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Sentenza

Sentenza n. 1293/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 2624/2023, resa tra le parti, per l’annullamento della nota di cui al Prot. n. 102/Cont. I, del 9 aprile 2019, con la quale il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha negato l’accoglimento dell’istanza dei ricorrenti tesa ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di trasferimento.

Giustizia amministrativa202310115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Diniego del riconoscimento dell’indennità di trasferimento conseguente alla chiusura dell’istituto penitenziario di Sala Consilina

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il diniego dell’indennità prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001. Hanno dedotto l’erroneità della qualificazione dei trasferimenti come trasferimenti a domanda, sostenendo che le preferenze espresse per le sedi di destinazione erano state richieste dall’amministrazione dopo la chiusura dell’istituto di provenienza e non erano frutto di una libera iniziativa personale. Secondo gli appellanti, i trasferimenti erano quindi riconducibili in via primaria alle esigenze organizzative dell’amministrazione e dovevano essere qualificati come trasferimenti d’autorità. Hanno inoltre contestato l’applicazione dell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 86/2001, sostenendo che le sedi di destinazione non fossero limitrofe a quella di provenienza e che la distanza effettiva, compresa tra 64 e 91 km, determinasse un disagio incompatibile con l’esclusione dell’indennità. È stata altresì dedotta l’illegittimità della figura del trasferimento d’autorità senza oneri per l’amministrazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo il ricorso di primo grado. Ha qualificato il giudizio come azione di accertamento e condanna relativa a un diritto di credito vantato nei confronti dell’amministrazione datrice di lavoro, nell’ambito della giurisdizione esclusiva. Ha ritenuto che la chiusura dell’istituto penitenziario fosse assimilabile alla soppressione di un reparto o di una sua articolazione, rendendo applicabile l’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 86/2001. Tuttavia, le istanze di gradimento delle sedi, presentate su richiesta dell’amministrazione, non hanno trasformato i trasferimenti in trasferimenti a domanda né hanno comportato rinuncia all’indennità: la causa determinante della mobilità era costituita dalle esigenze riorganizzative pubbliche conseguenti alla soppressione della sede. Il Collegio ha interpretato la nozione di sede limitrofa in senso sostanziale, considerando la vicinanza territoriale effettiva, l’accessibilità e i tempi di percorrenza, nonché l’onerosità concreta dello spostamento. Le sedi di Eboli, Sant’Angelo dei Lombardi e Salerno, distanti da Sala Consilina tra 64 e 91 km e situate in comuni non confinanti, non sono state ritenute limitrofe. Ne è conseguito l’accertamento del diritto degli interessati all’indennità di trasferimento e l’obbligo del Ministero di corrisponderla. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, l. 29 marzo 2001, n. 86

    L’indennità di trasferimento compensa i disagi derivanti dai trasferimenti imposti per esigenze amministrative e spetta quando la mobilità costituisce modalità di realizzazione degli obiettivi pubblici dell’amministrazione.

  • art. 1, comma 1-bis, l. 29 marzo 2001, n. 86

    L’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.

    L’esclusione dell’indennità opera soltanto quando la sede di destinazione sia realmente limitrofa. La nozione va valutata in concreto considerando prossimità territoriale, accessibilità, tempi di percorrenza e onerosità del trasferimento, non sulla base del solo dato formale della contiguità amministrativa.

  • art. 1, comma 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto nell’art. 1 della legge n. 86/2001 la disciplina dell’esclusione dell’indennità per i trasferimenti conseguenti alla soppressione o dislocazione di reparti o relative articolazioni verso sedi limitrofe.

  • art. 133 c.p.a.

    Il giudizio è ricondotto alla giurisdizione esclusiva in quanto riguarda un diritto di credito relativo al rapporto di lavoro di dipendenti pubblici appartenenti a un corpo equiparato al personale militare.

Massime di principio

  • Le istanze di gradimento o le preferenze per la sede di destinazione presentate dal personale su richiesta dell’amministrazione non trasformano in trasferimento a domanda una mobilità determinata in via primaria da esigenze organizzative pubbliche; il trasferimento conserva natura d’autorità e non comporta rinuncia all’indennità prevista dalla legge n. 86/2001.
  • In caso di soppressione della sede o del reparto, l’esclusione dell’indennità prevista dall’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 86/2001 opera soltanto per il trasferimento verso una sede effettivamente limitrofa.
  • La nozione di sede di servizio limitrofa non coincide necessariamente con quella di comune confinante e deve essere valutata in concreto alla luce della prossimità territoriale, dell’accessibilità, dei tempi di percorrenza e dell’onerosità complessiva dello spostamento, in rapporto al disagio subito dal dipendente.
  • All’interno dei commi successivi dello stesso art. 1 della legge n. 86/2001, le nozioni utilizzate per individuare le sedi di destinazione devono essere interpretate in modo omogeneo, evitando differenziazioni irragionevoli tra trasferimenti d’autorità ordinari e trasferimenti conseguenti alla soppressione di reparti.
  • La soppressione di un istituto penitenziario è assimilabile, ai fini dell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 86/2001, alla soppressione di un reparto o di una relativa articolazione.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

Testo integrale

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