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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1029

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione del 24 giugno 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Normativa europea32021R1029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 per prorogare di tre anni la salvaguardia definitiva sull’acciaio, ritenendo ancora sussistenti la necessità di prevenire un grave pregiudizio all’industria unionale e la prova dell’avvio di adeguamenti da parte del settore. La Commissione conferma che, in caso di scadenza della misura, vi sarebbe un elevato rischio di nuova deviazione di flussi commerciali verso il mercato dell’Unione, aggravato da sovraccapacità globale e restrizioni commerciali in altri mercati. La proroga mantiene il sistema di contingenti tariffari con dazio del 25% oltre soglia e conferma un tasso di liberalizzazione del 3% annuo, insieme a un regime di riesame durante il periodo prorogato.

Proroga fino al 30 giugno 2024 della misura di salvaguardia definitiva sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio, mediante contingenti tariffari e dazio del 25% oltre quota.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di determinati prodotti di acciaio elencati nel regolamento di salvaguardia definitivo (regolamento di esecuzione (UE) 2019/159), articolati in 26 categorie di prodotti e relative sottovoci NC/TARIC. La disciplina riguarda importazioni da molteplici paesi terzi, con regimi specifici per singole origini e contingenti globali per i paesi non specificamente assegnati; restano ferme le esclusioni già previste per alcuni paesi incondizionatamente esclusi e l’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alla misura, invariato rispetto al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2037. La proroga si applica dal 1° luglio 2021 e la misura, nel suo complesso, resta vigente fino al 30 giugno 2024.

Proroga della salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, che aveva istituito misure di salvaguardia definitive sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio. La Commissione, sulla base di un riesame avviato su richiesta motivata di 12 Stati membri, ritiene che sussistano ancora i presupposti giuridici per mantenere la misura e prorogarla di tre anni, fino al 30 giugno 2024.

Contesto e base giuridica

La proroga è adottata in applicazione del regolamento (UE) 2015/478, in particolare l’articolo 19, e del regolamento (UE) 2015/755, in particolare l’articolo 16, nonché del quadro OMC in materia di misure di salvaguardia. La misura originaria consiste in contingenti tariffari per 26 categorie di prodotti di acciaio; oltre le soglie quantitative si applica un dazio doganale del 25%.

Procedura di riesame

La Commissione ha aperto il riesame con avviso pubblicato il 26 febbraio 2021. Nel corso dell’inchiesta ha raccolto numerosi questionari e osservazioni delle parti interessate, ha effettuato una procedura scritta in due fasi e ha valutato sia i dati dell’industria unionale sia l’evoluzione delle importazioni, dei contingenti tariffari e del contesto internazionale.

Necessità della proroga

Secondo la Commissione, la situazione economica dell’industria siderurgica dell’Unione è rimasta gravemente compromessa durante il periodo 2018-2020. Il volume di produzione, le vendite, i prezzi unitari, la redditività e il rendimento sul capitale investito hanno mostrato un andamento negativo; la pandemia di COVID-19 ha aggravato una fragilità già presente, ma non ne è stata la causa principale. La Commissione conclude che, in assenza di proroga, un’ulteriore ondata di importazioni da paesi terzi provocherebbe un grave pregiudizio all’industria unionale.

Pressione delle importazioni, sovraccapacità e deviazione degli scambi

La Commissione sottolinea che, nonostante il calo assoluto di taluni volumi, la quota di mercato delle importazioni nell’Unione è rimasta elevata e superiore ai livelli precedenti l’istituzione della salvaguardia. Analizza inoltre l’esaurimento rapido dei contingenti da parte dei principali paesi esportatori, ritenendolo indice di un comportamento opportunistico. Il quadro è aggravato dalla sovraccapacità globale nel settore siderurgico e dalla permanenza delle misure statunitensi di cui alla Sezione 232, che continuano a generare rischio di deviazione dei flussi commerciali verso il mercato dell’Unione.

Adeguamento dell’industria dell’Unione

La Commissione ritiene soddisfatto anche il requisito dell’adeguamento. L’industria siderurgica dell’Unione ha avviato e continuato processi di ristrutturazione, riduzione dei costi, innovazione tecnologica, automazione, digitalizzazione e transizione ambientale, coerenti con la strategia industriale dell’UE e con gli obiettivi del Green Deal.

Durata della proroga e liberalizzazione

Pur confermando la proroga per tre anni, la Commissione mantiene il tasso di liberalizzazione del 3% annuo per il primo anno di proroga. La misura è soggetta a riesami intermedi: uno per eventuale revoca entro il 30 giugno 2023 e uno sul funzionamento della salvaguardia da completare entro il 30 giugno 2022, con possibili correzioni dal 1° luglio 2022.

Interesse dell’Unione

Nel bilanciamento tra produttori, importatori e utilizzatori, la Commissione conclude che la proroga è nell’interesse generale dell’Unione. In particolare, rileva che i contingenti tariffari hanno continuato a consentire importazioni in franchigia doganale in volumi sufficienti e che gli aumenti dei prezzi dell’acciaio sono fenomeni globali, non causati dalla salvaguardia.

Effetti operativi

Dal 1° luglio 2021 il regolamento proroga quindi l’applicazione del regime di salvaguardia e sostituisce l’allegato IV del regolamento (UE) 2019/159 con nuove tabelle di contingenti trimestrali per ciascuna categoria di prodotto e per singole origini. Il regime resta direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e prosegue fino al 30 giugno 2024.

Disposizioni principali

Proroga della salvaguardia sull’acciaio

L’articolo 1 modifica l’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/159 aggiungendo il secondo comma secondo cui la misura si applica fino al 30 giugno 2024. La proroga decorre dal 1° luglio 2021 e si fonda sugli articoli 19 del regolamento (UE) 2015/478 e 16 del regolamento (UE) 2015/755, nonché sull’articolo 7 dell’Accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

Sostituzione dell’allegato IV

L’allegato IV del regolamento (UE) 2019/159 è sostituito dall’allegato del presente regolamento. Il nuovo allegato contiene i volumi dei contingenti tariffari per ciascuna categoria di prodotto, con ripartizioni trimestrali per il periodo 1° luglio 2021-30 giugno 2024, e l’aliquota del dazio supplementare pari al 25% oltre il contingente.

Struttura dei contingenti e assegnazioni per paese

Il sistema resta basato su contingenti tariffari specifici per alcuni paesi e su contingenti globali residui per gli altri paesi. Per alcune categorie sono previste assegnazioni per paese con regole di accesso al contingente residuo nei trimestri finali; in altri casi l’allegato indica regimi speciali o assenza di accesso al contingente residuo in determinati trimestri.

Livello di liberalizzazione e riesame

La Commissione conferma il tasso di liberalizzazione del 3% annuo almeno per il primo anno di proroga e prevede un riesame del funzionamento della misura da completare entro il 30 giugno 2022, con possibili modifiche dal 1° luglio 2022. È inoltre previsto un riesame per stabilire se la misura debba essere revocata entro il 30 giugno 2023, cioè dopo due anni di proroga, e un riesame immediato se gli Stati Uniti modificano le misure di cui alla Sezione 232.

Valutazione di necessità e adeguamento

La Commissione conclude che l’industria siderurgica dell’Unione è ancora in situazione di fragilità, con indicatori economici e finanziari in peggioramento nel 2018-2020, e che le importazioni dei principali paesi esportatori continuano a esercitare forte pressione. Viene ritenuto soddisfatto il requisito della necessità di proroga e della prova dell’adeguamento dell’industria unionale, che ha intrapreso misure di ristrutturazione, efficienza, innovazione e transizione ambientale.

Interesse dell’Unione

La Commissione valuta produttori, importatori e utilizzatori e conclude che la proroga è nell’interesse generale dell’Unione. Pur rilevando aumenti dei prezzi dell’acciaio e alcune difficoltà di approvvigionamento, ritiene che tali fenomeni non derivino dalla salvaguardia, che continua a consentire ampi volumi di importazione in esenzione da dazio tramite contingenti tariffari inutilizzati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedifesa commercialeimportazioniacciaiodazi doganali

Testo integrale

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