Regolamento (UE) 2021/1045
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1045 della Commissione del 24 giugno 2021 che approva il cloruro di didecildimetilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione approva il cloruro di didecildimetilammonio come principio attivo per biocidi di tipo 3 e 4 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. L’approvazione è basata sulla valutazione dell’autorità competente italiana e sui pareri del comitato sui biocidi dell’ECHA, con condizioni specifiche da rispettare in sede di autorizzazione dei prodotti. Il testo stabilisce inoltre le date di efficacia dell’approvazione e la sua scadenza. Per i prodotti di tipo 4 introduce anche un divieto specifico di incorporazione in materiali e oggetti a contatto con alimenti, salvo future determinazioni della Commissione.
Approva il cloruro di didecildimetilammonio come principio attivo per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4, con specifiche condizioni e limiti di applicazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi contenenti cloruro di didecildimetilammonio destinati ai tipi di prodotto 3 (biocidi per l’igiene veterinaria) e 4 (disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale), nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012. Riguarda la fase di approvazione del principio attivo e, conseguentemente, la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti biocidi che lo contengono negli Stati membri. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l’allegato fissa date di approvazione, scadenza e condizioni specifiche, con particolare attenzione a operatori professionali, sedimenti, suolo, residui in alimenti e mangimi e, per il tipo di prodotto 4, all’esclusione dell’impiego in materiali a contatto con alimenti salvo successiva decisione della Commissione.
Approvazione del cloruro di didecildimetilammonio come principio attivo per biocidi di tipo 3 e 4
Il regolamento di esecuzione approva il cloruro di didecildimetilammonio come principio attivo ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. L’approvazione interviene all’esito della procedura di valutazione prevista per i principi attivi esistenti, sulla base della relazione dell’autorità competente italiana e dei pareri scientifici adottati dal comitato sui biocidi dell’ECHA il 6 ottobre 2020.
Contesto normativo e finalità
Il considerando evidenzia che il principio attivo era già incluso nell’elenco dei principi attivi da valutare ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La Commissione rileva che i biocidi di tipo 3 e 4 contenenti tale sostanza possono soddisfare le prescrizioni applicabili della direttiva 98/8/CE, a condizione che siano rispettate specifiche e condizioni d’uso; per questo ritiene opportuno approvare il principio attivo, concedendo anche un periodo ragionevole per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove prescrizioni.
Ambito materiale dell’approvazione
L’approvazione riguarda esclusivamente i biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4:
- tipo di prodotto 3: biocidi per l’igiene veterinaria;
- tipo di prodotto 4: disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale.
Il regolamento precisa che tali tipi corrispondono alle definizioni già presenti nell’allegato V della direttiva 98/8/CE e poi riprese nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
Condizioni e cautele in sede di autorizzazione dei prodotti
L’allegato non si limita ad approvare il principio attivo, ma impone condizioni specifiche che dovranno essere considerate in sede di autorizzazione dei singoli biocidi.
Per il tipo di prodotto 3, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione:
- alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia connessi a usi previsti nella domanda ma non considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione;
- agli operatori professionali;
- ai sedimenti e al suolo dopo la disinfezione dei veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e dopo la disinfezione negli incubatoi mediante fumiganti;
- alla possibile presenza di residui in alimenti o mangimi, con verifica della necessità di nuovi livelli massimi di residui (LMR) o della modifica di quelli esistenti, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 470/2009 e n. 396/2005, e con adozione di misure di attenuazione del rischio.
Per il tipo di prodotto 4, analogamente, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione:
- alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi previsti non esaminati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello UE;
- agli operatori professionali;
- ai sedimenti e al suolo dopo la disinfezione nei macelli e mattatoi;
- ai residui in alimenti o mangimi, con verifica di eventuali nuovi LMR o modifiche degli LMR esistenti secondo i regolamenti (CE) n. 470/2009 e n. 396/2005.
Restrizione specifica per i materiali a contatto con alimenti
Per i biocidi di tipo 4, il regolamento introduce una limitazione ulteriore: il cloruro di didecildimetilammonio non deve essere incorporato in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1935/2004, salvo che la Commissione abbia fissato limiti specifici di cessione della sostanza nei prodotti alimentari oppure abbia stabilito che tali limiti non sono necessari.
Dati tecnici e decorrenza dell’approvazione
L’allegato indica:
- denominazione IUPAC: cloruro di N,N-didecil-N,N-dimetilammonio;
- numeri identificativi: CE 230-525-2 e CAS 7173-51-5;
- grado minimo di purezza del principio attivo valutato: 908 g/kg, peso a secco;
- data di approvazione: 1° novembre 2022;
- scadenza dell’approvazione: 31 ottobre 2032.
Entrata in vigore ed efficacia nell’ordinamento dell’Unione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’articolo 1 approva il cloruro di didecildimetilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4, subordinatamente alle specifiche e condizioni riportate nell’allegato.
Base normativa e iter di valutazione
L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo era incluso nell’elenco del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014; la valutazione è stata svolta dall’autorità competente italiana come Stato membro relatore e i pareri dell’ECHA sono stati adottati dal comitato sui biocidi il 6 ottobre 2020.
Tipi di prodotto interessati
L’approvazione riguarda i tipi di prodotto 3 e 4, corrispondenti rispettivamente ai biocidi per l’igiene veterinaria e ai disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale.
Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi di tipo 3
In sede di valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi previsti nella domanda ma non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello UE; va inoltre data particolare attenzione agli operatori professionali e ai sedimenti e al suolo dopo la disinfezione dei veicoli per il trasporto degli animali e dopo la disinfezione negli incubatoi mediante fumiganti. Se il prodotto può lasciare residui in alimenti o mangimi, occorre verificare se siano necessari nuovi LMR o la modifica di quelli esistenti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 470/2009 o n. 396/2005 e adottare misure di attenuazione del rischio per evitare superamenti.
Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi di tipo 4
In sede di valutazione del prodotto va prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia per usi non considerati nella valutazione a livello UE; inoltre, va data particolare attenzione agli operatori professionali e ai sedimenti e al suolo dopo la disinfezione nei macelli e mattatoi. Se i prodotti possono lasciare residui in alimenti o mangimi, occorre verificare la necessità di modificare o fissare nuovi LMR secondo i regolamenti (CE) n. 470/2009 o n. 396/2005 e adottare misure di mitigazione del rischio.
Divieto di uso in materiali a contatto con alimenti
Per i biocidi di tipo 4, il cloruro di didecildimetilammonio non deve essere incorporato in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1935/2004, salvo che la Commissione stabilisca specifici limiti di cessione o determini che tali limiti non sono necessari.
Date di applicazione e durata dell’approvazione
Secondo l’allegato, la data di approvazione è il 1° novembre 2022 e la scadenza dell’approvazione è il 31 ottobre 2032.
Purezza minima del principio attivo
L’allegato indica un grado minimo di purezza del principio attivo valutato pari a 908 g/kg, a peso secco.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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