Ordinanza n. 2787/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare contro un provvedimento di divieto di accesso e stazionamento presso determinati pubblici esercizi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il destinatario del provvedimento ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR che aveva negato la sospensione dell’efficacia del divieto. Dalla motivazione dell’ordinanza di appello emerge che il provvedimento amministrativo vietava l’accesso e lo stazionamento presso una tipologia determinata di pubblici esercizi, nella fascia oraria dalle 15:00 alle 6:00. L’appellante deduceva, in particolare, il pregiudizio alle proprie esigenze di vita, sociali e di mobilità, contestando implicitamente la concretezza e determinatezza dell’ambito applicativo della misura e la sua proporzionalità rispetto alle finalità di prevenzione della sicurezza pubblica. Il provvedimento era collegato a comportamenti ritenuti suscettibili di favorire la diffusione e il consumo incontrollati di sostanze stupefacenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando in sostanza la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato avesse un ambito applicativo sufficientemente concreto e determinato, poiché individuava con precisione la tipologia dei pubblici esercizi interessati dal divieto. Ha inoltre escluso che la misura ostacolasse in modo significativo il soddisfacimento delle esigenze di vita dell’interessato, valorizzando sia la limitazione oraria, operante dalle 15:00 alle 6:00, sia la possibilità di accedere ad esercizi commerciali diversi da quelli indicati senza necessariamente stazionare nelle loro immediate vicinanze. Il pregiudizio alle esigenze sociali e di mobilità è stato ritenuto non sproporzionato rispetto alla finalità preventiva di tutela della sicurezza pubblica, in relazione al pericolo derivante da comportamenti suscettibili di favorire la diffusione e il consumo incontrollati di sostanze stupefacenti. Le spese del giudizio cautelare di appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo limitativo della libertà di accesso e stazionamento soddisfa il requisito di concretezza e determinatezza quando individua con precisione la tipologia dei luoghi pubblici interessati e delimita chiaramente l’ambito temporale del divieto.
- Nel giudizio cautelare, la compressione delle esigenze di vita, sociali e di mobilità del destinatario deve essere valutata in concreto, considerando sia la fascia oraria della limitazione sia la possibilità di fruire di luoghi o esercizi alternativi.
- Una misura preventiva di limitazione dell’accesso e dello stazionamento può ritenersi proporzionata quando il pregiudizio arrecato al destinatario non eccede quanto necessario rispetto alla finalità di prevenzione di condotte suscettibili di compromettere la sicurezza pubblica, anche in relazione alla diffusione e al consumo incontrollati di sostanze stupefacenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 401/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 402/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 403/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 404/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →