione competente, che può attivare ulteriori procedure di informazione, indirizzo, controllo e partecipazione. La relazione e gli eventuali documenti correlati sono pubblicati sui siti istituzionali della Regione Abruzzo e del Consiglio regionale. I soggetti pubblici e privati coinvolti devono fornire le informazioni necessarie.
Regime finanziario e attuazione
L’attuazione della legge deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve presentare al Consiglio la proposta di regolamento attuativo. Per quanto non disciplinato dalla legge si applicano la normativa regionale e nazionale in materia di turismo.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAT, quindi dal 18 giugno 2026, e da tale data opera nel territorio della Regione Abruzzo.
Testo integrale
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