Regolamento (UE) 2021/1056
Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta quale pilastro del meccanismo per una transizione giusta nel quadro della politica di coesione 2021-2027. Il Fondo mira ad attenuare gli impatti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso un’economia climaticamente neutra entro il 2050, con particolare attenzione ai territori più colpiti, ai lavoratori e alle comunità locali. Il sostegno è concesso tramite programmi e priorità basati su piani territoriali specifici, con regole di programmazione, copertura finanziaria, indicatori e meccanismi di controllo e rettifica.
Istituzione del Fondo per una transizione giusta (JTF) per sostenere territori, persone ed economie colpiti dalla transizione verso la neutralità climatica entro il 2050.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita" per il periodo di programmazione 2021-2027. Riguarda i territori maggiormente colpiti dalla transizione energetica e industriale, individuati nei piani territoriali per una transizione giusta e corrispondenti, di regola, a regioni NUTS di livello 3 o a parti di esse. Il sostegno è subordinato alla coerenza con i piani territoriali approvati dalla Commissione e con i piani nazionali integrati per l’energia e il clima; non copre talune attività escluse all’articolo 9, come nucleare, tabacco, imprese in difficoltà salvo eccezioni, e investimenti legati ai combustibili fossili.
Fondo per una transizione giusta
Il regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (JTF) come uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta nell’ambito della politica di coesione 2021-2027. La finalità è accompagnare territori, lavoratori e comunità maggiormente esposti agli effetti economici, sociali e ambientali della transizione verso l’obiettivo di neutralità climatica dell’Unione entro il 2050, in coerenza con l’accordo di Parigi e con il Green Deal europeo.
Finalità e contesto strategico
Il legislatore evidenzia che la transizione climatica, pur producendo benefici di lungo periodo, genera nel medio termine squilibri territoriali e settoriali, soprattutto nelle aree dipendenti dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra. Il Fondo è concepito per sostenere una transizione equa e inclusiva, riducendo il rischio di aggravamento delle disparità regionali e contribuendo agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale.
Ambito territoriale e risorse
Il JTF opera in tutti gli Stati membri nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita", ma le risorse sono concentrate sui territori più colpiti, individuati nei piani territoriali per una transizione giusta, di norma a livello NUTS 3 o parti di essi. La dotazione ordinaria ammonta a 7,5 miliardi di EUR a prezzi 2018 per il periodo 2021-2027, cui si aggiungono 10 miliardi di EUR da Next Generation EU per il periodo 2021-2023, con disciplina specifica su disimpegno, imputazione dei pagamenti e ripartizione annuale tra Stati membri.
Condizionalità, programmazione e piani territoriali
L’accesso alle risorse è condizionato all’impegno dello Stato membro a conseguire la neutralità climatica entro il 2050: in mancanza, solo il 50 % delle dotazioni annuali può essere programmato e il restante 50 % resta non programmato, con successivo disimpegno se l’impegno non interviene entro il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 2022. Il sostegno si attua tramite programmi specifici o priorità dedicate, fondati su piani territoriali per una transizione giusta che devono motivare la selezione dei territori, descrivere le sfide, indicare le operazioni ammissibili e dimostrare la coerenza con i piani nazionali integrati energia-clima e con le altre strategie pertinenti.
Spese ammissibili ed esclusioni
Il regolamento ammette un insieme ampio ma mirato di interventi: investimenti produttivi nelle PMI, creazione di imprese, ricerca e innovazione, energie rinnovabili, efficienza energetica, mobilità sostenibile, digitalizzazione, bonifica di siti, economia circolare, formazione e ricollocazione, servizi per l’impiego, inclusione sociale e alcune infrastrutture sociali e formative, se adeguatamente giustificate. Restano escluse nucleare, tabacco, imprese in difficoltà salvo eccezioni, e tutte le attività legate ai combustibili fossili.
Governance, indicatori e controllo dei risultati
Il sistema è fortemente orientato ai risultati: sono previsti indicatori comuni e specifici, target intermedi al 2024 e finali al 2029, nonché la possibilità di rettifiche finanziarie se non è raggiunto almeno il 65 % del target finale di uno o più indicatori di output. La Commissione riesamina il funzionamento del Fondo entro il 30 giugno 2025 e può proporre modifiche legislative alla luce dell’evoluzione normativa e degli obiettivi climatici dell’Unione.
Disposizioni principali
Istituzione, obiettivo e ambito generale
L’articolo 1 istituisce il JTF e ne delimita la funzione: sostenere persone, economie e ambiente dei territori che affrontano gravi sfide socioeconomiche legate alla transizione verso gli obiettivi 2030 per energia e clima e verso la neutralità climatica entro il 2050. L’articolo 2 definisce l’obiettivo specifico: consentire a regioni e persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione, in coerenza con l’accordo di Parigi.
Copertura geografica e risorse finanziarie
L’articolo 3 prevede che il JTF sostenga l’obiettivo "Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita" in tutti gli Stati membri e stanzia 7 500 000 000 EUR a prezzi 2018 per il periodo 2021-2027, con eventuali risorse aggiuntive. La Commissione ripartisce annualmente le risorse tra gli Stati membri mediante atto di esecuzione secondo l’allegato I. L’articolo 4 aggiunge 10 000 000 000 EUR a prezzi 2018 provenienti dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa, distribuiti tra 2021 e 2023, più 15 600 000 EUR per spese amministrative, e disciplina il relativo disimpegno e l’ordine di imputazione dei pagamenti.
Meccanismo di ricompensa verde e aggiornamento delle risorse
L’articolo 5 regola la ripartizione di eventuali risorse aggiuntive: se integrate prima del 31 dicembre 2024, si applicano le quote nazionali dell’allegato I; se integrate dopo tale data, la ripartizione dipende dalla variazione delle emissioni di gas a effetto serra degli impianti industriali nel periodo dal 2018 all’ultimo anno disponibile, con metodica basata sulle regioni NUTS di livello 3 interessate. Gli Stati membri devono integrare le risorse aggiuntive nei programmi tramite modifica del programma ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060.
Dotazioni specifiche per isole e regioni ultraperiferiche
L’articolo 6 impone di considerare in modo particolare isole e regioni ultraperiferiche che affrontano sfide socioeconomiche rilevanti, tenendo conto degli articoli 174 e 349 TFUE. Quando tali territori sono inclusi nei piani territoriali, deve essere indicato l’importo specifico loro assegnato con adeguata giustificazione.
Accesso condizionato alle risorse e impegno climatico
L’articolo 7 prevede che, se uno Stato membro non si è impegnato a conseguire la neutralità climatica dell’Unione entro il 2050, solo il 50 % delle dotazioni annuali sia reso disponibile per la programmazione; il restante 50 % resta non programmato. Se l’impegno non interviene entro il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 2022, gli impegni relativi all’anno precedente e riferiti a dotazioni non programmate sono integralmente disimpegnati l’anno successivo. La Commissione approva i programmi o le modifiche solo se rispettano tali condizioni.
Ambito del sostegno e attività ammissibili
L’articolo 8 limita il sostegno alle attività direttamente correlate all’obiettivo del Fondo e all’attuazione dei piani territoriali. Sono ammissibili, tra l’altro: investimenti produttivi nelle PMI e nella creazione di nuove imprese; ricerca e innovazione; tecnologie e infrastrutture per l’energia pulita e lo stoccaggio; energie rinnovabili ed efficienza energetica; mobilità locale sostenibile; teleriscaldamento; digitalizzazione; bonifica e ripristino dei siti; economia circolare; sviluppo e riconversione delle competenze, assistenza nella ricerca di lavoro e inclusione attiva; assistenza tecnica; istruzione e inclusione sociale, con possibili investimenti in centri di formazione, cura dell’infanzia e assistenza agli anziani se giustificati nel piano territoriale. In regioni assistite ex articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE, sono possibili anche investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizioni stringenti; sono inoltre possibili investimenti per ridurre le emissioni degli impianti ETS, se giustificati dal piano territoriale.
Esclusioni espresse
L’articolo 9 esclude dal sostegno la disattivazione o costruzione di centrali nucleari, la fabbricazione/trasformazione/commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, le imprese in difficoltà salvo casi specifici di aiuti di Stato o de minimis, e gli investimenti connessi alla produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili.
Programmazione, priorità e cofinanziamento
L’articolo 10 dispone che le risorse siano programmate nelle categorie di regioni interessate sulla base dei piani territoriali approvati, mediante programmi specifici o priorità dedicate. La Commissione approva i programmi solo se l’individuazione dei territori più danneggiati è adeguatamente giustificata e coerente con il piano nazionale integrato per l’energia e il clima. Il cofinanziamento massimo è pari all’85 % nelle regioni meno sviluppate, al 70 % nelle regioni in transizione e al 50 % nelle regioni più विकसित. Le risorse FESR e FSE+ trasferite al JTF non possono superare il triplo del sostegno JTF alla priorità interessata, escluso il contributo dell’articolo 4.
Piani territoriali per una transizione giusta
L’articolo 11 impone agli Stati membri, con autorità locali e regionali, di redigere piani territoriali per una transizione giusta per territori NUTS 3 o parti di essi, secondo il modello dell’allegato II. I piani devono descrivere il processo di transizione, giustificare la selezione dei territori, valutare sfide ed effetti, indicare contributo atteso del JTF, coerenza con altre strategie e piani, meccanismi di governance, tipi di operazioni, eventuali sostegni a grandi imprese o a investimenti ETS e sinergie con altri programmi e con gli altri pilastri del meccanismo. I piani devono essere coerenti con le strategie territoriali, le strategie di specializzazione intelligente, i piani energia-clima e il pilastro europeo dei diritti sociali; eventuali revisioni sono coordinate con il riesame intermedio.
Indicatori, monitoraggio e dati di partecipanti
L’articolo 12 prevede l’uso degli indicatori comuni di output e risultato dell’allegato III, oltre a eventuali indicatori specifici per programma se giustificati nel piano territoriale. I valori di base degli indicatori di output sono pari a zero; i target intermedi 2024 e finali 2029 sono cumulativi, e i target finali non sono revisionabili dopo l’approvazione di una modifica del programma. Per le attività di cui alle lettere k), l) e m) dell’articolo 8, i dati sui partecipanti sono trasmessi solo quando completi.
Rettifiche finanziarie e performance
L’articolo 13 consente alla Commissione di applicare rettifiche finanziarie, secondo l’articolo 104 del regolamento (UE) 2021/1060, se è stato raggiunto meno del 65 % del target finale di uno o più indicatori di output. Le rettifiche devono essere proporzionate e non si applicano quando il mancato conseguimento dipende da fattori socioeconomici o ambientali, da cambiamenti significativi delle condizioni o da forza maggiore.
Riesame del regolamento
L’articolo 14 impone alla Commissione un riesame entro il 30 giugno 2025, tenendo conto di eventuali modifiche del regolamento (UE) 2020/852, della legge europea sul clima e dell’evoluzione del piano di investimenti per un’Europa sostenibile. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio e può accompagnare la relazione con proposte legislative.
Entrata in vigore
L’articolo 15 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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