Regolamento (UE) 2021/1057
Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il FSE+, unificando e ampliando il perimetro del precedente Fondo sociale europeo e del programma EaSI. Il Fondo finanzia interventi per l'occupazione, le competenze, l'istruzione, l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e il sostegno materiale alle persone indigenti, con vincoli di concentrazione tematica e quote minime di risorse da destinare ad alcune priorità. La gestione è duale: in regime di gestione concorrente per i programmi nazionali/regionali e in regime diretto o indiretto per la componente EaSI, con regole specifiche su ammissibilità, indicatori, controllo e partecipazione di paesi terzi. Il regolamento inoltre prevede tutele per la Carta dei diritti fondamentali, misure antidiscriminatorie, sinergie con altri fondi UE e dispositivi di monitoraggio e valutazione.
Istituzione del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per il periodo 2021-2027, con disciplina degli obiettivi, delle modalità di gestione concorrente, diretta e indiretta, delle priorità tematiche e delle regole di finanziamento e monitoraggio.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al FSE+ per il periodo di programmazione 2021-2027 e riguarda interventi nei settori dell'occupazione e mobilità professionale, istruzione e formazione, inclusione sociale, contrasto alla povertà e alla deprivazione materiale. Si rivolge agli Stati membri, alle regioni e ai soggetti beneficiari attuando il fondo sia in gestione concorrente sia in gestione diretta/indiretta tramite la componente EaSI; sono previste aperture e regole specifiche per paesi terzi associati, paesi SEE, paesi candidati e, in casi limitati, altri paesi terzi. Restano applicabili le regole e i programmi del periodo 2014-2020 per le operazioni precedenti, e sono previste disposizioni particolari per regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate. Alcune norme non si applicano all'assistenza tecnica e, per taluni adempimenti, alla dotazione aggiuntiva dedicata a specifiche regioni.
Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+)
Il regolamento istituisce il FSE+ per il periodo 2021-2027, accorpando in un unico strumento interventi tradizionalmente riferiti al Fondo sociale europeo, al Fondo di aiuti europei agli indigenti e al programma EaSI. La finalità è rafforzare l'occupazione, le competenze, l'inclusione sociale e la lotta alla povertà in coerenza con il pilastro europeo dei diritti sociali, il semestre europeo e gli obiettivi dell'Unione in materia di coesione.
Struttura del Fondo e obiettivi generali
Il FSE+ è articolato in due componenti: la componente in regime di gestione concorrente, destinata a programmi nazionali e regionali, e la componente EaSI, attuata direttamente o indirettamente dalla Commissione. L'articolo 3 chiarisce che il Fondo mira a sostenere Stati membri e regioni nel conseguimento di elevati livelli di occupazione, protezione sociale equa, forza lavoro qualificata e resiliente, oltre che società inclusive e coese finalizzate all'eliminazione della povertà.
Obiettivi specifici del Fondo
L'articolo 4 individua un ampio catalogo di obiettivi specifici, che coprono:
- accesso all'occupazione e misure di attivazione;
- modernizzazione dei servizi del mercato del lavoro;
- partecipazione equilibrata delle donne al mercato del lavoro e conciliazione vita-lavoro;
- adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento;
- qualità e inclusività dei sistemi di istruzione e formazione;
- apprendimento permanente e riqualificazione;
- inclusione attiva e non discriminazione;
- integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi e comunità emarginate;
- accesso a servizi sanitari, assistenza di lunga durata e protezione sociale;
- contrasto della povertà e della deprivazione materiale.
Per quest'ultima finalità, il regolamento consente la distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, con misure di accompagnamento a supporto dell'inclusione sociale.
Programmazione, coerenza e concentrazione tematica
Il regolamento impone agli Stati membri di programmare le risorse del FSE+ in coerenza con il semestre europeo, i programmi nazionali di riforma e le raccomandazioni specifiche per paese. L'articolo 7 introduce vincoli di concentrazione tematica e quote minime di spesa, tra cui:
- almeno il 25 % delle risorse della componente in gestione concorrente per l'inclusione sociale;
- almeno il 3 % per il sostegno alle persone indigenti;
- risorse adeguate per l'occupazione giovanile e per la garanzia per l'infanzia;
- almeno il 5 % per gli Stati membri con livelli superiori alla media UE di bambini a rischio di povertà o esclusione sociale;
- almeno il 12,5 % per gli Stati membri e le regioni ultraperiferiche che presentano livelli superiori alla media UE di giovani NEET;
- almeno lo 0,25 % per il rafforzamento delle capacità di parti sociali e società civile, quando richiesto da raccomandazioni specifiche per paese.
Le norme di concentrazione non si applicano all'assistenza tecnica; le risorse aggiuntive destinate a regioni ultraperiferiche e ad alcune regioni nordiche sono escluse da taluni calcoli.
Diritti fondamentali, parità e non discriminazione
Tutte le operazioni devono essere selezionate e attuate nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri devono garantire l'esame efficace delle denunce, mentre la Commissione deve tenere conto della gravità delle violazioni nell'adozione di misure correttive. Il regolamento ribadisce inoltre il principio di parità di genere, pari opportunità, non discriminazione e accessibilità per le persone con disabilità, richiedendo azioni specifiche anche per il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella familiare e di comunità.
Sostegno alle persone indigenti e alla deprivazione materiale
La parte del FSE+ dedicata alle persone indigenti è soggetta a regole proprie. Il sostegno può essere impiegato solo per la distribuzione di alimenti o beni conformi al diritto UE sulla sicurezza dei prodotti, deve rispettare la dignità delle persone assistite e non può sostituire le prestazioni sociali nazionali. Sono ammissibili anche le misure di accompagnamento, come rinvii ai servizi sociali e sanitari, sostegno psicologico, informazioni sui servizi pubblici e consulenza sul bilancio familiare. I costi ammissibili includono acquisto, trasporto, magazzinaggio, amministrazione e distribuzione, con percentuali forfettarie specifiche; sono esclusi interessi passivi, acquisto di infrastrutture e beni di seconda mano. Il tasso di cofinanziamento della priorità o del programma dedicato è pari al 90 %.
Occupazione giovanile e garanzia per l'infanzia
Il regolamento attribuisce particolare rilievo ai giovani, in particolare ai NEET, ai disoccupati di lungo periodo e ai giovani svantaggiati. Le risorse devono sostenere programmi e riforme strutturali nell'ambito della garanzia per i giovani, dei percorsi scuola-lavoro, degli apprendistati e delle misure di seconda opportunità. Analogamente, la garanzia per l'infanzia e le azioni contro la povertà infantile devono essere adeguatamente finanziate. Le regioni con livelli elevati di povertà infantile devono destinare almeno il 5 % delle risorse della componente in gestione concorrente a tali finalità.
Innovazione sociale, cooperazione transnazionale e inclusione attiva
Gli articoli 14 e 15 incoraggiano innovazione sociale, sperimentazione sociale e cooperazione transnazionale. Il Fondo può sostenere la sperimentazione di soluzioni innovative su piccola scala, il loro trasferimento su larga scala e il rafforzamento delle capacità degli attori coinvolti. È prevista almeno una priorità dedicata all'innovazione sociale, con un tasso di cofinanziamento che può arrivare al 95 % per una quota limitata di risorse nazionali.
Componente EaSI: analisi, mobilità, microfinanza e investimenti sociali
La componente EaSI finanzia attività di analisi e comparazione, scambio di informazioni e apprendimento reciproco, sperimentazioni sociali, mobilità geografica dei lavoratori, microfinanza, reti e dialogo con i portatori di interessi, sviluppo delle imprese sociali e dell'ecosistema degli investimenti sociali, nonché orientamenti per le infrastrutture sociali. Sono ammissibili sovvenzioni, appalti, premi, pagamenti a organizzazioni internazionali e operazioni di finanziamento misto.
Ammissibilità, soggetti partecipanti e paesi terzi
Il regolamento disciplina in modo dettagliato i soggetti ammissibili nella componente EaSI, includendo soggetti stabiliti negli Stati membri, nei paesi e territori d'oltremare associati, nei paesi terzi associati e, in casi limitati, in altri paesi terzi. La partecipazione di paesi terzi è subordinata a specifiche condizioni di equilibrio finanziario, tutela degli interessi dell'Unione e assenza di poteri decisionali sul programma.
Indicatori, sorveglianza, audit e tutela finanziaria
Per entrambe le componenti il regolamento prevede un sistema articolato di indicatori, allegati separati e obblighi di rendicontazione. Nel caso della deprivazione materiale, è previsto anche un modello di indagine strutturata sui destinatari finali, con prime trasmissioni alla Commissione entro il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2028. Il regolamento richiama inoltre la protezione degli interessi finanziari dell'Unione tramite cooperazione con OLAF, Corte dei conti ed EPPO, oltre a norme sugli audit e sulla gestione delle irregolarità.
Governance, comitato FSE+, atti delegati e disposizioni transitorie
La Commissione è assistita da un comitato specifico e da gruppi di lavoro per componente; per la gestione concorrente opera il comitato previsto dal regolamento (UE) 2021/1060, mentre il comitato FSE+ ex articolo 163 TFUE svolge funzioni consultive più ampie. La Commissione può adottare atti delegati sugli indicatori e atti di esecuzione per condizioni uniformi di applicazione. Sul piano transitorio, il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 con effetto dal 1° gennaio 2021 e prevede la continuità dei programmi 2014-2020 per le operazioni già avviate. Il testo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica retroattivamente, per la componente EaSI, dal 1° gennaio 2021.
Disposizioni principali
Istituzione, struttura e finalità del FSE+
L'articolo 1 istituisce il FSE+, articolato in due componenti: la componente in regime di gestione concorrente e la componente Occupazione e innovazione sociale (EaSI). L'articolo 3 definisce gli obiettivi generali: livelli elevati di occupazione, protezione sociale equa, forza lavoro qualificata e resiliente, società inclusive e coese ed eliminazione della povertà. Il FSE+ sostiene e integra le politiche nazionali con attenzione a istruzione di qualità, apprendimento permanente, infanzia, giovani e accesso ai servizi di base.
Obiettivi specifici e aree di intervento
L'articolo 4 elenca gli obiettivi specifici: accesso all'occupazione e misure di attivazione; modernizzazione dei servizi del lavoro; equilibrio vita-lavoro e partecipazione femminile; adattamento a cambiamento e invecchiamento attivo; qualità e inclusività di istruzione e formazione; accesso e completamento di percorsi educativi; apprendimento permanente e riqualificazione; inclusione attiva; integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi e di comunità emarginate; accesso a servizi sanitari e assistenza di lungo termine; inclusione sociale di persone a rischio povertà; contrasto della deprivazione materiale mediante alimenti e beni di base con misure di accompagnamento. Prevede inoltre, in via temporanea e per 18 mesi, sostegno a regimi di riduzione dell'orario di lavoro senza misure attive e all'accesso sanitario anche per persone non in vulnerabilità imminente, in caso di circostanze eccezionali e inconsuete ex regolamento (UE) 2021/1060.
Dotazione finanziaria e ripartizione delle risorse
L'articolo 5 fissa la dotazione complessiva del FSE+ a 87 995 063 417 EUR a prezzi 2018. Di tale importo, 87 319 331 844 EUR sono destinati alla componente in gestione concorrente, inclusi 175 000 000 EUR per la cooperazione transnazionale sulle innovazioni sociali e 472 980 447 EUR per le regioni ultraperiferiche e alcune regioni NUTS 2 nordiche; 675 731 573 EUR sono destinati alla componente EaSI. La quota EaSI può finanziare anche assistenza tecnica e amministrativa, inclusi preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione.
Principi orizzontali: parità, non discriminazione e Carta
L'articolo 6 impone azioni mirate per parità di genere, pari opportunità, non discriminazione e accessibilità per le persone con disabilità, includendo il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella familiare e comunitaria. L'articolo 8 stabilisce che tutte le operazioni devono essere selezionate e attuate nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali, con obbligo di esame efficace delle denunce e di adeguate misure correttive in caso di violazioni.
Concentrazione tematica e quote minime di programmazione
L'articolo 7 impone agli Stati membri di programmare le risorse della componente in gestione concorrente in coerenza con il semestre europeo, le raccomandazioni specifiche per paese e il pilastro europeo dei diritti sociali. Sono previsti obblighi minimi: almeno il 25 % per l'inclusione sociale; almeno il 3 % per le persone indigenti; importi adeguati per la garanzia per l'infanzia; importi adeguati per l'occupazione giovanile, con almeno il 12,5 % per gli Stati membri e le regioni ultraperiferiche che superano la media UE di NEET tra 15 e 29 anni; le regioni con alta povertà infantile devono destinare almeno il 5 % alle azioni contro la povertà infantile; almeno 0,25 % per il rafforzamento delle capacità di parti sociali o società civile quando richiesto da raccomandazioni specifiche per paese. Le quote non si applicano all'assistenza tecnica e la dotazione aggiuntiva per alcune regioni è esclusa dal calcolo di taluni requisiti.
Partenariato, sostegno alle persone indigenti e all'occupazione giovanile
L'articolo 9 richiede una partecipazione significativa delle parti sociali e della società civile e un adeguato finanziamento per il rafforzamento delle loro capacità, con soglia minima dello 0,25 % se previsto da raccomandazioni specifiche. L'articolo 10 prevede che il sostegno alle persone indigenti sia programmato in una priorità o programma dedicato con tasso di cofinanziamento del 90 %. L'articolo 11 disciplina il sostegno all'occupazione giovanile in una priorità o programma dedicati, includendo almeno misure per l'obiettivo di accesso all'occupazione e, facoltativamente, istruzione/formazione e inclusione.
Innovazione sociale, cooperazione transnazionale e ammissibilità nella gestione concorrente
Gli articoli 14 e 15 consentono azioni di innovazione e sperimentazione sociale, anche su base locale e in partenariati, e la cooperazione transnazionale. L'articolo 16 esclude, salvo eccezioni, l'acquisto di terreni, immobili e infrastrutture, nonché di mobili, attrezzature e veicoli, e disciplina i contributi in natura e i costi diretti del personale. L'articolo 17 stabilisce gli indicatori e la rendicontazione, con basi a zero per gli output e valori di riferimento per gli outcome al 2029; conferisce alla Commissione il potere di modificare gli allegati I e II tramite atti delegati.
Sostegno alla deprivazione materiale
Gli articoli 18-24 regolano il sostegno alle persone indigenti. L'articolo 19 limita il sostegno alla distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto UE, con criteri oggettivi, attenzione agli aspetti climatici e ambientali e obbligo di rispettare la dignità dei beneficiari. Le misure di accompagnamento sono obbligatorie; la distribuzione è gratuita. L'articolo 22 definisce i costi ammissibili, inclusi acquisto, trasporto, magazzinaggio, amministrazione e misure di accompagnamento con percentuali forfettarie del 7 % e dell'1 %, e vieta interessi passivi, acquisto di infrastrutture e beni usati. L'articolo 23 prevede un'indagine strutturata dei destinatari finali, da trasmettere entro il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2028, oltre a indicatori specifici dell'allegato III. L'articolo 24 disciplina l'audit lungo tutta la filiera, con eccezione del controllo dei destinatari finali salvo rischio specifico.
Componente EaSI: obiettivi operativi e azioni ammissibili
L'articolo 25 identifica gli obiettivi operativi della componente EaSI: analisi comparative, scambio di informazioni e apprendimento reciproco, sperimentazione sociale e capacity building, mobilità geografica volontaria dei lavoratori, microfinanza, reti e dialogo con i portatori di interessi, sostegno alle imprese sociali e agli investimenti sociali, orientamenti per infrastrutture sociali, cooperazione transnazionale e attuazione di standard sociali e del lavoro internazionali. L'articolo 26 elenca le azioni ammissibili, tra cui studi e statistiche, sperimentazioni sociali, partenariati transfrontalieri, programmi mirati di mobilità, strumenti di microfinanza e finanziamento misto, attività di capacity building e comunicazione/diffusione.
Beneficiari idonei, partecipazione di paesi terzi e principi orizzontali nella EaSI
Gli articoli 27 e 29 disciplinano i soggetti idonei e l'apertura a Stati membri, paesi e territori d'oltremare, paesi terzi associati, paesi candidati e altri paesi terzi alle condizioni fissate da accordi specifici. I paesi terzi devono garantire i diritti di accesso alla Commissione, OLAF e Corte dei conti. L'articolo 28 impone l'integrazione della parità di genere e la prevenzione di ogni discriminazione durante preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione, con particolare attenzione all'accessibilità delle persone con disabilità.
Modalità di finanziamento, programmazione, sorveglianza e tutela degli interessi finanziari
L'articolo 30 consente sovvenzioni, premi, appalti, pagamenti a organizzazioni internazionali e operazioni di finanziamento misto; l'articolo 31 prevede programmi di lavoro e consultazione del gruppo di lavoro competente. L'articolo 32 disciplina gli indicatori dell'allegato IV e la rendicontazione proporzionata. L'articolo 33 tutela gli interessi finanziari dell'Unione imponendo ai paesi terzi l'accesso a Commissione, OLAF e Corte dei conti; l'articolo 35 richiama gli audit come base della garanzia di affidabilità.
Governance, comitato FSE+, deleghe, atti di esecuzione e disposizioni transitorie
L'articolo 37 conferisce alla Commissione delega per modificare gli allegati sugli indicatori, per un periodo indeterminato dal 1° luglio 2021, con possibilità di revoca da Parlamento e Consiglio. L'articolo 38 rinvia al comitato di cui al regolamento (UE) 2021/1060 per la gestione concorrente; l'articolo 39 istituisce il comitato FSE+ ex articolo 163 TFUE con rappresentanti di governi, lavoratori e datori di lavoro e gruppi di lavoro per componente. L'articolo 40 mantiene applicabili i vecchi regolamenti per il periodo 2014-2020; l'articolo 41 abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 dal 1° gennaio 2021 e disciplina transizione, residui e riutilizzo dei rimborsi; l'articolo 42 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l'applicazione retroattiva della componente EaSI dal 1° gennaio 2021.
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