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Sentenza

Sentenza n. 2026/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al pagamento di euro 1.500,00 tramite Carta elettronica del Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione, della sentenza n. 4753/2024 del Tribunale ordinario di Palermo, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato per mancata impugnazione. Ha chiesto la condanna dell’Amministrazione alla completa esecuzione del titolo, mediante il pagamento di euro 1.500,00 tramite Carta elettronica del Docente, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il TAR ha preliminarmente rilevato l’irritualità della richiesta scritta di passaggio in decisione depositata dal ricorrente, trattandosi di adempimento non previsto dalle disposizioni processuali vigenti, senza tuttavia attribuirvi ulteriori conseguenze. Nel merito, dalla documentazione prodotta e dalla certificazione di Cancelleria è risultata la mancata impugnazione del titolo e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza e ha ordinato all’Amministrazione di dare puntuale e completa esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario della medesima Direzione, da esercitarsi entro ulteriori sessanta giorni su istanza di parte. Il Commissario opera senza compenso, ritenendosi l’attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile per analogia, alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da decreti ex legge Pinto, la disciplina prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001. Il giudice ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Ha stabilito che gli atti del Commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando lo specifico modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali. L’Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e nominare, in caso di inerzia, un Commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della pronuncia di ottemperanza e consente al giudice di imporre le modalità e i termini di esecuzione del titolo, nonché di nominare un Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione è stato considerato, insieme al passaggio in giudicato del titolo, quale presupposto per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa al compenso del Commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza a decreti ex legge Pinto è stata applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo il compenso quando il Commissario è un dirigente dell’Amministrazione resistente, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208

    È richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina applicata analogicamente in materia di compenso del Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata impugnazione del titolo giudiziale, attestata dalla certificazione della Cancelleria, e il decorso del termine previsto dalla legge per l’adempimento dell’Amministrazione integrano i presupposti per ordinare l’esecuzione coattiva del giudicato ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
  • Quando il giudicato impone all’Amministrazione il pagamento di una somma di denaro, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare, per l’eventuale inerzia successiva, un Commissario ad acta con un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
  • L’incarico di Commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina sull’assenza di compenso per il Commissario ad acta dirigente dell’Amministrazione resistente, prevista per l’ottemperanza relativa a decreti ex legge Pinto, può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Gli atti e i documenti depositati dal Commissario ad acta nel giudizio amministrativo devono essere trasmessi mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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