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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1079

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione del 24 giugno 2021 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali

Normativa europea32021R1079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione definisce in dettaglio il funzionamento pratico del regime unionale per l’importazione di beni culturali da paesi terzi introdotto dal regolamento (UE) 2019/880. Regola sia le ipotesi in cui è necessaria una licenza di importazione o una dichiarazione dell’importatore, sia le principali esenzioni, le modalità di prova della lecita provenienza e i controlli doganali. Centrale è il sistema elettronico ICG, integrato con TRACES, che serve per presentazione, gestione, accesso e tracciabilità dei documenti. Il testo disciplina inoltre profili di sicurezza, accesso, emergenza e protezione dei dati personali.

Stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/880 sull’introduzione e importazione di beni culturali, disciplinando licenze di importazione, dichiarazioni dell’importatore, esenzioni, controlli doganali e funzionamento del sistema elettronico ICG.

Ambito di applicazione

Si applica all’importazione nel territorio doganale dell’Unione di beni culturali provenienti da paesi terzi, in particolare a quelli rientranti nelle categorie di cui all’allegato, parti B e C, del regolamento (UE) 2019/880. Riguarda importatori, titolari dei beni, autorità competenti degli Stati membri, uffici doganali, musei, istituti pubblici e privati, nonché gli enti pubblici incaricati della gestione o sorveglianza dei depositi di custodia. Prevede esclusioni e regimi derogatori per specifiche ipotesi di ammissione temporanea, custodia per protezione in situazioni di rischio, prestiti per finalità scientifiche o culturali e fiere d’arte commerciali, nonché disposizioni particolari per la reimportazione di beni già importati con licenza. Si applica dalla data di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/880, con entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1079 della Commissione

Il regolamento attua il regolamento (UE) 2019/880, che disciplina l’introduzione e l’importazione nell’Unione di beni culturali provenienti da paesi terzi. La disciplina è costruita intorno a due strumenti principali: la licenza di importazione e la dichiarazione dell’importatore, entrambe gestite tramite il sistema elettronico centralizzato ICG integrato con TRACES.

Ambito e finalità

La finalità del testo è assicurare un’applicazione uniforme del regime unionale, prevenire l’ingresso di beni culturalmente sensibili di illecita provenienza e garantire al tempo stesso procedure chiare per i casi in cui l’importazione sia lecita o esente da taluni obblighi documentali. I considerando evidenziano anche l’esigenza di tracciabilità, sicurezza del sistema, tutela dei dati personali e coordinamento con le norme doganali dell’Unione.

Definizioni essenziali

L’articolo 1 chiarisce il significato di nozioni fondamentali per la pratica operativa. In particolare, il "deposito" è un ricovero sicuro nel territorio doganale dell’Unione destinato a custodire beni culturali a rischio serio e imminente di distruzione o perdita; il "paese interessato" è il paese terzo di creazione o scoperta del bene, ovvero l’ultimo paese in cui il bene è rimasto lecitamente per oltre cinque anni in determinati casi; il "sistema ICG" è il sistema elettronico per l’importazione di beni culturali previsto dal regolamento (UE) 2019/880.

Depositi di custodia e beni a rischio

L’articolo 2 disciplina i depositi per la custodia di beni culturali importati per proteggerli da conflitti armati, catastrofi naturali o altre emergenze nel paese terzo. Gli Stati membri devono predisporre strutture idonee, escluse le zone franche, e affidarne la gestione o sorveglianza a un’autorità pubblica, i cui recapiti sono inseriti nel sistema ICG e resi consultabili dalla Commissione. I beni possono essere vincolati a diversi regimi doganali: deposito doganale privato, immissione in libera pratica in franchigia o ammissione temporanea con successivo passaggio a uno degli altri regimi se la restituzione sicura non sia ancora possibile.

La rimozione temporanea dal deposito per esposizione al pubblico è ammessa solo se il paese terzo consente il trasferimento, le autorità doganali autorizzano la rimozione e gli spazi espositivi garantiscono protezione, conservazione e manutenzione.

Esenzioni per ammissione temporanea a fini formativi, scientifici e affini

L’articolo 3 individua le ipotesi in cui l’ammissione temporanea può avvenire senza licenza di importazione o dichiarazione dell’importatore. Rientrano tra queste l’uso esclusivo da parte di istituti pubblici scientifici, scolastici o di formazione professionale, i prestiti temporanei tra musei e istituzioni analoghe, la digitalizzazione, nonché il restauro e la conservazione da parte di professionisti specializzati. Il bene deve poter essere restituito al paese terzo nelle medesime condizioni e deve essere descritto o contrassegnato in modo da identificarlo senza dubbio al momento della riesportazione.

Gli Stati membri possono riconoscere l’esenzione anche a istituti privati o semiprivati, purché offrano garanzie analoghe. In ogni caso, i soggetti beneficiari devono registrarsi nel sistema ICG, così da consentire alle autorità doganali una verifica immediata.

Tracciabilità e descrizione standardizzata

Per i beni esenti dagli obblighi documentali, l’articolo 4 impone una descrizione generale standardizzata nel sistema ICG prima della dichiarazione doganale. La descrizione deve seguire il dizionario dei dati dell’allegato I ed essere redatta nella lingua ufficiale dello Stato membro di importazione. La regola risponde all’esigenza di tracciabilità e di coerenza tra bene importato e bene successivamente riesportato o trasferito ad altro regime.

Fiere d’arte commerciali

L’articolo 5 disciplina il caso specifico dei beni culturali ammessi temporaneamente per fiere d’arte commerciali. La fiera deve avere durata limitata, non essere un’asta pubblica, essere accessibile al pubblico senza obbligo di acquisto e risultare adeguatamente pubblicizzata. Anche in questo caso il bene deve essere identificato con precisione e, se al termine della fiera resta nell’Unione, la domanda di licenza va presentata nello Stato membro della prima importazione. Il periodo di ammissione temporanea è determinato dalle autorità doganali tenendo conto del tempo necessario per l’esposizione e per l’eventuale rilascio della licenza.

Licenza di importazione: struttura, rilascio e revoca

Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 disciplinano il sistema delle licenze di importazione. In linea generale, ogni bene richiede una licenza distinta, salvo valutazioni dell’autorità competente nel caso di spedizioni composte da più beni. La licenza decade quando il bene è immesso in libera pratica o, se la licenza è stata usata solo per vincolarlo a taluni regimi doganali, quando il bene viene poi riesportato.

Prima del rilascio, l’autorità competente può chiedere un’ispezione fisica, anche a distanza tramite video. Può inoltre revocare la licenza se non permangono le condizioni originarie; la revoca è comunicata tramite il sistema ICG e genera una segnalazione alle autorità degli altri Stati membri. Le spese della procedura sono a carico del richiedente.

L’articolo 7 agevola la reimportazione di un bene già autorizzato in precedenza: il richiedente può far riferimento alla licenza originaria e, se dimostra che si tratta dello stesso bene esportato o riesportato dall’Unione, l’autorità può rilasciare una nuova licenza salvo nuovi dubbi sulla legalità dell’esportazione dal paese interessato.

L’articolo 8 elenca i documenti che devono accompagnare la domanda per dimostrare la lecita provenienza: dichiarazione di responsabilità del richiedente, documenti o licenze di esportazione del paese interessato, fotografie a colori e una gamma di ulteriori prove documentali o storiche. La valutazione di tali elementi è rimessa all’autorità competente, che può anche chiedere traduzioni ufficiali.

L’articolo 9 stabilisce i tempi procedurali: richieste di informazioni aggiuntive entro 21 giorni, risposta del richiedente entro 40 giorni, e decisione dell’autorità entro 90 giorni dalla completezza del fascicolo. Se la domanda è presentata in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento del richiedente, il sistema ICG notifica l’autorità competente del secondo Stato, che può trasmettere informazioni rilevanti.

L’articolo 10 attribuisce agli uffici doganali il compito di verificare la corrispondenza tra bene presentato e bene descritto nella licenza, nonché il richiamo alla licenza nella dichiarazione doganale. Per i regimi di deposito doganale e zona franca sono previste regole specifiche sul codice TARIC e sull’ufficio competente.

Dichiarazione dell’importatore

Gli articoli 11, 12 e 13 riguardano la dichiarazione dell’importatore, prevista per le categorie di beni soggette al relativo regime. La dichiarazione si compila nel sistema ICG in una lingua ufficiale dello Stato membro di importazione; di regola va presentata una dichiarazione per ogni bene, salvo l’eccezione delle monete di categoria e) dell’allegato, parte C, che possono essere raggruppate se omogenee.

La dichiarazione include una presa di responsabilità firmata dall’importatore e una descrizione standardizzata con fotografie. Anche qui possono essere richiesti documenti di esportazione del paese interessato e ulteriori prove, come documentazione doganale, fatture, polizze, documenti di trasporto, titoli di proprietà, dichiarazioni giurate, perizie, cataloghi, prove fotografiche o cinematografiche. L’autorità doganale può chiedere traduzioni ufficiali. I controlli doganali replicano il modello previsto per le licenze, con verifica della corrispondenza tra bene e dichiarazione e con specifiche indicazioni TARIC per deposito doganale e zona franca.

Sistema elettronico ICG: funzionamento, accesso e sicurezza

Dal capo V emerge il ruolo centrale del sistema ICG. L’articolo 14 affida alla Commissione lo sviluppo del sistema come modulo autonomo di TRACES, la sua manutenzione e gli aggiornamenti, oltre all’interconnessione con i sistemi doganali nazionali. Gli Stati membri e la Commissione designano punti di contatto ai sensi dell’articolo 15.

Gli articoli 16, 17 e 18 impongono l’uso del codice EORI e disciplinano il formato elettronico di licenze e dichiarazioni, con firme elettroniche, sigilli elettronici e validazioni temporali qualificate nelle varie fasi del procedimento. L’articolo 19 limita l’accesso ai dati alle autorità e agli interessati, ma consente al titolare del bene di renderli accessibili a un successivo titolare. L’articolo 20 qualifica Commissione e Stati membri come contitolari del trattamento e distribuisce gli obblighi in materia di protezione dei dati personali.

Continuità operativa, emergenze e sicurezza informatica

Gli articoli 21, 22, 23 e 24 completano la disciplina del sistema ICG. Gli Stati membri devono mantenere aggiornato l’elenco degli uffici doganali competenti; il sistema deve essere disponibile in permanenza, salvo eccezioni previste negli accordi operativi o casi di forza maggiore. In caso di indisponibilità superiore a otto ore, gli utenti possono utilizzare modelli elettronici editabili e, una volta ripristinato il sistema, devono riversarvi le informazioni. Sono inoltre previste misure di sicurezza, tracciamento delle operazioni e comunicazione delle violazioni di sicurezza agli altri Stati membri, alla Commissione e, se del caso, agli operatori interessati.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 25 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e rinvia, per la data di applicazione, all’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/880. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni e infrastruttura normativa

L’articolo 1 definisce i concetti chiave: "deposito", "paese terzo", "paese interessato", "sistema ICG", "TRACES", firma elettronica, sigilli elettronici e codice EORI. Le definizioni servono a uniformare l’applicazione delle procedure documentali e informatiche previste dal regolamento.

Depositi di custodia e regime di protezione

L’articolo 2 impone agli Stati membri che importano beni culturali a fini di custodia di istituire depositi appositamente adibiti, escludendo le zone franche. La gestione o sorveglianza deve essere affidata a un’autorità pubblica, i cui recapiti vanno inseriti nel sistema ICG. Sono previste le condizioni per l’importazione in custodia di beni a rischio di distruzione o perdita, le richieste ufficiali del paese terzo, la disciplina dei costi in assenza di accordi e i possibili regimi doganali applicabili (deposito doganale privato, immissione in libera pratica in franchigia, ammissione temporanea).

Esenzioni per ammissione temporanea a fini formativi, scientifici, di conservazione e restauro

L’articolo 3 consente l’ammissione temporanea senza licenza di importazione o dichiarazione dell’importatore per usi esclusivi da parte di istituti pubblici scientifici, scolastici o di formazione, prestiti temporanei tra musei, digitalizzazione, restauro e conservazione. Sono richieste garanzie sulla restituzione del bene nelle medesime condizioni e sulla possibilità di identificarlo in modo univoco; gli Stati membri possono estendere l’esenzione a istituti privati o semiprivati che offrano analoghe garanzie. Gli istituti beneficiari devono registrarsi nel sistema ICG.

Tracciabilità dei beni esenti

L’articolo 4 impone ai titolari dei beni esenti dagli obblighi documentali di fornire nel sistema ICG una descrizione generale standardizzata prima della dichiarazione doganale, secondo il dizionario dei dati dell’allegato I e nella lingua ufficiale dello Stato membro di importazione.

Fiere d’arte commerciali

L’articolo 5 definisce le condizioni affinché un bene culturale ammesso temporaneamente per una fiera d’arte commerciale possa beneficiare dell’esenzione: l’evento deve essere commerciale, a durata limitata, non assimilabile a un’asta, accessibile al pubblico e adeguatamente pubblicizzato. Il bene deve essere descritto o contrassegnato in modo da garantirne l’identificazione, e l’eventuale domanda di licenza successiva va presentata nello Stato membro di prima importazione.

Licenze di importazione: principi, rilascio, revoca e validità

L’articolo 6 stabilisce che la licenza cessa di validità quando il bene è immesso in libera pratica o riesportato dopo un uso limitato ai regimi doganali consentiti. È prevista, in linea generale, una licenza per ciascun bene, con possibilità per l’autorità competente di estenderla a più beni di una stessa spedizione. L’autorità può chiedere l’ispezione fisica, anche a distanza, e può revocare la licenza se mancano più le condizioni originarie; la revoca è notificata tramite ICG e genera una segnalazione agli altri Stati membri. Le spese della domanda sono a carico del richiedente.

Reimportazione di beni già autorizzati

L’articolo 7 consente al titolare di un bene già importato con licenza di richiamare tale titolo in una successiva domanda. L’autorità competente verifica che il bene sia lo stesso e che sia stato esportato o riesportato dall’Unione; in assenza di nuovi elementi che facciano dubitare della legalità dell’esportazione dal paese interessato, rilascia una nuova licenza sulla base della precedente.

Prova della lecita provenienza nelle domande di licenza

L’articolo 8 elenca i documenti e le informazioni che il richiedente deve presentare o possedere: dichiarazione firmata di responsabilità e due diligence, certificati o licenze di esportazione del paese interessato quando richiesti, fotografie a colori e una serie di possibili prove aggiuntive (documenti doganali, fatture, assicurazioni, trasporti, relazioni sullo stato, titoli di proprietà, dichiarazioni giurate, perizie, pubblicazioni, cataloghi d’asta, materiale promozionale, prove fotografiche o cinematografiche). L’autorità valuta liberamente tali elementi e può richiedere traduzioni ufficiali.

Procedura di esame delle domande di licenza

L’articolo 9 disciplina i tempi procedurali: l’autorità competente può formulare più richieste di informazioni aggiuntive entro 21 giorni; il richiedente deve rispondere entro 40 giorni, pena il rigetto. Il termine di 90 giorni per la decisione decorre dalla ricezione delle informazioni complete, e se le richieste sono multiple decorre dall’ultima integrazione. Sono previste notifiche tra Stati membri tramite ICG quando domanda e sede del richiedente si trovano in Stati diversi, e il trasferimento immediato della domanda all’autorità competente se presentata all’ufficio errato.

Controlli doganali sulle licenze

L’articolo 10 impone agli uffici doganali di verificare che i beni presentati corrispondano a quelli descritti nella licenza e che la dichiarazione doganale vi faccia riferimento. Per i regimi di deposito doganale e zona franca sono previste ulteriori indicazioni del codice TARIC e regole specifiche sull’ufficio doganale competente.

Dichiarazione dell’importatore: principi generali

L’articolo 11 prevede che la dichiarazione dell’importatore sia redatta nel sistema ICG e in una lingua ufficiale dello Stato membro di importazione. Di regola, occorre una dichiarazione per ciascun bene, salvo eccezioni per talune monete della categoria e) dell’allegato, parte C. La dichiarazione va presentata anche per ogni successiva reimportazione, salvo applicazione di specifiche esenzioni.

Documentazione a supporto della dichiarazione dell’importatore

L’articolo 12 richiede una dichiarazione firmata di responsabilità e due diligence, una descrizione standardizzata del bene con fotografie a colori, ed eventualmente i permessi di esportazione del paese interessato quando necessari. Sono elencati i possibili documenti ulteriori da esibire su richiesta, con valutazione discrezionale dell’autorità e possibile richiesta di traduzioni ufficiali.

Controlli doganali sulle dichiarazioni dell’importatore

L’articolo 13 impone agli uffici doganali di verificare corrispondenza tra bene dichiarato e bene presentato, con riferimento obbligatorio alla dichiarazione dell’importatore. Si applicano regole specifiche per deposito doganale e zona franca, incluse le indicazioni TARIC e la competenza dell’ufficio doganale.

Sistema elettronico ICG: sviluppo, accesso e operatività

L’articolo 14 incarica la Commissione di sviluppare il sistema ICG come modulo indipendente di TRACES, assicurarne funzionamento, manutenzione e aggiornamenti, garantire l’accesso ai dati per relazioni annuali e sviluppo del sistema, e l’interconnessione con i sistemi doganali nazionali tramite lo sportello unico doganale dell’Unione. L’articolo 15 prevede punti di contatto designati da Commissione e Stati membri.

Identificazione elettronica e formato dei documenti

L’articolo 16 impone l’uso del codice EORI per i titolari che presentano domanda di licenza o dichiarazione. L’articolo 17 disciplina le licenze di importazione elettroniche, con firma elettronica del titolare, sigilli elettronici dell’autorità competente e del sistema ICG, e validazione temporale qualificata delle fasi chiave del procedimento. L’articolo 18 regola in termini analoghi le dichiarazioni dell’importatore elettroniche.

Accesso ai documenti e trasferibilità

L’articolo 19 limita l’accesso nel sistema ICG alle autorità competenti, doganali, ai richiedenti/dichiaranti e, tramite facoltà del titolare, a un titolare successivo del bene. La Commissione conserva un accesso esteso ai fini del funzionamento del sistema.

Protezione dei dati personali

L’articolo 20 qualifica Commissione e Stati membri come contitolari del trattamento. Sono ripartiti gli obblighi su informativa agli interessati, sicurezza, autorizzazioni di accesso, notifica delle violazioni e formazione del personale, con obbligo di accordo di contitolarità entro tre anni dall’entrata in vigore. Si richiamano il regolamento (UE) 2018/1725, il regolamento (UE) 2016/679 e, per i casi pertinenti, la direttiva (UE) 2016/680.

Elenchi degli uffici doganali, continuità e sicurezza del sistema

L’articolo 21 impone agli Stati membri di aggiornare nel sistema ICG gli elenchi degli uffici doganali competenti. L’articolo 22 disciplina la disponibilità continua del sistema, salvo casi specifici previsti negli accordi operativi o di forza maggiore. L’articolo 23 prevede modelli elettronici editabili e procedure di emergenza in caso di indisponibilità superiore a otto ore. L’articolo 24 detta obblighi di sicurezza, tracciamento delle operazioni e gestione delle violazioni di sicurezza.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 25 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dalla data di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/880. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiebeni culturalidazi doganalidigitalizzazione amministrativaprotezione dei datidiritto doganale

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