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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1030

Regolamento (UE) 2021/1030 del Consiglio del 24 giugno 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Normativa europea32021R1030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione verso la Bielorussia, recependo nel diritto dell’UE le ulteriori misure restrittive adottate dal Consiglio nel giugno 2021. Introduce nuovi divieti su apparecchiature e software per l’intercettazione delle comunicazioni, su beni a duplice uso destinati a usi militari o a soggetti militari, su determinati prodotti petroliferi e sulla potassa, oltre a restrizioni finanziarie su valori mobiliari, prestiti, assicurazione e riassicurazione. Modifica anche gli allegati del regolamento originario, aggiorna le definizioni rilevanti e rinvia agli elenchi di beni e soggetti interessati.

Modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 rafforzando e ampliando le misure restrittive dell’UE nei confronti della Bielorussia, in particolare su beni a duplice uso, tecnologie di intercettazione, esportazioni sensibili, settori petrolifero e potassa, accesso ai mercati dei capitali, finanziamenti, assicurazione e restrizioni BEI.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi in Bielorussia o per un uso in Bielorussia, nonché ai soggetti dell’Unione che vendono, forniscono, trasferiscono, esportano, acquistano, finanziano, assicurano o intermediano operazioni rientranti nei divieti. Incide inoltre su specifiche controparti bielorusse elencate negli allegati V e IX, sul governo bielorusso, sui suoi enti pubblici, imprese e agenzie, e su talune operazioni effettuate al di fuori dell’Unione ma riconducibili a soggetti bielorussi. Le misure si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione, con numerose clausole transitorie per contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 e per alcune operazioni già in corso. Sono previste esclusioni o deroghe limitate, tra cui talune esportazioni per usi non militari, per capacità nucleari civili, per esigenze essenziali in Bielorussia e per progetti umanitari.

Modifica del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Il regolamento dà attuazione, sul piano del diritto dell’Unione, alle ulteriori sanzioni economiche e settoriali decise dal Consiglio nei confronti della Bielorussia nel giugno 2021. Il contesto richiamato nei considerando è quello della repressione interna, delle violazioni dei diritti umani e degli sviluppi successivi all’atterraggio forzato del volo Ryanair a Minsk il 23 maggio 2021.

Ambito e finalità delle misure

Il testo modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, che già prevedeva congelamento di fondi e risorse economiche, divieti di messa a disposizione di fondi, restrizioni su beni a uso repressivo e sul transito degli aeromobili bielorussi. Le nuove disposizioni ampliano sensibilmente il quadro, colpendo in modo mirato il commercio di tecnologie sensibili, di prodotti petroliferi e di potassa, nonché l’accesso al finanziamento esterno da parte del settore pubblico e bancario bielorusso.

Definizioni rilevanti

L’articolo 1 introduce alcune definizioni funzionali ai nuovi divieti:

  • "beni e tecnologie a duplice uso", richiamando l’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009;
  • "servizi di investimento", con elenco dettagliato delle attività finanziarie rilevanti;
  • "valori mobiliari" e "strumenti del mercato monetario";
  • "ente creditizio".

Queste definizioni consentono di delimitare con precisione le operazioni vietate in ambito finanziario e commerciale.

Tecnologie di sorveglianza, intercettazione e controllo delle comunicazioni

L’articolo 1 quater vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di apparecchiature, tecnologie e software elencati nell’allegato IV verso la Bielorussia o per uso in Bielorussia, salvo autorizzazione preventiva dell’autorità competente dello Stato membro interessato. L’autorizzazione non può essere rilasciata se vi sono fondati motivi per ritenere che i beni siano destinati a fini di repressione da parte del governo o di soggetti che agiscono per suo conto.

L’articolo 1 quinquies amplia il divieto ai servizi correlati:

  • assistenza tecnica e servizi di intermediazione connessi ai beni dell’allegato IV;
  • finanziamenti e assistenza finanziaria connessi;
  • qualsiasi servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o comunicazioni Internet fornito al governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie bielorusse, o per loro conto o beneficio.

L’allegato IV elenca sistemi di intercettazione e controllo di Internet, telefonia mobile, satellitare e altri strumenti di sorveglianza, precisando che rientrano nel divieto solo nella misura in cui corrispondano alla descrizione generale dei sistemi di intercettazione e controllo.

Beni a duplice uso e uso militare

L’articolo 1 sexies introduce un divieto mirato sui beni e tecnologie a duplice uso, anche se non originari dell’Unione, quando siano destinati o possano essere destinati, in tutto o in parte, a uso militare o a un utilizzatore finale militare in Bielorussia. Se l’utilizzatore finale è costituito dalle forze militari bielorusse, la destinazione militare si presume.

Le autorità competenti devono evitare di concedere autorizzazioni di esportazione quando vi siano fondati motivi per ritenere che l’utente finale possa essere militare o che il bene abbia destinazione militare. È però possibile autorizzare operazioni legate all’esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 o di contratti accessori necessari alla loro esecuzione. Gli esportatori devono fornire tutte le informazioni pertinenti richieste.

Divieti mirati verso soggetti specificamente elencati

L’articolo 1 septies vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni e tecnologie a duplice uso verso i soggetti indicati nell’allegato V. Il divieto si estende anche:

  • all’assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione e agli altri servizi connessi;
  • ai finanziamenti e all’assistenza finanziaria, incluse sovvenzioni, prestiti e assicurazione del credito all’esportazione.

È prevista una clausola di salvaguardia per i contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 e per la manutenzione e sicurezza di capacità esistenti nell’Unione. Inoltre, il divieto non si applica alle esportazioni destinate alla manutenzione e sicurezza delle capacità nucleari civili esistenti, per usi non militari o per utilizzatori finali non militari.

Beni per la produzione di tabacco

L’articolo 1 octies vieta l’esportazione verso la Bielorussia dei beni elencati nell’allegato VI, ossia prodotti impiegati nella produzione o fabbricazione di prodotti del tabacco. L’allegato comprende, tra gli altri, filtri, carta da sigarette, aromi per tabacco e macchine per la preparazione o trasformazione del tabacco.

Anche qui opera una clausola transitoria per i contratti conclusi prima del 25 giugno 2021.

Prodotti petroliferi

L’articolo 1 nonies introduce un divieto di importazione nell’Unione dei prodotti petroliferi elencati nell’allegato VII se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia. Vietati anche:

  • l’acquisto di prodotti petrolchimici situati in Bielorussia o originari della Bielorussia;
  • il trasporto di tali prodotti verso altri paesi;
  • la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, inclusi strumenti finanziari derivati, assicurazione e riassicurazione collegati a tali operazioni.

Il divieto non si applica agli acquisti necessari per soddisfare le esigenze essenziali dell’acquirente in Bielorussia o per progetti umanitari. È prevista una deroga transitoria per contratti anteriori al 25 giugno 2021.

Potassa

L’articolo 1 decies vieta l’importazione, l’acquisto o il trasferimento dalla Bielorussia dei prodotti di cloruro di potassio elencati nell’allegato VIII, anche se non originari della Bielorussia. La disposizione si applica fatti salvi i contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 e i contratti accessori necessari alla loro esecuzione.

Mercati dei capitali, valori mobiliari e prestiti

L’articolo 1 undecies vieta operazioni su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 29 giugno 2021, da soggetti pubblici bielorussi o da soggetti a questi collegati, inclusi taluni enti creditizi e soggetti controllati oltre il 50% da entità dell’allegato IX.

L’articolo 1 duodecies vieta inoltre la concessione di nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 90 giorni dopo il 29 giugno 2021 a favore dei medesimi soggetti. Il divieto conosce alcune eccezioni importanti:

  • finanziamenti specificamente e documentalmente destinati a import/export leciti di beni e servizi non finanziari;
  • attività di sostegno alla popolazione civile bielorussa, tra cui assistenza umanitaria, progetti ambientali e sicurezza nucleare;
  • obblighi di riserva legale o regolamentare e requisiti di solvibilità e liquidità per enti finanziari bielorussi controllati da istituzioni finanziarie dell’Unione.

È inoltre prevista una disciplina transitoria per l’utilizzo di fondi o esborsi connessi a contratti conclusi prima del 25 giugno 2021, purché le condizioni siano state concordate prima di tale data e non modificate successivamente, e sia stata fissata prima di allora una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale.

Assicurazione, riassicurazione ed elusione

L’articolo 1 terdecies vieta la fornitura di servizi assicurativi o riassicurativi al governo bielorusso, ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie, nonché ai soggetti che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

L’articolo 1 quaterdecies contiene la clausola antielusione, che vieta la partecipazione consapevole e deliberata ad attività volte a eludere i divieti introdotti dal regolamento.

Ruolo della Banca europea per gli investimenti

L’articolo 1 quindecies impone alla BEI ulteriori restrizioni rispetto a quelle già previste sui mercati dei capitali: la Banca non deve effettuare erogazioni o pagamenti in base ad accordi esistenti con la Repubblica di Bielorussia o autorità pubbliche bielorusse e deve sospendere i contratti di assistenza tecnica per progetti da eseguire in Bielorussia a beneficio di tali soggetti.

Allegati e contenuti tecnici

Il regolamento modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 765/2006 per allinearne il contenuto ai nuovi divieti. In particolare:

  • aggiunge agli elenchi dei beni controllati gli agenti antisommossa;
  • sostituisce l’allegato IV con l’elenco delle apparecchiature, tecnologie e software di sorveglianza e intercettazione;
  • aggiunge gli elenchi relativi ai soggetti sanzionati, ai prodotti del tabacco, ai prodotti petroliferi, alla potassa e agli istituti di credito bielorussi rilevanti.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle definizioni

Inserisce definizioni di "beni e tecnologie a duplice uso", "servizi di investimento", "valori mobiliari", "strumenti del mercato monetario" ed "ente creditizio" all’articolo 1, al fine di estendere e precisare il perimetro dei divieti finanziari e commerciali.

Tecnologie di controllo e intercettazione

Introduce gli articoli 1 quater e 1 quinquies: vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di apparecchiature, tecnologie e software dell’allegato IV verso la Bielorussia o per uso in Bielorussia senza autorizzazione preventiva; vieta inoltre assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti, assistenza finanziaria e servizi di controllo/intercettazione delle telecomunicazioni o di Internet, salvo autorizzazione e nei limiti previsti.

Beni a duplice uso e uso militare

Con l’articolo 1 sexies vieta l’esportazione, vendita, fornitura o trasferimento di beni e tecnologie a duplice uso verso la Bielorussia quando siano o possano essere destinati a uso militare o a utilizzatori finali militari; per le forze militari bielorusse presume la destinazione militare. Sono previste eccezioni per contratti anteriori al 25 giugno 2021 e per autorizzazioni limitate, nonché per manutenzione e sicurezza di capacità nucleari civili esistenti e per usi non militari.

Divieti verso soggetti elencati e sostegno finanziario

L’articolo 1 septies vieta, verso i soggetti elencati nell’allegato V, la fornitura di beni e tecnologie a duplice uso, assistenza tecnica, servizi di intermediazione e finanziamenti o assistenza finanziaria connessi, incluse sovvenzioni, prestiti e assicurazione del credito all’esportazione. Sono previste deroghe transitorie per contratti conclusi prima del 25 giugno 2021 e per la manutenzione e sicurezza di capacità esistenti nell’Unione.

Beni usati per i prodotti del tabacco

L’articolo 1 octies vieta l’esportazione verso la Bielorussia dei prodotti elencati nell’allegato VI, utilizzati per la produzione o fabbricazione di prodotti del tabacco. Il divieto opera salvo esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021.

Restrizioni su prodotti petroliferi

L’articolo 1 nonies vieta l’importazione nell’Unione di prodotti petroliferi dell’allegato VII originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia, l’acquisto di prodotti petrolchimici situati o originari della Bielorussia, il loro trasporto verso altri paesi e l’assistenza tecnica, intermediazione, finanziamento, assicurazione e riassicurazione connesse. Sono esclusi gli acquisti in Bielorussia necessari per esigenze essenziali dell’acquirente o per progetti umanitari. È prevista una clausola di salvaguardia per contratti anteriori al 25 giugno 2021.

Restrizioni sulla potassa

L’articolo 1 decies vieta l’importazione, l’acquisto o il trasferimento dalla Bielorussia dei prodotti di cloruro di potassio elencati nell’allegato VIII, anche se non originari della Bielorussia, con clausola transitoria per contratti conclusi prima del 25 giugno 2021.

Divieti finanziari su strumenti del mercato dei capitali

L’articolo 1 undecies vieta l’acquisto, vendita, prestazione di servizi di investimento, assistenza all’emissione e ogni altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni emessi dopo il 29 giugno 2021 da: Repubblica di Bielorussia, governo, enti pubblici, imprese e agenzie; alcuni enti creditizi o enti principali pubblici bielorussi dell’allegato IX; soggetti extra-UE controllati oltre il 50% da tali enti; o soggetti che agiscono per loro conto o direzione.

Divieto di nuovi prestiti e crediti

L’articolo 1 duodecies vieta, dopo il 29 giugno 2021, la concessione o partecipazione a nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 90 giorni a favore dei medesimi soggetti elencati o riconducibili all’apparato statale e bancario bielorusso. Prevede eccezioni per finanziamenti finalizzati a import/export leciti, per esigenze di assistenza alla popolazione civile, progetti ambientali, sicurezza nucleare o adempimenti prudenziali, oltre a una disciplina transitoria per contratti anteriori al 25 giugno 2021.

Assicurazione e riassicurazione

L’articolo 1 terdecies vieta la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione al governo bielorusso, ai suoi enti pubblici, imprese e agenzie, nonché ai soggetti che agiscono per loro conto o direzione.

Divieto di elusione

L’articolo 1 quaterdecies vieta la partecipazione consapevole e deliberata ad attività finalizzate o aventi come effetto l’elusione dei divieti introdotti dagli articoli 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies, 1 septies, 1 octies, 1 nonies, 1 decies, 1 undecies, 1 duodecies e 1 terdecies.

Restrizioni BEI

L’articolo 1 quindecies impone alla Banca europea per gli investimenti di non effettuare ulteriori erogazioni o pagamenti in base ad accordi esistenti con la Repubblica di Bielorussia o autorità pubbliche bielorusse e di sospendere i contratti di assistenza tecnica per progetti da eseguire in Bielorussia a beneficio diretto o indiretto di tali soggetti.

Modifiche agli allegati

Modifica l’allegato III aggiungendo gli agenti antisommossa; sostituisce l’allegato IV con un nuovo elenco di apparecchiature, tecnologie e software per il controllo e l’intercettazione di Internet e comunicazioni telefoniche; aggiunge i nuovi allegati relativi ai soggetti sanzionati, ai prodotti del tabacco, ai prodotti petroliferi, alla potassa e agli istituti di credito bielorussi elencati negli allegati V, VI, VII, VIII e IX.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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