Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2659/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord sez. Lavoro n. 4194/2024 pubblicata in data 30/09/2024, in esito al giudizio recante R.G. n. 15343/2023.

Giustizia amministrativa202504989

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., ritenendo che la dichiarazione del ricorrente circa l'avvenuto pagamento, non assistita da oggettivi elementi probatori, non consentisse di dichiarare la cessazione della materia del contendere. La natura processuale della pronuncia ha indotto il Collegio a compensare integralmente le spese di lite.

TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario del lavoro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro. Nel corso del giudizio ha dichiarato, tramite il proprio difensore, di essere stato pagato dall'amministrazione, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. La dichiarazione non era accompagnata da elementi probatori oggettivi.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione della parte ricorrente di avere conseguito l'adempimento nelle more determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando non sia accompagnata da elementi probatori oggettivi sufficienti a dimostrare l'integrale soddisfazione della pretesa; in tale situazione non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone l'accertamento, sulla base di elementi oggettivi, della piena soddisfazione della pretesa azionata e della conseguente inutilità della decisione; una mera dichiarazione di parte non adeguatamente documentata non è sufficiente.
  • Quando la pronuncia definisce il giudizio per una ragione processuale di improcedibilità derivante dalla sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese di lite in considerazione della natura processuale della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.