Regolamento (UE) 2021/1043
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1043 della Commissione del 24 giugno 2021 sulla proroga delle disposizioni transitorie relative ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga di 12 mesi il periodo transitorio previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 per il trattamento prudenziale delle esposizioni verso CCP di paesi terzi. La misura risponde al ritardo nelle decisioni di equivalenza della Commissione e nelle procedure di riconoscimento dell’ESMA, evitando aumenti improvvisi dei requisiti patrimoniali per gli operatori UE. L’applicazione decorre dal 29 giugno 2021 e la nuova scadenza del regime transitorio è fissata al 28 giugno 2022.
Proroga di 12 mesi del periodo transitorio sui requisiti patrimoniali per le esposizioni verso controparti centrali di paesi terzi, ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013, con riferimento alle esposizioni verso controparti centrali (CCP) di paesi terzi. Riguarda in particolare le CCP di paesi terzi che avevano presentato domanda di riconoscimento ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 prima del 27 giugno 2019 e che erano ancora in attesa di riconoscimento da parte dell’ESMA. La proroga evita l’applicazione immediata di requisiti di fondi propri più elevati fino al 28 giugno 2022. È un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.
Proroga del periodo transitorio per le esposizioni verso CCP di paesi terzi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1043 della Commissione interviene sul regime prudenziale applicabile agli enti creditizi e alle imprese di investimento per le esposizioni verso controparti centrali di paesi terzi. La finalità è evitare perturbazioni dei mercati finanziari e impedire che gli operatori dell’Unione subiscano un aumento immediato dei requisiti di fondi propri mentre sono ancora in corso le procedure di equivalenza e di riconoscimento delle CCP extra-UE.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si innesta sull’articolo 497 del regolamento (UE) n. 575/2013, che aveva già previsto un periodo transitorio durante il quale le esposizioni verso CCP di paesi terzi potevano essere trattate come esposizioni verso CCP qualificate. I considerando chiariscono che, per alcune giurisdizioni, la Commissione non aveva ancora adottato le decisioni di equivalenza necessarie ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012; di conseguenza l’ESMA non avrebbe potuto completare entro il 28 giugno 2021 il riconoscimento delle CCP interessate.
Ambito soggettivo e oggettivo
La proroga riguarda gli enti stabiliti nell’Unione, nonché le loro filiazioni stabilite fuori dall’Unione, che abbiano esposizioni verso CCP di paesi terzi rientranti nel regime transitorio. In particolare, il riferimento è alle CCP che avevano presentato domanda di riconoscimento prima del 27 giugno 2019 e che erano ancora in attesa di riconoscimento da parte dell’ESMA.
Contenuto dispositivo
L’unica disposizione sostanziale del regolamento è la proroga del periodo transitorio fino al 28 giugno 2022, con rinvio espresso all’articolo 497, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013. La misura consente di evitare che, in assenza di riconoscimento delle CCP di paesi terzi, gli enti dell’UE debbano applicare requisiti patrimoniali più onerosi sulle relative esposizioni.
Effetti pratici per gli operatori
La proroga concede ulteriore tempo alla Commissione per completare le valutazioni di equivalenza e adottare eventuali decisioni positive, nonché all’ESMA per concludere il riconoscimento delle CCP interessate. Qualora l’esito delle valutazioni non fosse positivo, il periodo aggiuntivo consente agli enti di predisporre in modo ordinato la cessazione del regime transitorio e di adeguare i propri presidi prudenziali.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 29 giugno 2021. Si tratta di un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga del periodo transitorio
L’articolo 1 proroga fino al 28 giugno 2022 il periodo transitorio di cui all’articolo 497, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013. Durante tale periodo le esposizioni verso le CCP di paesi terzi possono continuare a essere trattate secondo il regime transitorio previsto dalla norma richiamata.
Ragioni della proroga
La proroga è giustificata dal fatto che la Commissione non aveva ancora adottato alcune decisioni di equivalenza ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 e che, senza tali decisioni, l’ESMA non poteva concludere le procedure di riconoscimento delle CCP interessate entro il 28 giugno 2021. Senza proroga, gli enti dell’Unione avrebbero dovuto incrementare sensibilmente i fondi propri per tali esposizioni, con possibili effetti destabilizzanti sui mercati.
Decorrenza e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 29 giugno 2021. Il testo precisa inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
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