Sentenza del 04/03/2016 n. 1215 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Società in accomandita semplice - Estinzione - Responsabilità del socio accomandatario - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Il socio accomandatario risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali anche dopo l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2313 c.c. La responsabilità comprende non soltanto le imposte accertate, ma anche le sanzioni, poiché al socio accomandatario è attribuita per legge l'amministrazione della società.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la propria responsabilità per le obbligazioni tributarie della società dopo l'estinzione della società, sostenendo che non potessero essergli richieste, in particolare, le sanzioni fiscali.
Norme richiamate
Art. 2313 c.c.
I soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
La responsabilità illimitata del socio accomandatario per le obbligazioni sociali permane anche dopo l'estinzione della società e si estende, nel caso esaminato, sia alle imposte sia alle sanzioni tributarie, in ragione del ruolo di amministratore attribuito dalla legge.
Massime di principio
- L'estinzione di una società in accomandita semplice non elimina automaticamente la responsabilità personale dei soci accomandatari per i debiti sociali già sorti.
- Il socio accomandatario può essere chiamato a rispondere non solo dell'imposta, ma anche delle sanzioni tributarie quando la responsabilità è collegata alla sua posizione di amministratore della società.
- La responsabilità illimitata dell'accomandatario deve essere distinta da quella del socio accomandante, che ordinariamente è limitata alla quota conferita salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.
- In situazioni analoghe occorre verificare la qualità del socio, il periodo in cui ha ricoperto il ruolo di amministratore, la natura dell'obbligazione e la validità dell'accertamento notificato.
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