Cassazione Civile, Ordinanza n. 08321/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, rilevando che la questione oggetto del giudizio era stata successivamente risolta dalla giurisprudenza di legittimità in modo consolidato, in epoca posteriore alla proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per IRES relativa all'anno d'imposta 2004, limitatamente alle somme richieste a titolo di compenso/aggio della riscossione ex art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, sia nella misura dovuta in caso di pagamento entro sessanta giorni sia in quella maggiore per il pagamento oltre tale termine. In primo grado il ricorso era stato accolto e la cartella annullata nella parte relativa all'aggio; in appello, invece, la decisione era stata riformata e la pretesa dell'agente della riscossione era stata confermata. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, come modificato nel 2006 e nel 2008, sostenendo che la CTR avesse errato nel qualificare il compenso della riscossione come voce retributiva e non sanzionatoria, con conseguente indebita applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta a fatti riferiti al 2004; 2) in subordine, illegittimità costituzionale della medesima disciplina per asserito contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 Cost., poiché l'aggio sarebbe dipeso dal momento discrezionale della notifica della cartella, non parametrato alla capacità contributiva e non giustificato da un servizio aggiuntivo. Prima della decisione la ricorrente depositava rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; l'agente della riscossione non aderiva alla rinuncia ma si opponeva alla compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112
compenso della riscossione / aggio
la ricorrente contestava la qualificazione del compenso e la sua applicazione temporale; la Corte non decide il merito per intervenuta rinuncia
art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con L. 24 novembre 2006, n. 286
richiamato come norma modificativa dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999
art. 32, comma 1, lett. a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con L. 28 gennaio 2009, n. 2
richiamato come ulteriore modifica dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto quale vizio di violazione di legge nel primo motivo
art. 53 Cost.
invocato in relazione alla pretesa irragionevolezza del compenso della riscossione rispetto alla capacità contributiva
art. 97 Cost.
invocato in relazione all'asserita mancanza di correlazione del compenso a un servizio effettivo e all'efficienza amministrativa
art. 3 Cost.
richiamato nella prospettazione di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento legata al momento della notifica
art. 390 c.p.c.
richiamato per la rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente
art. 391 c.p.c.
base della declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta, determina l'estinzione del giudizio, senza necessità di esame nel merito dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese quando la questione oggetto della lite abbia trovato una soluzione giurisprudenziale consolidata in epoca successiva alla proposizione del ricorso.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, non viene resa una decisione sul merito delle censure, né sulla correttezza della qualificazione normativa contestata o sulla legittimità costituzionale prospettata.
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