Sentenza n. 703/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del Decreto del -OMISSIS- – protocollo n. -OMISSIS-, emesso dal Generale del Comando Legione Carabinieri del Piemonte e Valle D'Aosta, notificato il giorno 01.02.2022, con il quale si dispone la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa all'Appuntato -OMISSIS- con la seguente motivazione: “…considerato che alla data odierna non è pervenuta la documentazione richiesta e visto l'esito della verifica eseguita ai sensi dell'art. 4 ter, co. 3 del D.L. sopracitato, tramite il sistema applicativo “green pass 50+” dell'INPS, con la presente si accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale in oggetto da parte della S.V., ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, del D.L. 44/2021. Pertanto si dispone – con effetto immediato – la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati…OMISSIS” nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché ad ogni eventuale ulteriore provvedimento non altrimenti noto o conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per inosservanza dell'obbligo vaccinale, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Comando Legione Carabinieri ha accertato l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e disposto, con effetto immediato, la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza corresponsione della retribuzione o di altri compensi. Sono state dedotte censure di violazione di legge ed eccesso di potere ed è stato prospettato il possibile contrasto dell'art. 4-ter, comma 2, del d.l. n. 44/2021 con gli artt. 4 e 35 Cost. L'istanza cautelare era stata respinta con precedente ordinanza del TAR. Prima dell'udienza di merito, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, prendendo atto della giurisprudenza costituzionale intervenuta in materia.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio, senza esaminare nel merito le censure di legittimità né la questione di costituzionalità prospettata. Ha compensato integralmente le spese di lite, rilevando che l'esito del giudizio è stato influenzato dal consolidamento della giurisprudenza costituzionale successivamente alla proposizione del ricorso e che l'amministrazione si è limitata al deposito di documenti e a difese di stile.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. n. 44/2021
La disposizione è stata indicata quale base normativa dell'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e della sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa; il TAR non ne ha esaminato il merito per effetto della rinuncia al ricorso.
art. 4-ter, comma 2, d.l. n. 44/2021
La ricorrente ne ha prospettato il possibile contrasto con gli artt. 4 e 35 Cost.; la questione non è stata esaminata a seguito dell'estinzione del giudizio.
artt. 4 e 35 Cost.
Sono stati invocati dalla ricorrente quale parametro costituzionale rispetto all'obbligo vaccinale; il TAR non ha pronunciato sulla questione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso dichiarata prima della decisione di merito comporta l'estinzione del giudizio e preclude l'esame delle censure di legittimità e delle eventuali questioni di costituzionalità prospettate.
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