Cassazione Penale, Sentenza n. 16798/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma di condanna per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per specifici reati di favoreggiamento. Il ricorrente contestava l'insussistenza di indizi utili a fondare la responsabilità (anche con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.), la travisata valutazione delle intercettazioni, dell'analisi delle celle telefoniche e dell'interrogatorio di garanzia, nonché l'erronea valutazione delle transazioni economiche ricevute. Inoltre la difesa ha chiesto di tener conto della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 12, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 286/1998 ai fini della rideterminazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i profili principali di doglianza sulla valutazione delle prove e sulla motivazione della Corte d'Appello, ritenendo che i giudici di merito avessero correttamente valutato l'insieme degli indizi (intercettazioni, chat, analisi celle, contesti di contatto con migranti e flussi di denaro). Tuttavia, ha accolto parzialmente il ricorso alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2022 dichiarando l'illegittimità dell'art. 12, comma 3, lett. d) D.Lgs. n. 286/1998 nella parte che aggravava la pena per l'utilizzo di servizi internazionali di trasporto e per l'uso di documenti contraffatti; conseguentemente la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente a tale aggravante. Per la rideterminazione della pena, data la complessità della dosimetria e la presenza di altre aggravanti non impugnate, la Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente come parametro per la valutazione indiziaria; la Corte di Cassazione segnala che non è ammissibile trasformare in modo atipico un motivo di legittimità in un'impugnazione atomistica della valutazione delle prove e, pur rilevando i limiti di ammissibilità, esamina comunque nel merito la congruità della valutazione indiziaria svolta dai giudici di merito.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato come categoria di censura dedotta dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ricorda i limiti di ammissibilità dei mezzi di impugnazione e la impossibilità di travalicare tali limiti per ottenere una ricostruzione atomistica della prova.
art. 12, comma 3, lett. d) D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione)
La Corte Costituzionale (sent. n. 63/2022) ha dichiarato l'illegittimità della parte che prevedeva l'aggravamento per l'uso di servizi internazionali di trasporto e per documenti contraffatti; la Cassazione ha perciò escluso tale aggravante nel caso concreto, annullando la sentenza limitatamente a quella circostanza.
Sentenza Corte Costituzionale n. 63/2022
Ha ritenuto l'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d) manifestamente sproporzionata e intrasistematica rispetto alla fattispecie base, proponendo la 'ablazione' del frammento normativo; la Cassazione ha applicato tale principio al caso concreto.
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione alla unificazione dei reati e alla determinazione della pena complessiva; la Corte ha ritenuto che la rideterminazione della pena, anche alla luce dell'esclusione dell'aggravante dichiarata incostituzionale, richieda una valutazione di merito che impone il rinvio.
art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen.
Norma che limita la possibilità per la Cassazione di sostituirsi al giudice d'appello nella determinazione della pena; è la base normativa del rinvio disposto per la rideterminazione della pena.
art. 3 e art. 27, comma 3 Cost.
Richiamati come fondamento costituzionale del principio di proporzionalità della pena, utilizzato dalla Corte Costituzionale per motivare l'illegittimità dell'aggravante contestata.
Massime di principio
- Le censure sulla valutazione complessiva delle prove (intercettazioni, analisi celle, chat, pedinamenti, acquisizioni documentali) trovano ostacolo nell'ambito dei limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: non è possibile chiedere una rivalutazione 'atomistica' degli elementi probatori se non nei casi ammessi dall'art. 606 c.p.p.
- La prova indiziaria può reggere una condanna quando emerge un coerente quadro indiziario fatto di più elementi convergenti (contatti telefonici, presenza nei luoghi e tempi utili, conversazioni esplicite, flussi economici) anche se singoli elementi presi isolatamente appaiono suggestivi ma non decisivi.
- L'ammissione di circostanze alternative o spiegazioni da parte dell'imputato non esonera i giudici dal valutare se sussistano elementi antagonisti concreti: in assenza di elementi contrastanti significativi, la versione difensiva che si limita a negazioni può risultare insufficiente.
- Quando la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità di una circostanza aggravante, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a quella parte e disporre il rinvio per la ricalcolazione della pena se la nuova dosimetria richiede valutazioni di merito complesse.
- La Cassazione non può in generale rideterminare la pena al posto del giudice d'appello se la rideterminazione richiede la valutazione di molteplici elementi di dosimetria: in tali ipotesi è necessario il rinvio.
- In casi di associazione per delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione, elementi quali l'uso di sim "dedicate", l'organizzazione logistica, la presenza coordinata nei luoghi e pagamenti ricorrenti possono essere ritenuti idonei a dimostrare l'apporto partecipativo all'organizzazione.
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